Il decreto di sospensione della patente è adottato dal Prefetto quale sanzione accessoria alla violazione di alcune norme del C.d.S., con o senza rilevanza penale, o in via cautelare, a seguito di incidente stradale con lesione.

  • Sospensione della patente per violazione alle norme di comportamento
  • Sospensione della patente per lesioni personali colpose a seguito di incidente stradale
  • Sospensione della patente per sentenza del giudice (art. 224 C.d.S)

SOSPENSIONE PER VIOLAZIONE ALLE NORME DI COMPORTAMENTO (art.218 C.d.S.)

La violazione di alcune norme del C.d.S. comporta, come sanzione accessoria, la sospensione del documento di guida

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, ricevuti gli atti dall'organo che ha accertato l'infrazione, emana il provvedimento di sospensione della patente e indica il periodo cui si estende la sospensione stessa. Tale periodo è determinato dal Prefetto, in relazione alla gravità dell'infrazione, nel rispetto dei limiti minimi e massimi stabiliti dal C.d.S.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (vd. 2a/1)

La sospensione della patente è prevista anche nei casi in cui alcune norme siano state violate dal conducente per almeno due volte nel corso di un biennio.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (vd. 2a/2)

In alcuni casi la violazione di norme del C.d.S. riveste un carattere penale. La sospensione della patente viene pertanto comminata in via provvisoria e cautelare.

Si allega, a titolo esemplificativo, l'elenco delle violazioni (vd. 2a/3)

 

2a/1)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE

Articolo del C.d.S.  Contenuto della violazione
Art. 6 Violare, con veicoli adibiti al trasporto di cose, il divieto di circolazione disposto dal Prefetto.
Art. 10 Effettuare un trasporto eccezionale o guidare un mezzo classificato come eccezionale sprovvisto dell' autorizzazione o non rispettarne le prescrizioni previste o i limiti imposti dalle norme.
Art. 86 Adibire il veicolo a servizio di piazza con conducente o a taxi senza aver ottenuto la licenza prevista
Art. 117 Superare i limiti di guida o di velocità imposti dal C.d.S. (solo per i neopatentati)
Art. 125 Guidare un veicolo per il quale è prevista una patente di categoria diversa da quella posseduta.
Art. 142/9 Superare i limiti di velocità di oltre 40 km/h (neopatentati e recidivi sono soggetti a sospensioni aggravate)
Art. 143 Circolare contromano in curva, o in ogni altro caso di scarsa visibilità, ovvero quando la strada sia divisa in più carreggiate separate
Art. 148 Effettuare manovre di sorpasso senza osservare i divieti di cui ai commi 9,10,11,12,13,14.
Art. 168 Circolare senza osservare le norme sul trasporto di merci classificate come pericolose
Art. 176 Invertire il senso di marcia in autostrada,  percorrere il senso di marcia opposto oppure circolare sulla corsia per la sosta di emergenza o per la variazione di velocità, fuori dai casi previsti dalla norma.
Art.179 Circolare con veicolo sprovvisto di cronotachigrafo o foglio di registrazione oppure quando questi non siano conformi alle norme vigenti.
Art. 213 Rifiutare di assumere la custodia di veicolo sottoposto a sequestro, a fermo amministrativo, oppure circolare abusivamente con veicolo sottoposto a sequestro.
Art. 214 Rifiutare di assumere la custodia del veicolo sottoposto a fermo amministrativo.
Art. 217 Circolare abusivamente durante il periodo di sospensione della carta di circolazione.
Art. 218 Sanzione accessoria della sospensione della patente
PERMESSO ORARIO

Secondo quanto meglio specificato nell'allegato art. 218 comma 2 del Codice della Strada, a seguito del ritiro della patente ed entro il termine di cinque giorni, l'interessato può presentare in Prefettura, tramite e-mail oppure P.E.C., una istanza per chiedere la concessione di un permesso orario .

L'istanza per richiesta permesso orario può essere presentata solo in caso di violazioni amministrative e non in caso di violazioni aventi natura penale (ad esempio: art. 9-ter; art. 186 c. 2 lett. b) e c); art. 186 c. 7; art. 187 c. 1; art. 187 c. 8; art. 189, commi 1, 6 e 7). Inoltre non può essere presentata nel caso in cui dalla commessa violazione sia derivato un incidente stradale.

Si allegano i modelli per la corretta compilazione della suddetta istanza:

  • Allegati 1A e 1B relativi a richiesta per motivi di lavoro;
  • Allegati 2A e 2B relativi a richiesta per il ricorrere di una situazione che avrebbe dato diritto alle agevolazioni di cui all' articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.;
  • Art. 218 comma 2 del Codice della Strada (da leggere attentamente);

La documentazione deve essere trasmessa entro i termini previsti dall'art. 218 comma 2 ai seguenti indirizzi:

2a/2)  ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE COMPORTANO LA SOSPENSIONE DELLA PATENTE SE COMMESSE ALMENO IN DUE OCCASIONI NEL CORSO DI UN BIENNIO

Articolo del C.d.S.  Contenuto della violazione
Art.145  Violare gli obblighi relativi alla precedenza.
Art. 146 Non osservare il segnale del semaforo o dell'agente del traffico che vietano la marcia.
Art.147 Violare le norme di comportamento da osservare in presenza di un passaggio a livello
Art.148 Effettuare una manovra di sorpasso violando le modalità previste dal comma 3.
Art.149 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le distanze di sicurezza.
Art.150 Provocare collisione e grave danno ai veicoli, con conseguente necessità di revisione degli stessi, per non aver osservato le norme di comportamento nei vasi di incroci ingombrati o su strade di montagna.
Art.172 Mancato uso delle cinture di sicurezza.
Art.173 Uso di apparecchi radiotelefonici (cellulare)

2a/3)   ELENCO DELLE VIOLAZIONI CHE RIVESTONO CARATTERE PENALE

Articolo del C.d.S.  Contenuto della violazione

Art.9, 9bis

e 9ter

Organizzare e/o partecipare con veicoli a motore a competizioni in velocità non autorizzate.
Art.186 Circolare alla guida di un veicolo in stato di ebbrezza alcolica (sospensione aggravata per i recidivi)
Art.187 Circolare alla guida di un veicolo in condizioni di alterazione fisica e psichica dovuta all'assunzione di stupefacenti
Art.189 Omettere di arrestarsi e prestare il soccorso dovuto ai feriti in caso di incidente stradale con lesioni personali

Cosa fare?

Al termine del periodo di sospensione fissato, la patente viene restituita dalla Prefettura.

Si consiglia di contattare la Prefettura-U.T.G. per le modalità di restituzione della patente.

La patente può essere ritirata dal titolare o da un delegato munito di delega scritta e fotocopia del documento di identità del delegante.
(Utilizzare il "Modello Delega per ritiro patente in Prefettura" allegato a questa pagina)

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

SOSPENSIONE DELLA PATENTE DI GUIDA PER LESIONI PERSONALI  COLPOSE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE (art.223 C.d.S)

La patente di guida è sottoposta a sospensione quando, da una violazione delle norme del Codice della Strada, a seguito di incidente stradale, derivino lesioni alle persone

Il Prefetto del luogo della commessa violazione, in presenza di elementi di evidente responsabilità, dispone la sospensione provvisoria del documento di guida, fino al massimo di tre anni.

Cosa fare?

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di sospensione della patente, è ammesso ricorso dinanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione (art. 205)

SOSPENSIONE DELLA PATENTE PER SENTENZA DEL GIUDICE (art.224C.d.S)

Il Prefetto dispone la sospensione della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria, per la durata stabilita dall' autorità giudiziaria.

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Per ogni altra informazione non disponibile in questa pagina, si invita alla consultazione della pagina "Ufficio Patenti" con orari e recapiti utili.

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All. 2/b - Autocertificazione Legge n. 104/92 7.69 KB
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Delega ritiro patente in Prefettura 11.01 KB
Ultimo aggiornamento
Lunedì 14 Ottobre 2024, ore 18:31