Decreto istituzione Albo Prefettizio dello Sportello Unico

SPORTELLO UNICO IMMIGRAZIONE VITERBO

 

VISTO l' art.  32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, il quale prevede che gli obblighi di pubblicazione di atti e provvedimenti amministrativi aventi effetto di pubblicità legale si intendono assolti con la pubblicazione nei propri siti informatici da parte delle amministrazioni e degli enti pubblici obbligati;


VISTO l' art. 21 bis della Legge 7 agosto 1990. n. 241, introdotto dalla Legge 11 febbraio 2005, n. 15. il quale prevede che "II provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l'amministrazione provvede mediante forme di pubblicità idonee di volta in volta stabilite dall'amministrazione medesima; 

VISTI gli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile, concernenti la disciplina generale di notificazione degli atti; 

VISTE le funzioni e le competenze dello Sportello Unico per l'Immigrazione, come disciplinate ed attuate rispettivamente dal D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286 (c.d. Testo Unico sull'Immigrazione) e dal D.P.R. 31 agosto 1999. n. 394, nonché dall'art.1 ter del D.L. l luglio 2009, n.78 convertito in L. 3 agosto 2009, n. 102; 

VISTA l'esigenza, prevista dal vigente assetto normativo, di garantire in favore dei soggetti privati coinvolti dal procedimento amministrativo la conoscibilità di atti e provvedimenti che incidono sulla loro sfera giuridica, anche ai fini della facoltà ad essi riconosciuta dall'ordinamento di tutelare i propri interessi legittimi; 

VISTA la necessità bilanciare la suddetta esigenza con il principio costituzionale di cui all' art. 97 della Costituzione Repubblicana, con particolare riferimento ai criteri di economicità, efficacia, efficienza e rapidità dell'attività amministrativa e tenuto conto, altresì, dell'elevato numero di soggetti coinvolti nelle procedure amministrative di competenza della Sportello Unico e della conseguente esigenza di contenere i costi connessi con le attività di notificazione degli atti in favore del singolo istante;

 

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo 

 

ADOTTA 

 

Il seguente Decreto


  Art.1- Istituzione dell'Albo Prefettizio dello Sportello Unico 

1. Il presente Decreto istituisce l'Albo Prefettizio dello Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo, la cui entrata in vigore è prevista a far data dal  16 Ottobre 2014  (se giorno festivo, la data di entrata in vigore è fissata per il giorno feriale immediatamente successivo); 

2. Il Decreto di cui al comma l viene pubblicato e reso disponibile, ai sensi e per gli effetti dell' art. 32 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, all'interno del sito web della Prefettura di Viterbo, unitamente a tutte le altre informazioni che lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo riterrà di volta in volta idonee ai fini della corretta informazione degli utenti, con riferimento alla disciplina specifica dell'Albo Prefettizio di cui al comma precedente; 

3. Lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Viterbo si riserva caso per caso, in virtù degli interessi da tutelare e delle esigenze specifiche della singola procedura, di estendere la disciplina prevista dal presente Decreto ad altre categorie di atti, dandone congruo preavviso agli utenti per mezzo della pubblicazione della relativa informativa sul sito web della Prefettura di Viterbo ovvero adottando altre forme di pubblicità ritenute idonee dall'Amministrazione competente; 

Art.2 - Finalità 

1.      La finalità dell'Albo Prefettizio di cui all' art. 1 del presente Decreto è di garantire in favore dell'utenza la conoscibilità dei provvedimenti di carattere negativo conclusivi di un dato procedimento amministrativo, nonché degli eventuali relativi preavvisi di rigetto dell'istanza emessi ai sensi e per gli effetti dell' art. 10 bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241, salva la facoltà riconosciuta dall' art. 1  comma 3 del presente Decreto;

 

Art. 3  - Procedura di archiviazione e consultazione avvisi in giacenza 

Nel caso che un atto, rientrante nelle categorie disciplinate dal presente Decreto, venga inoltrato a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno  dallo Sportello Unico per l'Immigrazione al soggetto privato del procedimento amministrativo e che tale atto sia nuovamente recapitato al mittente a causa del perfezionarsi di una delle fattispecie previste dall' art. 140 del codice di procedura civile (irreperibilità, incapacità o rifiuto di una delle persone abilitate per legge a ricevere l'atto), é disposta la pubblicazione del relativo avviso all'interno del sito web della Prefettura di Viterbo, nella sezione "Albo Prefettizio Sportello Unico Immigrazione ". 
Ai fini della tutela della privacy degli utenti, sarà possibile individuare, leggendo l'elenco pubblicato, il codice indicativo delle pratiche con l'avviso della avvenuta emissione di un provvedimento negativo o di un preavviso di rigetto. 
La pubblicazione telematica di cui al precedente comma viene effettuata entro il quinto giorno di ogni mese relativamente  a tutti gli atti inoltrati dallo Sportello Unico dell'Immigrazione e tornati al mittente nel periodo compreso nel mese precedente.  


Art. 4 - Perfezionamento della notifica dell'atto giacente e modalità di ritiro 

1. Gli avvisi di giacenza si intendono  pubblicati all'interno dell'Albo Prefettizio, ai fini della decorrenza dei termini di notificazione, dal 1° giorno del relativo periodo di pubblicazione, secondo il conteggio di cui all' art. 3 del presente Decreto; 

2. A partire dalla data di cui al precedente comma, decorre il termine di trenta giorni  allo spirare del quale il relativo atto, riguardante una pratica di ricongiungimento familiare,  si intende notificato a tutti gli effetti, anche in caso di mancato ritiro presso lo  Sportello Unico  dell'Immigrazione di Viterbo da parte dell'interessato; 

3. A partire dalla data di cui al comma 1 , decorre il termine di quindici  giorni allo spirare dei quali il relativo atto, riguardante  pratiche di lavoro subordinato e stagionale, si intende notificato a tutti gli effetti, anche in caso di mancato ritiro presso lo Sportello Unico dell'Immigrazione di Viterbo da parte dell'interessato ( il termine breve si giustifica tenuto conto dei brevi termini imposti nella lavorazione delle pratiche dalla normativa di riferimento); 

4. Sul sito l'utente troverà le indicazioni per effettuare il ritiro della copia cartacea dell'atto, da effettuarsi presso la sede dello Sportello Unico Immigrazione di Viterbo, sita in Piazza del Plebiscito n.8, previa esibizione di documento d'identità in originale. 

5. Ove l'atto venisse materialmente ritirato entro il periodo di giacenza, esso si intenderà notificato a tutti gli effetti nei confronti dell'interessato alla data di ritiro. 

Viterbo, 26 settembre 2014 

f.to IL PREFETTO 

(A. Scolamiero)

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 3 Luglio 2024, ore 10:17
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