Sportello Unico Immigrazione

Area IV

Dirigente: Viceprefetto Dott. Gerardo Quaranta 
Ufficio: Sportello Unico Immigrazione 
Indirizzo: Piazza Mario Pagano n. 1Ubicazione: Piano Terra 
Tel.: 0971/419347 – 419806 - 419804 
E-mailimmigrazione.pref_potenza@interno.it 
Pec: protocollo.prefpz@pec.interno.it

Presso ogni Prefettura -Ufficio Territoriale del Governo è stato attivato, ai sensi dell'art. 18 della Legge 30 luglio 2002, n. 189 che ha modificato l'articolo 22 del Testo Unico in materia di immigrazione (decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286).

Lo Sportello Unico per l'immigrazione (SUI) è competente per il disbrigo delle pratiche relative alle procedure:

  • Nulla osta per assunzioni lavoratori stranieri

Il datore di lavoro, attraverso la procedura telematica disponibile sul sito del ministero dell'Interno, (https://portaleservizi.dlci.interno.it) richiede il nulla osta al SUI della provincia nella quale si deve svolgere l'attività lavorativa, nell'ambito delle quote previste dall'apposito "decreto-flussi" (che stabilisce il numero massimo di cittadini stranieri non comunitari ammessi annualmente a lavorare nel territorio nazionale).  

Lo Sportello Unico territorialmente competente è quello della provincia di residenza del datore di lavoro, o di quella in cui ha sede legale l'impresa, o di quella ove avrà luogo la prestazione lavorativa.

 

  • Nulla osta per ricongiungimento familiare:

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

  • coniuge maggiorenne non separato legalmente;
  • figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
  • figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute.

 

  • Conversione permesso di soggiorno:

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno valido per studio, tirocinio o per lavoro stagionale, può chiedere la conversione del proprio permesso di soggiorno allo Sportello Unico della provincia nella quale ha la residenza, per la verifica della disponibilità di quote di ingressi per lavoro subordinato. 

 

  • Richieste di primo permesso di soggiorno per lavoro subordinato e per motivi familiari.
  • Test di conoscenza della lingua italiana, d.m. 4 giugno 2010, finalizzata al rilascio del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo art. 9, comma 2 bis, TUI.

 

 

ORARIO APERTURA

 

All'ufficio - con ingresso dall'esterno ubicato in Piazza Mario Pagano n. 1 - si può accedere solamente previo appuntamento .

Gli appuntamenti vengono fissati direttamente dallo Sportello Unico tramite convocazione dell’interessato, relativamente al rilascio dei nulla osta al ricongiungimento familiare.

A tal fine l’utente è invitato a consultare il proprio portale ALI.

Per quanto riguarda, invece, la registrazione dei primi ingressi in Italia, per le richieste di primo permesso di soggiorno, i cittadini stranieri e/o i datori di lavoro sono invitati a contattare  l’Ufficio telefonicamente o via email.

Ufficio Not

Area IV

Dirigente reggente dell'Area : Viceprefetto Dott. Gerardo Quaranta 
Email Dirigente Dell'Area: gerardo.quaranta@interno.it 
Pec dell'ufficio: prefettura.prefpz@pec.interno.it  
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra  

Assistenti sociali: Dott.ssa Angela Dilascio, Telefono: 0971/419346 
                              Dott.ssa Maria Luisa Gianturco, Telefono: 0971/419242  

 

Il Prefetto è competente ad applicare le sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale. 
La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta ad accertamenti tecnici per verificare la natura stupefacente della stessa. 
Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo. 
Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive ( art. 18 L. 689/81 ) 
Il procedimento amministrativo è rigorosamente vincolato alla tutela della riservatezza e al segreto professionale. 
Gli accertamenti e gli atti del procedimento possono essere usati solo ai fini delle misure e delle sanzioni previste dalla legge (art.75 comma 13 del D.P.R. 309/90). 

Detenzione illecita di sostanze stupefacenti 
L'art. 75 D.P.R. 309/90 NON prevede un quantitativo minimo detenibile di sostanza stupefacente , superato il quale si configura l'illecito amministrativo. L'unica discriminante contenuta in tale dispositivo di legge è la detenzione di stupefacenti configurante illecito amministrativo e quella configurante illecito penale, infatti recita: "Chiunque illecitamente importa, esporta, acquista, riceve a qualsiasi titolo o comunque detiene sostanze stupefacenti o psicotrope fuori dalle ipotesi di cui all'art. 73, comma 1-bis, o .... è sottoposto, per un periodo non inferiore a un mese e non superiore a un anno, a una o più delle seguenti sanzioni amministrative". 
Qualsiasi quantitativo di sostanza stupefacente configura altresì l'illecito e l'individuazione della quantità di principio attivo presente ha il solo fine di distinguere tra illecito amministrativo (art. 75) e illecito penale (art. 73). Tuttavia, anche in caso di principio attivo presente in "quantità infinitesimale", il Prefetto non può esimersi dall'istruire il relativo procedimento amministrativo. 
Il non consumare sostanza stupefacente all'atto del controllo di polizia non esclude la commissione dell'illecito amministrativo in quanto, come già detto, è la mera detenzione a farlo configurare e non, necessariamente, l'uso. Ciò comporta: la segnalazione al Nucleo Operativo per le tossicodipendenze della Prefettura (N.O.T.); 
la convocazione in Prefettura per un colloquio con un funzionario delegato dal Prefetto. 
Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all' immediato ritiro della patente di guida per TRENTA GIORNI ; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni. 
Allo scadere del periodo suddetto, il documento può essere ritirato presso la stazione dei Carabinieri del luogo di residenza .

La convocazione al colloquio avviene con decreto del Prefetto, notificato dagli organi di Polizia alla residenza dell'interessato o al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell'Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell'art. 75. 
I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la patria potestà. 
La Prefettura competente è quella della provincia in cui RISIEDE la persona segnalata. 
Per informazioni è possibile contattare direttamente il Nucleo Operativo Tossicodipendenze della Prefettura ai numeri indicati.


ATTENZIONE 
E' obbligatorio presentarsi al colloquio, e, nel caso di impossibilità, è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura e la durata dell'impedimento. Il non ottemperare a ciò comporta l'automatica applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla legge: sospensione o divieto di conseguire - da uno a dodici mesi - uno o più documenti (patente, carta d'identità valida ai fini dell'espatrio, passaporto, porto d'armi). 
Una volta effettuato il colloquio, il procedimento amministrativo si conclude con un decreto del Prefetto che potrà definirlo, ai sensi dell'art. 75 D.P.R. 309/90, con: 
l'invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti, solo se si tratta di prima segnalazione e in caso di particolare tenuità della violazione; oppure   l'applicazione  delle  sanzioni      amministrative suindicate. 

In sede di colloquio in Prefettura, l'interessato può chiedere di sottoporsi a programma terapeutico e socio-riabilitativo presso il Servizio Pubblico per le Tossicodipendenze della A.S.P.. In tal caso, il Prefetto emette apposita ordinanza con cui applica le sanzioni previste e, contestualmente, invita la persona segnalata a seguire il suddetto programma. 
La positiva conclusione del programma terapeutico comporta l'immediata revoca delle sanzioni applicate dal Prefetto.


ATTENZIONE: 
Ai sensi dell'art. 128 del C.d.S., il Prefetto potrebbe richiedere anche la revisione della patente stabilendo l'obbligo di sottoporsi a visita medica presso la Commissione Medica Locale per accertare la persistenza dei requisiti psico-fisico-attitudinali necessari per guidare. Le spese per tale procedura sono a carico della persona interessata.

Cittadinanza

Area IV - Cittadinanza   
Responsabile del Procedimento: Viceprefetto Dott. Gerardo Quaranta  
Addetto: Dott.ssa Margherita Leogrande

Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra

Pec dell'Ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it  - comunicazione.cittadinanza.prefpz@pec.interno.it  

Telefono: 0971 419235

Orari di ricevimento (previo appuntamento telefonico):

  • Lunedì dalle 09:00 alle 12:00
  • Mercoledì dalle 09:00 alle 12:00
  • Venerdì dalle 09:00 alle 12:00

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis", per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

L'acquisto della cittadinanza italiana da parte degli stranieri è disciplinato dalla legge 5 febbraio 1992 n. 91.

AVVISO PER GLI UTENTI CHE HANNO INSERITO LA PROPRIA ISTANZA DI CITTADINANZA PRIMA DEL 1 SETTEMBRE 2020 - ASSOCIAZIONE SPID

Dal 1/9/2020 è obbligatoria la registrazione al portale "Cittadinanza" tramite credenziali SPID . Si invitano gli utenti che hanno inserito la loro istanza prima di tale data e non hanno ancora ottemperato a tale obbligo a provvedere quanto prima ad associare la pratica con credenziali SPID, per consentire la consultazione dello stato pratica e delle relative comunicazioni da parte del Ministero dell'Interno e/o della Prefettura competente. In mancanza, non sarà più possibile accedere ai suddetti servizi.

Avviso notifica decreti cittadinanza 

Si comunica che, in base a quanto stabilito con Circolare del Ministero dell'Interno n.11912 del 10/11, è attivo il nuovo processo di notifica interamente gestito dalla Piattaforma Notifiche Digitali di PagoPa (SEND). Tale notifica avverrà in via digitale attraverso la verifica della disponibilità di un domicilio digitale associato al richiedente secondo le seguenti modalità:

- indirizzo P.E.C. inserito in Piattaforma per la ricezione di notifiche a valore legale da parte della Pubblica Amministrazione;

- indirizzo P.E.C. del richiedente (ovvero del suo rappresentante legale) eletto dal destinatario presso la PA mittente e comunicato automaticamente alla Piattaforma al momento della notifica;

- indirizzo P.E.C. disponibile nel registro pubblico dei domicili digitali (INAD).

Nel caso in cui il destinatario della notifica non disponga di un domicilio digitale, la Piattaforma Notifiche gestirà anche l'intera fase di notificazione in via analogica attraverso l'invio di raccomandata A/R presso la propria residenza.

Successivamente all'avvenuta notifica del decreto di concessione sarà possibile procedere con la prenotazione dell'appuntamento per il giuramento.

CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA

Possono presentare istanza per la cittadinanza italiana:

  

1) CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Il cittadino straniero o apolide, coniugato con un cittadino italiano, può chiedere di acquistare, ai sensi dell'art. 5 della legge 5 febbraio 1992, n. 91 e successive modifiche e integrazioni ( comprese le disposizioni di cui alla legge 15 luglio 2009, n. 94 ), la cittadinanza italiana se:

  • residente legalmente in Italia da almeno due anni dopo il matrimonio (il termine è ridotto della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi;
  • se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio. 
    Se il coniuge è diventato cittadino italiano, i termini di cui sopra decorrono dal giuramento del coniuge. Se il matrimonio è stato celebrato all'estero, l'atto di matrimonio deve essere trascritto presso il Comune di residenza. La trascrizione deve avvenire prima della presentazione della domanda.

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

2) CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992)

La cittadinanza italiana viene concessa con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, ai cittadini stranieri residenti in Italia se in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:

  • nato in Italia ed ivi residente legalmente da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • figlio o nipote in linea retta di cittadini italiani per nascita, residente legalmente in Italia da almeno 3 anni (art.9, c.1, lett.a);
  • maggiorenne, adottato da cittadino italiano, residente legalmente in Italia da almeno 5 anni, successivi all'adozione (art.9, c.1, lett.b) ;
  • aver prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (nel caso di servizio all'estero, non occorre stabilire la residenza in Italia e la domanda potrà essere presentata alla competente Autorità Consolare) (art.9, c.1, lett.c);
  • cittadino U.E. residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art.9, c.1, lett.d);
  • apolide o rifugiato residente legalmente in Italia da almeno 5 anni (art.9, c.1, lett.e);
  • cittadino extracomunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art.9, c.1, lett.f).

N.B. Per tutti i suindicati casi è previsto il possesso di un reddito personale (o dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi 3 anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, i cui limiti minimi per ciascun anno sono di:

  • euro 8.263,31 per richiedenti senza persone a carico;
  • euro 11.362,05 per richiedenti con coniuge a carico, aumentabili di euro 516,00 per ogni ulteriore figlio a carico.

I redditi personali sono autocertificabili nel modulo di istanza online. Se al reddito complessivo concorrono uno o più membri del nucleo familiare, i dati di tali familiari e gli importi dei rispettivi redditi dovranno essere indicati nell'apposita sezione del modulo di istanza. Oltre a ciò, ciascun familiare che concorre al reddito dovrà sottoscrivere una "dichiarazione di mantenimento" la quale, corredata da un documento di riconoscimento in corso di validità, dovrà essere inserita nella procedura online alla voce "Documento generico", unitamente alla scansione della documentazione fiscale relativa ai redditi dichiarati.

Si precisa che ai fini della valutazione della congruità dei redditi possono essere presi in considerazione esclusivamente quelli dei componenti conviventi del nucleo familiare indicati nell'articolo 433 del Codice Civile.

 

PERMESSO DI SOGGIORNO DI LUNGO PERIODO - AVVISO

Prima di procedere con la registrazione della domanda per l’acquisizione della cittadinanza, assicurarsi che il proprio permesso di soggiorno lungo periodo sia stato aggiornato secondo la Legge n. 238 del 2021.

In caso contrario, è necessario recarsi presso la competente Questura e richiedere l’aggiornamento.

Saranno ammissibili le istanze a cui venga allegata la domanda di aggiornamento del permesso di soggiorno (inserito in un unico file insieme al permesso di soggiorno stesso). 

Nel caso in cui sia stata già prodotta la domanda allegando il permesso di soggiorno di lunga durata in formato cartaceo è ugualmente necessario recarsi presso la competente Questura, richiedere l'aggiornamento, e trasmetterlo a comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it indicando nell’oggetto il numero di K10.

 

COME PRESENTARE LA DOMANDA

Lo straniero può presentare la domanda di concessione della cittadinanza italiana ON LINE, registrandosi al portale del Ministero dell'Interno al seguente link:

https://portaleservizi.dlci.interno.it

 

Dal 18 giugno 2015 questa è la sola modalità di presentazione ammessa. Eseguita la registrazione, lo straniero dovrà compilare telematicamente il modulo di domanda e allegare la documentazione richiesta.

La Prefettura si riserva di convocare lo straniero presso i propri sportelli per la verifica dell'autenticità dei documenti scansionati.

Dopo aver presentato la domanda, collegandosi al portale lo straniero potrà visualizzare le comunicazioni a lui inviate dalla Prefettura concernenti:

  • l'avvenuta accettazione della sua domanda e l'avvio del procedimento
  • l'eventuale irregolarità della documentazione allegata
  • la data di convocazione presso gli sportelli della Prefettura per il controllo degli originali dei documenti allegati in formato elettronico.

Tali comunicazioni saranno precedute dall'invio all'indirizzo di posta elettronica indicato dallo straniero sul modulo di domanda di un messaggio che invita alla consultazione del portale.

 

QUALI DOCUMENTI PRODURRE

  1. certificato di nascita legalizzato munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i nati in Italia);
  2. certificato penale del paese di origine (e degli eventuali Paesi terzi di residenza) legalizzato e munito di traduzione legalizzata (non richiesto per i residenti in Italia da prima del compimento del 14° anno di età);
  3. ricevuta del versamento del contributo obbligatorio di 250 euro, (mod.451), previsto dalla legge 94/2009, sul C/C n. 809020 intestato a: MINISTERO INTERNO D.L.C.I.- CITTADINANZA con causale: "Cittadinanza - contributo di cui all'art.1, comma 12, legge 15 luglio 2009, n. 94"; A partire dal 20 maggio 2022 è possibile effettuare il pagamento dell'imposta di bollo e/o del contributo di 250€ tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda;
  4. una marca da bollo da 16 euro (i cui estremi dovranno essere indicati nella apposita sezione del modulo online);
  5. documento di riconoscimento italiano;
  6. documento di riconoscimento del Paese di origine;
  7. titolo di soggiorno;
  8. redditi del triennio personali e/o di familiari conviventi (solo per le istanze ex art. 9);
  9. certificazione attestante la conoscenza della lingua italiana, come da circolare n. 666 del 25/1/2019, consultabile in calce alla pagina.

Documentazione aggiuntiva:

  1. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. A: certificato di cittadinanza del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
  2. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. B: sentenza di adozione rilasciata dal tribunale;
  3. per richieste in base all'art.9, comma 1, lettera C: documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato;
  4. per richieste in base all'art.9, comma 1, lett. E e all'art. 16, comma 2: certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato.

N.B.: per ciascun certificato da allegare dovrà essere generato e caricato un unico file in formato pdf comprensivo di tutte le pagine di cui è composto (anche retro).

Le generalità riportate sia nei documenti italiani che in quelli stranieri dovranno essere le stesse in tutti gli atti. Le discordanze eventualmente riportate nella documentazione potranno essere sanate con una attestazione con la quale l'Autorità Consolare dello Stato di appartenenza certifichi che le diverse generalità si riferiscono alla stessa persona oppure allo stesso luogo di nascita, indicando quelle esatte e chiarendo i motivi delle differenze presenti negli atti.

Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore giurato autorizzato dal Tribunale, ovvero da chiunque conosca la lingua in cui è redatto il certificato oltre a quella italiana (ad eccezione dell'interessato). In questo ultimo caso, la traduzione deve essere asseverata attraverso la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace senza ulteriori adempimenti.

 I RIFUGIATI, gli APOLIDI e i TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, in mancanza del documento di cui al punto 1) potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l'indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori; e per il documento di cui al punto 2) atto di notorietà , formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, in cui si attesti che la persona non ha riportato condanne penali né ha procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza.

AVVERTENZE SULLA COMPILAZIONE DEL MODULO DI ISTANZA ONLINE

Si sottolinea di prestare particolare attenzione alla compilazione della Sezione del modulo denominata "Dati del Certificato di Nascita":

  • Alla voce "Luogo di nascita" dovrà essere inserito il Comune di nascita esattamente come indicato nel suddetto documento ( non deve essere inserita la provincia né lo Stato).
  • Alla voce "Cognome" dovrà essere inserito il cognome indicato nel certificato, anche nel caso che tale cognome sia diverso da quello attuale (per esempio a seguito di matrimonio). In tal caso, alla voce "Certificato di nascita con attestazione marginale - atto di matrimonio/unione civile - attestazione di esatta generalità" dell'istanza online dovrà essere allegata documentazione relativa alla variazione anagrafica (per esempio: certificato di matrimonio e/o divorzio oppure dichiarazione consolare).

VALIDITA' DEI DOCUMENTI

certificati di nascita del Paese d'origine dei richiedenti non hanno scadenza; i certificati penali del Paese d'origine e di eventuali Paesi terzi di residenza hanno validità limitata a sei mesi dalla data di rilascio del documento da parte dell'autorità estera competente.

AVVISO: In caso di accettazione della domanda l'utente riceverà la comunicazione di avvio del procedimento e il codice K10 attribuito alla pratica 10 giorni lavorativi dopo l'inserimento dell'istanza .

TERMINI DEL PROCEDIMENTO

L'art. 14, comma 1 lett. c) del Decreto Legge Sicurezza, pubblicato nella G.U. n. 231/2018, vigente dal 5 ottobre 2018, fissa i termini di definizione dei procedimenti di concessione della cittadinanza di cui agli artt. 5 (per matrimonio) e 9 (per residenza) in quarantotto mesi dalla data di presentazione dell'istanza.

Il comma 2 del medesimo articolo precisa che tale disposizione si applica anche ai procedimenti di conferimento della cittadinanza in corso alla data di entrata in vigore del decreto.

Successivamente, l'art. 4 comma 5 del D.L. 21 ottobre 2020 n. 130, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2020 n. 173 ha stabilito il nuovo termine di 24 mesi prorogabili fino al massimo di 36 mesi solo per le istanze presentate dal 20/12/2020 (data di entrata in vigore della legge di conversione).

SOLLECITI

Si invitano gli utenti e i loro legali rappresentanti, al fine di ottimizzare il servizio, di non inviare solleciti o diffide a questo Ufficio prima della scadenza del suddetto termine. Si rammenta che lo stato di avanzamento del procedimento può essere seguito attraverso il portale "Cittadinanza" del Ministero dell'Interno https://portaleservizi.dlci.interno.it .

Decorso il termine dei 48 mesi (o di 24 mesi per le istanze presentate dopo il 20 dicembre 2020), eventuali richieste di sollecito dovranno essere inviate via P.E.C. al Ministero dell'Interno, responsabile del procedimento, secondo le modalità indicate al paragrafo successivo, e non a questo Ufficio .

COME COMUNICARE COL MINISTERO DELL'INTERNO

Il Ministero dell'Interno ha attivato un indirizzo di posta elettronica certificata (P.E.C.)  dedicato alle richieste di informazioni relative alle domande di cittadinanza per residenza , ai quali gli interessati potranno scrivere per ricevere informazioni riguardo la propria pratica. In termini di sicurezza, la posta elettronica certificata  permette di dare a un messaggio di posta elettronica la piena validità legale nei casi previsti dalla normativa, garantisce data e ora riferiti all'accettazione e alla consegna del messaggio e l'integrità del contenuto trasmesso.

Pertanto, per ottenere un più efficace riscontro alle diverse comunicazioni relative alle istanze di naturalizzazione (solleciti, diffide, richieste di accesso e altro), gli interessati o i loro legali rappresentanti, sono invitati a comunicare con la Direzione Centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze, utilizzando il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: 

comunicazione.cittadinanza@pecdlci.interno.it

specificando con esattezza nell'oggetto il numero identificativo della pratica di riferimento (K10/....)"

I richiedenti la cittadinanza italiana possono anche chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici del Ministero dell'Interno, dalle ore 10 alle ore 12 nei giorni a fianco indicati:

  • lunedì : 3346909996
  • mercoledì : 0646539955 
  • venerdì : 3316536673

CITTADINI UCRAINI

Ai sensi dell'art. 6, c. 2, del D.P.C.M. del 28 marzo 2022, i cittadini ucraini che presentino domanda di cittadinanza dopo il 24 febbraio 2022 sono esonerati dal produrre l'atto di nascita e il certificato penale dello Stato di origine, fino alla cessazione dello stato di emergenza, al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza .

A tal fine i richiedenti la cittadinanza dovranno compilare e sottoscrivere la dichiarazione che troveranno tra i modelli scaricabili in calce alla presente pagina ("dichiarazione per cittadini Ucraina"), che dovrà essere allegata nell'istanza online negli spazi previsti per il certificato di nascita e per il certificato penale.

CITTADINI BRITANNICI

 Il 31 dicembre 2020 è cessato il periodo di transizione previsto dall''Accordo di recesso tra l''Unione Europea e il Regno Unito entrato in vigore il 1° gennaio 2020, data dalla quale i cittadini britannici sono a tutti gli effetti cittadini di un Paese terzo. In base all''Accordo di recesso, i cittadini del Regno Unito che si sono stabiliti in Italia prima del 1° gennaio 2021 non sono tenuti a possedere un permesso di soggiorno. Pertanto, per la presentazione della domanda di cittadinanza ai sensi dell'art. 9, c. 1, essi dovranno attestare la residenza legale soltanto mediante l''iscrizione anagrafica presso il Comune. Il richiedente la cittadinanza, nel compilare l'istanza, alla schermata "Titolo di soggiorno" dovrà cliccare nel menu a tendina la voce "Richiesta di iscrizione anagrafica" e non dovrà indicare un permesso di soggiorno, sempreché sia stato regolarmente presente in Italia prima del 1 gennaio 2021.

ISTANZA DI RIMBORSO DI CONTRIBUTO NON UTILIZZATO

L'utente che abbia provveduto al versamento di un contributo per l'istanza di cittadinanza e non l'abbia utilizzato, può richiederne il rimborso.

A tal fine dovrà:

  • scaricare il modulo di istanza di rimborso disponibile in calce alla presente pagina web;
  • stampare, compilare e sottoscrivere il modulo al quale dovrà essere applicata una marca da bollo da 16 euro;
  • allegare al modulo (in duplice copia):
     
    • duplice copia di un documento di riconoscimento in corso di validità;
    • originale e due copie del bollettino postale
    • copia del Codice Fiscale.
Enti di Culto

Area IV

Responsabile del procedimento: Viceprefetto Dott. Gerardo QUARANTA     
Addetto: Dott.ssa Margherita Leogrande    
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra   
Pec dell'ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it   
Telefono: 0971 419235

 

Gli Enti di culto acquistano la personalità giuridica mediante un decreto di riconoscimento del Ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto. Clicca qui per saperne di più. 

 

Orfani di Guerra ed Equiparati

Area IV

Responsabile del procedimento: Viceprefetto Dott. Gerardo QUARANTA     
Addetto: Dott.ssa Margherita Leogrande    
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra   
Pec dell'ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it   
Telefono: 0971 419235

Presso la Prefettura -U.T.G è istituito l'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra 
Chiunque sia figlio di persona deceduta per cause di guerra oppure di persona equiparata ad orfano di guerra (es: figli di invalidi di guerra) può richiedere l'iscrizione al suddetto elenco al fine di acquisire il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata", necessario per usufruire dei benefici giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente    

Chi può fare la richiesta

I cittadini italiani :

  • orfani di genitore deceduto per cause di guerra
  • figli di invalidi di guerra , il cui genitore sia beneficiario di pensione di guerra di 1^ categoria ovvero di pensione di guerra dalla 2^ all'8^ categoria, con godimento dell'assegno di incollocabilità

Per il riconoscimento dello status di "orfano di guerra o categoria equiparata" è necessario che gli orfani o i figli fossero minorenni al momento della morte ovvero del riconoscimento dell'invalidità di guerra del genitore

Cosa fare

Domanda in carta libera, indirizzata alla Prefettura - U.T.G. di residenza del richiedente

L'interessato può richiedere alla Prefettura - U.T.G. il rilascio di certificati che attestano  lo status di "Orfano di guerra o persona equipara" 

Documentazione richiesta

  1. domanda     
    (vedi il modello Mod. A - Iscrizione all'Elenco Provinciale degli Orfani di Guerra)     
    (vedi il modello Mod. B - Richiesta attestato orfano di guerra)
  2. " determinazione " (mod. 331), in copia autentica, rilasciata dalla Direzione Provinciale dei Servizi Vari, dalla quale risultino la categoria e la decorrenza originaria della pensione percepita dalla vedova o dall'orfano. In caso di pensioni concesse per invalidità dovuta a ferite o malattie contratte in guerra, la determinazione deve riferirsi alla pensione originaria dell'invalido e contenere l'indicazione del godimento (da parte dell'invalido) dell'assegno di incollocabilità, se riferita a pensione dalla 2^ all'8^ categoria
  3. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dall'interessato , attestante il luogo e la data di nascita, lo stato di famiglia storico e la morte del genitore
Persone Giuridiche

Area IV

Responsabile del procedimento: Viceprefetto Dott. Gerardo QUARANTA     
Addetto: Dott.ssa Margherita Leogrande    
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, piano terra   
Pec dell'ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it   
Telefono: 0971 419235

Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.

Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale , acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio .

Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico (vedi argomenti correlati).

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione, le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo.

Sono, altresì, tenuti anche a comunicare, per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.

Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.

Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni (per esempio: assistenza, etc...) e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione

Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

 

 

RICONOSCIMENTO DELLE  PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

  APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE ALLO STATUTO E ALL'ATTO COSTITUTIVO

 RICONOSCIMENTO DELLE  PERSONE GIURIDICHE PRIVATE

Ai fini dell'acquisizione della personalità giuridica da parte di Associazioni, Fondazioni ed altri Enti di carattere privato, il Prefetto accerta la presenza delle condizioni previste dalla normativa vigente nonché l'esistenza di uno scopo possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato al perseguimento degli scopi istituzionali ed ai fini della garanzia patrimoniale verso terzi.

Al fine del riconoscimento giuridico è necessaria una disponibilità patrimoniale liquida indipendentemente dalla presenza di beni immobili nel patrimonio dell'Ente.

Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.

Per l'iscrizione delle modifiche sul registro delle Persone Giuridiche occorre produrre copia autenticata della delibera di variazione emessa dal competente organo dell'ente.

Chi può fare la richiesta 

Il legale rappresentante dell'Ente

Cosa fare

La domanda per il riconoscimento della personalità giuridica, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta dal legale rappresentante (vedi il modello 1).

Documentazione richiesta     

  1. domanda in bollo da € 16,00 (fatte salve le esenzioni di legge per le ONLUS-Enti di volontariato) (vedi il modello 1)
  2. due copie, di cui una autentica, dell'atto costitutivo e dello Statuto, redatti per atto pubblico
  3. una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta  dal legale rappresentante dell'Ente
  4. una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, sottoscritta dal legale rappresentante, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare
  5. copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento
  6. copia autentica del verbale (o estratto) di nomina degli amministratori; il documento deve riportare l'elenco dei componenti il C.d.A. (o dell'organo amministrativo dell'Ente comunque sia denominato), l'indicazione delle cariche ricoperte, dei poteri di firma eventualmente attribuiti
  7. gli Enti che intendono rivestire la qualifica di ONLUS devono adeguare lo statuto alla normativa di riferimento (D. Lgs. n. 460/1997) che all'art. 10 prevede l'inserimento obbligatorio di alcune clausole specifiche; nel caso l'Ente abbia già natura di ONLUS o Associazione di Volontariato produrre - rispettivamente - certificato di iscrizione all'anagrafe unica delle ONLUS o di iscrizione ai registri di volontariato.

Richiesta di certificati

La Prefettura U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse (vedi il modello 4).

Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o da  aziende che erogano pubblici servizi (quali ad esempio reti telefoniche, energia, etc.) (vedi il modello 3).

 

APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO  COSTITUTIVO

Ogni modifica allo Statuto o all'Atto Costitutivo deve essere iscritta sul Registro delle Persone Giuridiche.

A tal fine, le Associazioni, Fondazioni o altri enti dovranno presentare al Prefetto istanza volta ad ottenere l'approvazione delle modifiche allo statuto e all'atto costitutivo, salvo i casi di riconoscimento della personalità giuridica per atto legislativo.

Chi può fare la richiesta

Il rappresentante legale dell'Associazione, Fondazione o altro ente che sia già iscritto nel Registro Prefettizio.

Cosa fare

Istanza di approvazione delle modifiche statutarie diretta al Prefetto della provincia in cui l'ente ha sede, sottoscritta da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente.

Documentazione richiesta

  1. Domanda di approvazione delle modifiche (vedi il modello 2);
  2. Copia autenticata della deliberazione, con la quale sono state approvate dall'organo sociale competente le modifiche all'atto costitutivo e/o allo statuto, con allegata copia del nuovo statuto;
  3. Indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
  4. Copia degli atti (statuto e/o atto costitutivo) precedenti alla modifica;
  5. Relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  6. Relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 12:54