Modalità e modulistica ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013

WHITE LIST: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' art.  1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto che prevede le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell' art.  1 comma 53 della legge 190/12, le seguenti attività:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo di macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
f) autotrasporti per conto terzi;
g) guardiania dei cantieri;
h) servizi funerari e cimiteriali;
i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
l) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento di rifiuti nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

Il  D.P.C.M.  18 aprile 2013 che riguarda la costituzione delle White-list presso le Prefetture è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013.

La Prefettura competente è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la competenza è della Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile, ai sensi dell'art. 2508  C .C. ; se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la competenza è della Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, avviene su richiesta dell'azienda interessata; il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza diretta alla Prefettura di Potenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefpz@pec.interno.it , indicando gli elementi idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, nr. codice fiscale o di partita IVA) e specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione. Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si forniscono, di seguito, i modelli che le imprese possono utilizzare per la presentazione delle istanze.

L'inserimento nella white-list dell'azienda richiedente sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di questa Prefettura.

Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". È necessario, pertanto, che le imprese siano in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio di una informazione antimafia liberatoria, ovvero:       

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia)    
  • assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunti dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del medesimo d. lgs. 159/2011.

Documentazione da allegare alle istanze

  1. la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i dati relativi ai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
  2. la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011 riferita anche ai familiari conviventi, il modello va compilato anche nel caso negativo;
  3. la dichiarazione sostitutiva relativa al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs.159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi;
  4. la licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per vigilanza privata, in corso di validità, ovvero un'autocertificazione relativa alla titolarità di una licenza ex art. 134 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 per vigilanza privata, in corso di validità, riferibile alla società richiedente l'iscrizione nella white list, con indicazione della Prefettura competente, nei casi di richiesta di iscrizione nel settore "  guardiania nei cantieri  " (sia per le richieste di iscrizione che per le richieste di rinnovo dell'iscrizione).

Per le definizioni di familiari conviventi, consiglio di amministrazione, componenti del collegio sindacale, procuratori generali e speciali si rimanda alla parte del sito relativa alle informazioni antimafia.

Nel caso di Società fiduciarie o di trust i controlli antimafia si estendono anche al fiduciante e al trustee.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

  • dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga una partecipazione superiore al 5% oppure detenga una partecipazione inferiore al 5% e che abbia stipulato un patto parasociale riferibile ad una partecipazione pari o superiore al 5% ed ai soci o consorziati per conto dei quali le società consortili o i consorzi operino in modo esclusivo nei confronti della P.A.;
  • copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate.
  • dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti di eventuali verifiche periodiche.

L'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali intervenuta successivamente all'ammissione nell'elenco, entro 30 gg. dall'adozione dell'atto o dalla stipula del contratto che determina tali modifiche (con il modello allegato). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

L'impresa, ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, comunica alla Prefettura (con il modello allegato), almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diverse.

Attenzione!!!

Le richieste e la relativa documentazione dovranno essere inviate esclusivamente in formato PDF e all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefpz@pec.interno.it

Eventuali trasmissioni effettuate in formati diversi e a indirizzi P.E.C. diversi non saranno prese in considerazione.

 

Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 29 Novembre 2024, ore 13:10