Modalità e modulistica ai sensi del D.P.C.M. 18/04/2013

WHITE LIST: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' art.  1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto che prevede le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell' art.  1 comma 53 della legge 190/12, le seguenti attività:

a) estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
b) confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
c) noli a freddo di macchinari;
d) fornitura di ferro lavorato;
e) noli a caldo;
f) autotrasporti per conto terzi;
g) guardiania dei cantieri;
h) servizi funerari e cimiteriali;
i) ristorazione, gestione delle mense e catering;
l) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento di rifiuti nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

 

Il  D.P.C.M.  18 aprile 2013 che riguarda la costituzione delle White-list presso le Prefetture è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 15 luglio 2013.

La Prefettura competente è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale.

Se l'impresa è costituita all'estero, la competenza è della Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile, ai sensi dell'art. 2508  C .C. ; se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la competenza è della Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

L'iscrizione nell'elenco, che è di natura volontaria, avviene su richiesta dell'azienda interessata; il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza diretta alla Prefettura di Potenza, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.prefpz@pec.interno.it , indicando gli elementi idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per imprese straniere, sede secondaria stabile presente in Italia, nr. codice fiscale o di partita IVA) e specificando il settore o i settori di attività per cui chiede l'iscrizione. Nell'intento di agevolare l'applicazione della nuova normativa, si forniscono, di seguito, i modelli che le imprese possono utilizzare per la presentazione delle istanze.

L'inserimento nella white-list dell'azienda richiedente sarà pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito di questa Prefettura.

Il conseguimento dell'iscrizione è subordinato alla preventiva verifica da parte della Prefettura che gli operatori economici richiedenti non siano "soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa". È necessario, pertanto, che le imprese siano in possesso dei requisiti prescritti per il rilascio di una informazione antimafia liberatoria, ovvero:       

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n.159 (Codice Antimafia)    
  • assenza di tentativi di infiltrazioni mafiose, desunti dal ventaglio di fattispecie elencate dall'art. 84, comma 4 e 91, comma 6 del medesimo d. lgs. 159/2011.

L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti di eventuali verifiche periodiche.

L'impresa iscritta nell'elenco ha l'obbligo di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali intervenuta successivamente all'ammissione nell'elenco, entro 30 gg. dall'adozione dell'atto o dalla stipula del contratto che determina tali modifiche (con il modello allegato). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58.

La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione.

L'impresa, ai fini di mantenere la validità dell'iscrizione nelle white list, comunica alla Prefettura (con il modello allegato), almeno trenta giorni prima dalla data di scadenza della validità dell'iscrizione, l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diverse.

Attenzione!!!

Le richieste e la relativa documentazione dovranno essere inviate esclusivamente in formato PDF e all'indirizzo di posta elettronica certificata protocollo.prefpz@pec.interno.it

Eventuali trasmissioni effettuate in formati diversi e a indirizzi P.E.C. diversi non saranno prese in considerazione.

 

Data
Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Maggio 2024, ore 17:13