Legge 6 novembre 2012, n. 190 (G.U. del 13 novembre 2012, n. 265)

  D.P.C.M. 18 aprile 2013 (G.U. 15 luglio 2013, n. 164)

 

La legge 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" (art. 1, commi dal 52 al 57) ha previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white list ) .

Tale elenco ha lo scopo di rendere più efficaci i controlli antimafia nei confronti di operatori economici operanti in settori maggiormente esposti a rischi di infiltrazione mafiosa.

L'art. 4-bis del D.L. n. 23/2020, convertito con modifiche nella legge 5 giugno 2020 n. 40 ha modificato l'elenco dei "settori sensibili" per i quali è possibile richiedere l'iscrizione nell'elenco prefettizio delle imprese non soggette a rischio di infiltrazione mafiosa.

Su disposizione del Ministero dell'Interno si procederà alle conseguenti variazioni degli elenchi pubblicati sul sito della Prefettura, provvedendo a trasferire d'ufficio le imprese iscritte nelle Sezioni I (trasporto di materiale a discarica per conto terzi) e II (trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto terzi) nella nuova sezione X (servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti).

Le attività imprenditoriali per le quali è possibile l'iscrizione nell'elenco prefettizio  sono esclusivamente   quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/2012, come novellato dal D.L. 23/2020 convertito con modificazioni dalla l. 40/2020, e cioè:

  • a) abrogato
  • b) abrogato
  • c)  estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • d)  confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • e)  noli a freddo di macchinari;
  • f)  fornitura di ferro lavorato;
  • g)  noli a caldo;
  • h)  autotrasporto per conto di terzi;
  • i)  guardiania dei cantieri;
  • i-bis) servizi funerari e cimiteriali;
  • i-ter) ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • i-quater) servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti. Ai sensi dell'art. 1, co, 1, lett. a) del D.P.C.M. 24 novembre 2016, la stipula, l'approvazione o l'autorizzazione di contratti e subcontratti relativi a lavori, servizi e forniture pubblici nei settori individuati dal comma 53 dell'art. 1 della legge n. 190/2012, sono subordinati , ai fini dell'acquisizione della documentazione antimafia liberatoria, all'iscrizione dell'impresa nelle c.d. white list. Nelle more dell'iscrizione negli elenchi trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 92 commi 2 e 3 del Codice Antimafia.

La Stazione appaltante che intenda sottoscrivere contratti o subcontratti con imprese che esercitano attività nei c.d. settori sensibili che non sono ancora iscritte nelle white list ma che hanno presentato domanda di iscrizione è tenuta a:

L'iscrizione nelle c.d. white list costituisce, pertanto, la modalità obbligatoria attraverso la quale è possibile acquisire la documentazione antimafia nei confronti delle imprese operanti nei "settori a rischio" .

1) Accertarsi, mediante consultazione degli elenchi delle imprese richiedenti, che l'impresa abbia assolto all'onere di richiedere l'iscrizione;

2) Consultare la Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia, immettendo i dati relativi all'impresa. Dal momento della consultazione della B.D.N.A. si attiveranno i termini previsti dall'art. 92, commi 2 e 3 del Codice Antimafia decorsi i quali la Stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione o approvazione del contratto anche in assenza dell'informazione antimafia liberatoria e dell'iscrizione nelle white list, fatte salve le cautele di legge in caso di successivo diniego dell'iscrizione. Le Stazioni Appaltanti devono comunicare alla Prefettura, in via telematica, le denominazioni o le ragioni sociali delle imprese in relazione alle quali hanno acquisito la documentazione antimafia tramite consultazione degli elenchi.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

   La Prefettura, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'assenza delle situazioni ostative di cui all'articolo 67 del Codice antimafia nonché l'assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa, di cui agli articoli 84, comma 4, e 91, comma 6, del Codice antimafia, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco dandone contestuale comunicazione per via telematica ed aggiornando l'elenco pubblicato sul proprio sito istituzionale. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, rigetta l'istanza di iscrizione dandone comunicazione all'interessato. Il termine di definizione del procedimento è di 90 giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza. L'iscrizione dell'impresa nell'elenco conserva efficacia per un periodo di dodici mesi a decorrere dalla data in cui essa è disposta. Almeno trenta giorni prima della scadenza della validità dell'iscrizione, l'impresa comunica alla Prefettura di Gorizia l'interesse a permanere nell'elenco, trasmettendo l'istanza corredata dalla medesima documentazione prevista per l'iscrizione .L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi da quelli per i quali essa è iscritta. La Prefettura, accerta la permanenza delle condizioni previste per l'iscrizione. La Prefettura può altresì procedere, in qualsiasi momento, anche a campione, alla verifica delle condizioni richieste per la permanenza dell'impresa iscritta nell'elenco. In ogni caso in cui venga accertata l'insussistenza delle predette condizioni, la Prefettura dispone, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 10- bis della L. 241/1990, la cancellazione dall'elenco, dandone comunicazione all'impresa. In ogni caso è fatto obbligo all'impresa iscritta nell'elenco di comunicare alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali o del direttore tecnico (se previsto), entro trenta giorni dalla data di adozione dell'atto o dalla stipula del relativo contratto che determini tali modifiche. Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano alla Prefettura competente, oltre alle modifiche sopraindicate anche le partecipazioni rilevanti indicate dall'articolo 120 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

La mancata osservanza dell'obbligo di comunicazione comporta la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

L'istanza potrà essere presentata esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo protocollo.prefgo@pec.interno.it utilizzando gli appositi modelli (scaricabili).

Competente a ricevere la richiesta di iscrizione è la Prefettura della provincia dove l'impresa ha posto la propria residenza o sede legale o, se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'articolo 2508 del codice civile, ovvero, se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, qualsiasi Prefettura nel cui elenco l'impresa intenda richiedere l'iscrizione.

La richiesta - sottoscritta dal titolare dell'impresa individuale ovvero, se l'impresa è organizzata in forma di società, dal legale rappresentante - deve indicare gli elementi essenziali idonei ad identificare univocamente l'impresa (ragione sociale, sede legale anche per le imprese straniere, sede secondaria stabile in Italia, numero di codice fiscale e di partiva IVA) ed il settore o i settori di attività per cui è richiesta l'iscrizione.

L'iscrizione nelle white list "tiene luogo della comunicazione e dell'informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti e subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali essa è stata disposta " (c.d. effetto-equipollenza), sempre ché permangano le condizione relative ai soggetti e alla composizione del capitale sociale.

Data
Ultimo aggiornamento
Venerdì 8 Novembre 2024, ore 12:25