Conferimento della cittadinanza italiana

VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Carlo Franz PRETTO

Solo su appuntamento fissato dall'ufficio in seguito all'accettazione della domanda online.
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Piano secondo, stanza n. 16
Email dell'ufficio: immigrazione.pref_gorizia@interno.it 
Telefono: 0481595439 
 

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.

Il decreto legge 4/10/2018, n. 113, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 1/12/2018, n. 132 ha introdotto nuove disposizioni in materia di cittadinanza, modificando e integrando la legge n. 91 del 1992.

Al riguardo, si ribadisce che il termine di definizione dei procedimenti di cittadinanza per residenza e per matrimonio è elevato a 48 mesi dalla data di presentazione dell'istanza, termine che si applica ai "procedimenti in corso", ovvero ai procedimenti non ancora definiti alla data del 5/10/2018.

Il recente provvedimento normativo in oggetto ha introdotto il requisito del possesso di un'adeguata conoscenza della lingua italiana per le domande presentate, ai sensi degli artt. 5 e 9 della legge n. 91 del 1992, a decorrere da 4/12/2018.

            Per dimostrare tale conoscenza - richiesta al livello B1 del QCER - all'atto della presentazione dell'istanza i richiedenti sono tenuti ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca e dal Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionali.

            In alternativa, gli interessati sono tenuti a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri: si tratta dell'Università per stranieri di Perugia, dell'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma Tre e della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istituzioni ed enti convenzionati, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi Dicasteri ed enti certificatori.

Da tale specifico onere di attestazione sono esclusi coloro che hanno sottoscritto l'accordo di integrazione, di cui all'art. 4-bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 , e i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, di cui all'art. 9 del medesimo d. lgs. i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi rispettivamente della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.

AVVISI

Dal 1/9/2020 è obbligatorio per i richiedenti residenti in Italia accedere con SPID al portale di gestione delle domande di cittadinanza. Per poter visualizzare una domanda già presentata, le relative comunicazioni e lo stato pratica, i richiedenti devono associare la pratica già inviata al proprio SPID. Nel caso in cui i dati anagrafici dello SPID non coincidano con quelli inseriti in precedenza per la registrazione delle precedenti credenziali usate per l'invio della domanda, il sistema non consente l'associazione. L'assistenza tecnica potrà sbloccare l'associazione solo se i dati SPID coincidono con quelli presenti nella pratica in CIVES, ossia solo nei casi in cui siano stati già modificati dalle Prefetture. Ciò premesso si comunica che il servizio di assistenza, a seguito di segnalazione da parte del richiedente, invierà alle Prefetture una comunicazione in CIVES chiedendo la verifica e la modifica dei dati anagrafici presenti nelle pratiche, se non coincidenti con quelli dello SPID, al fine di consentire al richiedente stesso di rivolgersi nuovamente all'assistenza per chiedere lo sblocco dell'associazione.

Per verificare la propria pratica di cittadinanza e leggere le comunicazioni ricevute si deve accedere all'area riservata. I richiedenti la cittadinanza italiana possono inoltre chiedere informazioni e chiarimenti chiamando i seguenti numeri telefonici, nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12:

3346909996 - lunedì

06/46539955 - mercoledì

3316536673 - venerdì

A decorrere dall'anno 2021 è entrato in vigore il nuovo sistema informatico CIVES per la presentazione e visualizzazione delle domande di acquisto della cittadinanza italiana, che ha sostituito il precedente sistema SICCIT. Con il nuovo sistema CIVES tutte le comunicazioni relative a pratiche di cittadinanza dovranno utilizzare unicamente la seguente casella di P.E.C., che implementerà il predetto nuovo sistema,  facendo riferimento al proprio K/10 :

comunicazione.cittadinanza.prefgo@pec.interno.it

Pertanto, gli interessati possono presentare istanza di cittadinanza esclusivamente tramite il Sistema Pubblico per la gestione dell'Identità Digitale di cittadini e imprese (SPID).

Si invitano gli utenti a provvedere con la massima urgenza, all'associazione delle istanze già presentate con lo SPID del richiedente altrimenti non sara' piu' possibile accedere ai servizi di cittadinanza. Si precisa che l'associazione e' necessaria solo per i richiedenti residenti in Italia che hanno inviato domanda con credenziali NON SPID e che non hanno mai effettuato l'associazione al proprio SPID.

Per conoscere lo stato delle istanze presentate on line è possibile scaricare l'applicazione IO APP sul proprio smartphone. IO APP consente un immediato contatto assicurando la massima trasparenza ed efficienza in tutte le fasi del procedimento per diventare cittadino italiano.
IO APP è un'applicazione a disposizione degli aspiranti cittadini italiani e permette di interagire facilmente anche con gli Uffici del Ministero dell'Interno competenti in materia di cittadinanza.

EMERGENZA UCRAINA : i cittadini ucraini che hanno presentato la domanda di concessione della cittadinanza italiana dopo il 24 febbraio 2022 , sono esonerati dall'esibizione dell'atto di nascita e del certificato penale dello Stato di origine sino alla cessazione dello stato di emergenza ( 31 dicembre 2022 ), al termine del quale provvederanno alla regolarizzazione dell'istanza .

E' possibile individuare due tipologie di concessione:

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992) ;
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 ) .

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

Chi può fare la richiesta:

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero,  dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché al momento dell'adozione del decreto di concessione non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata on line collegandosi con il sito del Ministero dell'Interno www.interno.it . La legge 15 luglio 2009, n 94 (art. 1, comma 12) prevede inoltre che, per richiedere la cittadinanza italiana, occorre effettuare il versamento di un contributo di € 250,00 e di una marca da bollo da 16,00 €. Dall'8 luglio 2022 è obbligatorio effettuare il pagamento tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda. Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, all'autorità consolare italiana del luogo di residenza.


 

Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza, non deve essere intervenuto scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non deve sussistere la separazione personale dei coniugi.

Documentazione richiesta:

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  1. certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale;
    Avvertenza: Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato di esatte generalità rilasciato dal Consolato del Paese di Origine;
  2. certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali e ai carichi penali pendenti , di data non anteriore a sei mesi , in originale;
  3. contributo di € 250,00 e di una marca da bollo da 16,00 €. Dall'8 luglio 2022 è obbligatorio effettuare il pagamento tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda

Ai sensi dell' art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).



 

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana


 

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
  • nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro),
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano :  in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

IMPORTANTE : PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI.
Qualora il timbro "APOSTILLE" non sia riportato in caratteri latini occorre che il suo contenuto sia tradotto in lingua italiana NON VERRANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN ORIGINALE MANOMESSI DAGLI INTERESSATI!!!


 

Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato deve essere prodotto:


 

  • atto di notorietà (giuramento presso il tribunale) contenente le complete generalità del richiedente da redigersi in Tribunale in sostituzione del certificato di nascita e in cui si attesti anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine in sostituzione del certificato penale;
  • attestazione di riconoscimentodello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo mail ( immigrazione.pref_gorizia@interno.it ) fornendo l'indirizzo completo. Per favorire la celerità di comunicazione si invita ad inserire nel modulo di richiesta gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici.


 

Dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica .

L'UFFICIO NON FORNISCE ALCUN TIPO DI ASSISTENZA TECNICA RIGUARDO LA GESTIONE DELLE PRATICHE INSERITE ON LINE. IN CASO DI PROBLEMI DI NATURA TECNICA (per es. impossibilità di accesso all'account, difficoltà di invio documentazione, errori e problematiche varie) UTILIZZARE IL LINK Help Desk PRESENTE NELLA PAGINA DEL SITO INTERNET.
 

A chi rivolgersi:

Orario di ricevimento:

SOLO SU CONVOCAZIONE O APPUNTAMENTO FISSATO DALL'UFFICIO IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELL'ISTANZA . L'appuntamento viene fissato dall'Ufficio con una comunicazione all'indirizzo e-mail inserito nel modulo di domanda on line con la dicitura "comunicazione da ali" . Controllare anche la cartella delle SPAM .



 

SI RICEVONO LE TELEFONATE SOLO NEI GIORNI E NEGLI ORARI SOTTO INDICATI:


 

  • Martedì dalle 10.00 alle 12.00
  • Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
  • Giovedì dalle 10.00 alle 12.00



 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

Chi può fare la richiesta:

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata on line collegandosi con il sito del Ministero dell'Interno www.interno.it . La legge 15 luglio 2009, n 94 (art. 1, comma 12) prevede inoltre che, per richiedere la cittadinanza italiana, occorre effettuare il versamento di un contributo di € 250,00 e di una marca da bollo da 16,00 €. Dall'8 luglio 2022 è obbligatorio effettuare il pagamento tramite PagoPA direttamente dal portale contestualmente alla presentazione della domanda.
Lo straniero che risiede all'estero, qualora ne ricorrano i presupposti, può presentare domanda alla competente autorità consolare.

Documentazione richiesta:

Alla domanda allegare:

  • certificazione estera di nascita con tutte le generalità, rilasciata in qualsiasi data, in originale;
    • Avvertenze: Per le donne che hanno acquisito il cognome del coniuge, occorre inoltre (a meno che nella certificazione di cui al punto 1 non sia indicato anche il cognome di nascita) il certificato di esatte generalità rilasciato dal Consolato del Paese di Origine
  • certificazione penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, relativi ai precedenti penali e ai carichi penali pendenti , di data non anteriore a sei mesi , in originale;
    • IMPORTANTE : PRIMA DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE, SI DOVRÀ VERIFICARE CHE SU TUTTI I DOCUMENTI ESTERI LE GENERALITÀ (nome, cognome, data e luogo di nascita) SIANO PERFETTAMENTE UGUALI. Qualora il timbro "APOSTILLE" non sia riportato in caratteri latini occorre che il suo contenuto sia tradotto in lingua italiana NON VERRANNO ACCETTATI DOCUMENTI IN ORIGINALE MANOMESSI DAGLI INTERESSATI!!!
  • Qualora al richiedente sia stato riconosciuto lo status di rifugiato deve essere prodotto:
    • atto di notorietà (giuramento presso il tribunale) contenente le complete generalità del richiedente da redigersi in Tribunale in sostituzione del certificato di nascita e in cui si attesti anche la posizione giudiziaria nel Paese di origine in sostituzione del certificato penale;
    • copia certificato di riconoscimento dello status di rifugiato e copia del libretto di viaggio.

Ai sensi dell' art. 33 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, gli atti di cui ai punti 1 e 2 e l'eventuale certificato di matrimonio, devono essere legalizzati dall'Autorità diplomatico-consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste da accordi internazionali (vedere avvertenza in fondo al riquadro).

I certificati devono anche essere correttamente tradotti in lingua italiana

  • all'estero, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, senza ulteriori adempimenti (è questa la regola per gli Stati esclusi dalla tabella di cui alla guida linkata in fondo al riquadro);
  • nello Stato di provenienza (escluso il modo precedente), secondo le norme locali: in questo caso, anche le firme dei notai o funzionari preposti devono essere apostillate dalle autorità competenti (indicate nella guida linkata in fondo al riquadro),
  • in Italia, dalle rappresentanze diplomatiche o consolari competenti per lo Stato di provenienza dei certificati, rappresentanze che possono essere individuate tramite gli elenchi del Ministero degli affari esteri italiano : in questo caso, le firme dei funzionari consolari stranieri devono essere legalizzate in bollo dalle Prefetture-Uffici territoriali del Governo, a meno che non si tratti dalle rappresentanze diplomatiche o consolari di Austria, Belgio, Cipro, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Grecia, Irlanda, Lettonia, Liechtenstein, Lussemburgo, Moldova, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Spagna, Svezia, Svizzera, Turchia (nel qual caso sono esenti dalla legalizzazione);
  • in Italia, mediante asseverazione della traduzione, eseguita da chiunque conosca la lingua di origine del certificato e quella italiana (a eccezione dell'interessato/a/i), tramite la produzione del relativo verbale di giuramento, ricevuto dal cancelliere di qualsiasi ufficio giudiziario, compreso l'Ufficio del Giudice di Pace, senza ulteriori adempimenti.

In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere tempestivamente comunicato all'ufficio a mezzo mail o fax fornendo l'indirizzo completo. Per favorire la celerità di comunicazione si invita ad inserire nel modulo di richiesta gli indirizzi e-mail e i numeri telefonici.

Dal 18 giugno 2015 le domande verranno acquisite esclusivamente con modalità informatica .

L'UFFICIO NON FORNISCE ALCUN TIPO DI ASSISTENZA TECNICA RIGUARDO LA GESTIONE DELLE PRATICHE INSERITE ON LINE. IN CASO DI PROBLEMI DI NATURA TECNICA (per es. impossibilità di accesso all'account, difficoltà di invio documentazione, errori e problematiche varie) L'UNICO REFERENTE RISULTA L'HELP DESK DEL MINISTERO DELL'INTERNO.
La e-mail per contattare il servizio è la seguente:   dlci.assistenza@interno.it .

A chi rivolgersi:

Orario di ricevimento:

SOLO SU CONVOCAZIONE O APPUNTAMENTO FISSATO DALL'UFFICIO IN SEGUITO ALL'INSERIMENTO DELL'ISTANZA . 

SI RICEVONO LE TELEFONATE SOLO NEI GIORNI E NEGLI ORARI SOTTO INDICATI:

  • Martedì dalle 10.00 alle 12.00
  • Mercoledì dalle 10.00 alle 12.00
  • Giovedì dalle 10.00 alle 12.00

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • Legge 15 luglio 2009, n. 94
Ultimo aggiornamento
Lunedì 24 Giugno 2024, ore 12:30