La patente di guida può essere revocata per:

  • carenza dei requisiti morali (art. 120 C.d.S.)
  • violazione a norme di comportamento al codice della strada (art. 218 C.d.S. "guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi")
  • sentenza di condanna (art. 224 C.d.S)

Dirigente: Dott.ssa Maria Grazia PEPE
Responsabile del procedimento: Roberta Forte
Addetto: Roberta Forte
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: roberta.forte@interno.it mariagrazia.pepe@interno.it
Telefoni: 0183689313 - 0183689466 
Fax: 0183689450 

REVOCA PER CARENZA DEI REQUISITI MORALI ( art. 120 del C.d.S.)

Il  Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:

  • delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
  • coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni

Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.

Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre presentare istanza presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida.
 

Cosa fare

Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare  ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al Tribunale Ordinario entro il termine di 30 giorni.

REVOCA PER VIOLAZIONE A NORME DI COMPORTAMENTO AL CODICE DELLA STRADA (art. 128 C.d.S.)

"Guida con patente sottoposta a revisione", art. 218 C.d.S. " guida con patente sospesa", art 86 C.d.S. "servizio di piazza senza licenza", art. 9 bis e 9 ter C.d.S. "competizioni non autorizzate dalle quali siano derivate lesioni personali gravi").

 

  • Revoca per guida con patente sottoposta a revisione (art. 128 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata per guida con patente sospesa a tempo indeterminato per omessa revisione dei requisiti psico-fisici disposta dalla Motorizzazione Civile.

Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente sottoposta a revisione è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di cui all'art. 219 CdS.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

 

  • Revoca per guida con patente sospesa (art. 218 del C.d.S.)

La patente di guida può essere revocata anche nel caso di guida con patente sospesa. Chiunque, durante il periodo di sospensione della validità della patente, circola abusivamente, è punito con la revoca della stessa.

Il provvedimento di revoca è disposto dal Prefetto.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che sia trascorso almeno due anni dal momento in cui è divenuto definitivo il provvedimento di revoca. (art. 219, comma 3°bis  C.d.S.).

  • Revoca per servizio di piazza senza licenza (art.86 C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida per chi, senza licenza, adibisca un veicolo a servizio di piazza, ove commetta tale violazione per due volte in tre anni.

Cosa fare

Entro 30 giorni dalla notifica, avverso il provvedimento di revoca della patente, adottato ai sensi dell'art. 219 del C.d.S., è ammesso ricorso in opposizione dinnanzi al Giudice di Pace del luogo della commessa violazione.

REVOCA PER SENTENZA DEL GIUDICE (art. 224 del C.d.S.)

Il Prefetto dispone la revoca della patente di guida a seguito di sentenza penale o di decreto di accertamento del reato e di condanna irrevocabili, nei casi previsti dal C.d.S. quale conseguente sanzione amministrativa accessoria.

L'interessato non può conseguire una nuova patente se non dopo che siano trascorsi almeno tre anni dalla data di accertamento del reato, ossia dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di condanna. (art. 219, comma 3° ter  C.d.S.).

Cosa fare

Ricorso al Giudice di Pace competente per territorio entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento di revoca o, in alternativa ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 10 Aprile 2024, ore 10:43