Il ritiro della patente è previsto per tre tipi di violazioni.

  • Guida con patente scaduta di validità (art.126 C.d.S)
  • Guida con patente estera da parte di conducenti che risiedono in Italia da oltre un anno (art.136 C.d.S.)
  • Possesso di sostanze stupefacenti e/o psicotrope (art. 75 D.P.R. 309/90)

Dirigente :Dott.ssa Maria Grazia PEPE

Responsabile del procedimento: Roberta Forte
Addetto: Roberta Forte
Ricevimento: Per appuntamento
Email dell'ufficio: roberta.forte@interno.it mariagrazia.pepe@interno.it
Telefoni: 0183689313 - 0183689466 
Fax: 0183689450 

 

Riferimenti normativi:

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE SCADUTA (ART. 126 C.d.S..)

Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.

La patente scaduta viene inviata dall'organo di polizia alla  Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.

Cosa fare

Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice, sottoscritta dal titolare) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida. 
A differenza del passato, non verrà applicato un adesivo con la nuova data di scadenza, ma sarà spedita una nuova patente al domicilio dell'interessato dal Ministero dei Trasporti, entro 7/10 giorni. Nell'attesa di ricevere il nuovo documento di guida, sarà comunque possibile circolare portando con sé il certificato rilasciato al termine della visita medica, il quale ha valenza di 60 giorni dal rilascio. La scadenza del nuovo documento corrisponderà alla data del compleanno del conducente.

RITIRO PER GUIDA CON PATENTE ESTERA DA PARTE DI CONDUCENTI CHE RISIEDONO IN ITALIA DA OLTRE UN ANNO (art. 136 C.d.S.)

I titolari di patente di guida rilasciata da uno Stato estero (extracomunitario) non possono circolare oltre un anno dall'acquisizione della residenza in Italia. In tal caso la patente di guida extracomunitaria viene ritirata.

I titolari devono chiedere pertanto la conversione della patente che consiste nel rilascio di una nuova patente italiana corrispondente a quella estera .


Cosa fare

La patente ritirata, se convertibile, non verrà restituita al suo titolare, ma sarà inviata all'Ufficio Provinciale del Dipartimento Trasporti Terrestri ex M.C.T.C. per la sua conversione in una patente italiana.

Per conoscere l'elenco degli Stati per i quali è possibile ottenere la conversione delle patenti vai al sito

http://www.infrastrutturetrasporti.it/page/standard/site.php?p=cm&o=vd&id=2035

RITIRO PER POSSESSO DI SOSTANZE STUPEFACENTI E/O PSICOTROPE (art. 75 D.P.R. 309/90)

Il Prefetto è competente a d applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

Se, al momento dell'accertamento, l'interessato ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli organi di polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida e al successivo invio presso la Prefettura-UTG.

Il ritiro della patente di guida ha la durata di trenta giorni.

 

Cosa fare

Il trentunesimo giorno il trasgressore potrà ritirare il documento di guida presso la Prefettura-U.T.G.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 10 Aprile 2024, ore 10:43