Il Prefetto può disporre il provvedimento di revoca del documento di guida per carenza di requisiti morali nei confronti delle seguenti persone:
- delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
- coloro che sono sottoposti a misure di sicurezza personali o a misure di prevenzione, di cui alla legge 27.12.1956 n. 1423 come sostituita dalla legge 3.8.1988 n.327 e dalla legge 31.5.1965 n. 575 e successive modifiche ed integrazioni
Il provvedimento di revoca della patente è disposto dal Prefetto del luogo di residenza della persona priva dei requisiti morali richiesti.
Al termine del periodo di applicazione delle misure di sicurezza o prevenzione, occorre presentare istanza presso l'Ufficio della Motorizzazione Civile per conseguire un nuovo titolo abilitativo alla guida.
Cosa fare
Entro il termine di 30 giorni dalla notifica del provvedimento, il titolare della patente di guida può presentare ricorso al Ministro dell'Interno (in bollo da 14,62 euro) , che decide di concerto con il Ministro dei Trasporti, o alternativamente ricorso al Tribunale Ordinario entro il termine di 30 giorni.