https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
INFORMAZIONI PER ASSOCIAZIONE A SPID PER DOMANDE INVIATE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2021
AVVISO: MODALITA DI PAGAMENTO BOLLETTINO : PAGOPA
Ora è possibile pagare il contributo e la marca da bollo per le richieste di cittadinanza tramite pagoPA direttamente da questo Portale Servizi-Ali Cittadinanza del Ministero dell'Interno durante la compilazione del modulo telematico di domanda. È più semplice, rapido e sicuro pagare on line
https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm
INFORMAZIONI PER PRESENTAZIONE DOMANDA :
1) La domanda può essere presentata con Accesso al sistema informatizzato alla voce : CITTADINANZA dal seguente link:
http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online
2) La visualizzazione dello Stato della pratica è sempre consentita direttamente all'utente che ha presentato la domanda attraverso l'accesso all'applicativo Cittadinanza con le credenziali ( Utente e password) assegnate dal sistema
3) per la presentazione della domanda on line è necessario attivare le credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità digitale) al seguente link: https://www.spid.gov.it/
CITTADINANZA ITALIANA
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modificazioni.
In base agli artt. 5 e 9 della Legge 91/92 è possibile individuare diverse tipologie di acquisto della cittadinanza da parte di cittadini stranieri.
1) CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON CITTADINI ITALIANI (art. 5 comma 1 l. 91/92) ( n. K/10 C____)
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con cittadino/a italiano/a con almeno due anni di residenza legale (intesa dalla decorrenza di iscrizione anagrafica in un Comune italiano) dopo la celebrazione del matrimonio, termine ridotto a un anno se dai coniugi sono nati o sono stati adottati figli (oppure con almeno tre anni dalla data del matrimonio se residente all'estero);
Al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non deve essere intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.
Cosa fare:
La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica, secondo le istruzioni sopra indicate .
Lo straniero che risiede all'estero deve presentare domanda alla competente Autorità Consolare italiana.
CITTADINI STRANIERI RICONOSCIUTI TITOLARI DI PROTEZIONE INTERNAZIONALE
- Potranno produrre Atto notorio formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente nel quale dovranno essere indicati i seguenti dati, relativi alla persona che presenta l'istanza:
- o nome, cognome, luogo e data di nascita;
- o nome e cognome del padre;
- o nome e cognome da nubile della madre;
- o attestazione, sotto la propria responsabilità, di non aver riportato condanne penali e di non aver procedimenti in corso nel Paese di origine e negli eventuali Paesi terzi di residenza, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
CONOSCENZA LINGUA ITALIANA ART. 9. 1 LEGGE 91/92
- La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).
Tale requisito può essere attestato mediante il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale.
In alternativa, il richiedente è tenuto a produrre apposita certificazione attestante il livello richiesto di conoscenza della lingua italiana, rilasciata da uno dei quattro enti certificatori riconosciuti dai cennati Ministeri. Si tratta: dell'Università per stranieri di Perugia, dell'l'Università per stranieri di Siena, dell'Università di Roma tre, della Società Dante Alighieri e della connessa rete nazionale e internazionale di istruzioni ed enti convenzionali, rintracciabili nelle informazioni pubblicate sui siti dei medesimi dicasteri ed enti certificatori.
Qualora il titolo di studio o la certificazione vengano rilasciati da un ente pubblico, i richiedenti dovranno autocertificarne il possesso, indicando gli estremi dell'atto, mentre, se si tratta di un istituto paritario ovvero di un ente privato, essi dovranno produrne copia autenticata.
Sono esclusi da tale onere coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione , di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/98 e al D.P.R. 179/2011 , nonché i titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'art. 9 del medesimo D. Lgs. , i quali dovranno soltanto fornire, al momento della presentazione dell'istanza, gli estremi, rispettivamente, della sottoscrizione dell'accordo e del titolo di soggiorno in corso di validità.
DECRETO DI CONFERIMENTO DELLA CITTADINANZA ITALIANA
Il decreto di conferimento della cittadinanza italiana, a firma del Prefetto (o del Ministro dell'Interno o Sottosegretario delegato in casi particolari), dalla Prefettura - U.T.G. TRAMITE APPLICATIVO CIVES nell'ambito della procedura informatizzata deve essere adottato nel termine di due anni (prorogabili a tre) dalla presentazione dell’istanza;
La notifica al richiedente del provvedimento di concessione della cittadinanza avviene con la PIATTAFORMA NOTIFICHE gestita attraverso l’applicativo PAGO PA al domicilio digitale dell’interessato, corrispondente alla PEC o, in alternativa, alla email inserita nella domanda e non modificabile.
Entro 6 mesi dalla comunicazione/notifica del decreto, l’interessato dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza " di essere fedele alla Repubblica e di osservare la Costituzione e le leggi dello Stato "
La cittadinanza italiana è acquisita dal giorno successivo al giuramento .
In mancanza di giuramento nei termini indicati il decreto non produrrà alcun effetto ( art. 10 L 91/92)
2) CITTADINANZA ITALIANA CONFERITA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 comma 1 lettera F) ( n. K /10_____)
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiedono legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano;
- Figlio maggiorenne (nato all'estero) di straniero naturalizzato se risiede legalmente da 5 anni successivamente alla data di naturalizzazione del genitore.
Cosa fare :
La domanda di cittadinanza va presentata esclusivamente in via telematica attraverso l'applicativo CIVES secondo le istruzioni sopra indicate.
ISTRUZIONI PER IL PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO DI 250 EURO (*)
La legge 15 luglio 2009, n. 94, ha introdotto un contributo per le istanze o dichiarazioni di elezione, acquisto, riacquisto, rinuncia o concessione della cittadinanza;
Il D.L. 4 ottobre 2018, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 ha stabilito l'importo di 250 euro
Pagamento contributo :
- con bollettino di conto corrente postale a tre sezioni 809020 intestato a Ministero dell’Interno DLCI CITTADINANZA; nel modello di pagamento vanno inseriti i dati ( nome cognome, data e luogo di nascita) del richiedente la cittadinanza(CAMPI DEL BOLLETTINO: ESEGUITO DA : ______nome e cognome richiedente la cittadinanza/ e RESIDENTE IN: luogo di residenza della persona che richiede la cittadinanza)
- tramite bonifico presso istituto bancario indicando nella causale i dati (nome cognome, data e luogo di nascita) del richiedente la cittadinanza ( l'attestazione di pagamento deve essere inviata insieme alla domanda on line, inserendola nel sistema CIVES in formato pdf)
DOMICILIO DIGITALE ( ART. 8 Legge n. 241/90)
Le comunicazioni e l'invio di atti e documentazione riferite a pratiche di cittadinanza nonché le richieste di eventuali accessi agli atti, dovranno essere indirizzare alla Prefettura-U.T.G. di Ancona alla seguente casella: protocollo.prefan@pec.interno.it