Il Commissario del Governo è competente a rilasciare l'autorizzazione per la detenzione e l'utilizzo di sostanze radioattive per uso industriale.
L'autorizzazione è rilasciata previa acquisizione da parte del Commissariato del Governo dei pareri della Direzione Provinciale del Lavoro- Ripartizione 19 della Provincia Autonoma di Bolzano, dell'Ufficio Igiene e Sanità Pubblica - Ripartizione 23 della Provincia Autonoma di Bolzano, della Commissione Provinciale per la Protezione della Popolazione da Radiazioni Ionizzanticontro il rischio di radiazioni ionizzanti e del Corpo Permanente dei Vigili del Fuoco - Ripartizione 26 della Provincia Autonoma di Bolzano.
In caso di variazione del titolare della ditta o della sede dello stabilimento o delle caratteristiche delle sorgenti radioattive (qualitative e quantitative delle attività), dovrà essere richiesta al Commissario del Governo una nuova autorizzazione.
Dirigente: Dott.ssa Margherita Toth
Responsabile del procedimento/Addetto: dott.ssa Elena Bruno e Sig.ra Maria Ledonne
Orario di apertura al pubblico: da Lunedì a Venerdì dalle ore 10.00 alle ore 12.00
Telefono: 0471-294457
Fax: 0471-294666
Indirizzo di posta elettronica: commgov.bolzano@interno.it
Chi deve fare la richiesta
Chiunque intende detenere o utilizzare sostanze radioattive e macchine radiogene per uso industriale deve richiedere al Commissario del Governo la relativa autorizzazione
Cosa fare
La domanda in bollo, unitamente alla documentazione richiesta, deve essere presentata o inviata al Commissario del Governo.
Documentazione richiesta
- Istanza in bollo da € 16,00 (più 5 fotocopie della stessa)
- Relazione tecnica redatta da un esperto qualificato (5 copie)
- Valutazione di impatto ambientale rilasciata dall'Agenzia Provinciale per l'Ambiente (A.P.A.) - Ripartizione 29 della Provincia Autonoma di Bolzano.
- Marca da bollo da 16,00 euro da apporre sull'autorizzazione, in caso di rilascio
Riferimenti normativi:
- Legge 31 dicembre 1962, n. 1860 modificato con Decreto Presidente della Repubblica 30 dicembre 1965, n. 1704
- D.P.R. 13 febbraio 1964 n. 185, art.102
- Decreto Legislativo 17 marzo 1995 n. 230
- Decreto Legislativo 26 maggio 2000, n. 241
- Decreto Legislativo 9 maggio 2001, n. 257
- Decreto Legislativo 6 febbraio 2007 n. 52