Ai sensi degli artt. 8, 9, 16 e 52 dello Statuto speciale Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31.8.1972, n.670) e delle relative norme d'attuazione, la competenza primaria in materia di protezione civile è della Provincia autonoma di Bolzano.

Lo Stato mantiene una competenza primaria in materia, quando le situazioni di danno o di pericolo per la loro natura ed estensione non possono essere fronteggiate con l'esercizio delle competenze proprie o delegate delle province e con l'impiego delle organizzazioni di uomini e di mezzi di cui dispongono.

In ogni caso il potere di coordinamento, in caso di eventi che coinvolgono più province nonché‚ il coordinamento delle Forze di polizia allertate per le emergenze di protezione civile, rimangono in capo al Commissario del Governo.

Al verificarsi di un evento, più o meno grave, il Presidente della Provincia ed il Commissario del Governo garantiscono il tempestivo avvio dei primi soccorsi, adottando i provvedimenti urgenti ed assicurando l'impiego delle forze operative per la gestione dell'emergenza, con particolare riguardo ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Quando la situazione è più complessa e richiede interventi coordinati delle diverse componenti del sistema di protezione civile, a livello provinciale viene attivato, presso la Ripartizione 26 della Provincia autonoma di Bolzano, un " Centro Operativo Provinciale" (COP), quale struttura provvisoria per il tempo dell'emergenza, con funzioni di raccordo ed armonizzazione delle misure che fanno capo ad amministrazioni ed enti diversi.

In relazione alle esigenze concrete, sempre con finalità gestionali, saranno attivati uno o più " Centri operativi misti" (COM) , di livello comunale o intercomunale . P er la gestione dell'evento, in  Prefettura si attiva anche una sala operativa dove affluiscono tutti i dati e le informazioni relative all'evento calamitoso. I cittadini possono contribuire segnalando le notizie  di cui sono a conoscenza.

Secondo il principio della leale collaborazione e considerato che gli interventi di protezione civile richiedono l'apporto di diverse componenti, di livello statale, regionale, provinciale, comunale ed anche dei privati, il Commissario del Governo svolge un fondamentale " ruolo di cerniera ", con funzioni di impulso e di garanzia della presenza dello Stato sul territorio.

Il Commissariato del Governo esercita anche funzioni in materia di difesa civile . Quest'ultima, con la difesa militare,  è parte integrante della difesa nazionale e consiste nell'insieme delle attività civili svolte dalle pubbliche Amministrazioni e dagli Enti, istituzioni e organizzazioni anche private, al fine di salvaguardare la sicurezza dello Stato e l'incolumità dei cittadini, di tutelare i beni e assicurare le capacità di sopravvivenza economica, produttiva e logistica della Nazione, in occasione di una grave crisi interna o internazionale, anche causata da attacchi terroristici.

Per la gestione delle situazioni emergenziali, il Commissario del Governo elabora piani provinciali di difesa civile e  si avvale dell'attività della sala operativa costituita presso la Questura.

La difesa civile persegue, altresì, lo scopo di assicurare i contributi che le Amministrazioni civili possono essere chiamate a prestare in occasione di cooperazione per la gestione delle crisi internazionali, nell'ottica della sicurezza e della stabilità internazionale.

Il Commissario del Governo svolge anche un'altra importante funzione in materia di sicurezza civile: il disinnesco degli ordigni bellici rinvenuti sul territorio provinciale. In tale ambito, con il concorso tecnico-operativo del Ministero della Difesa, attiva gli interventi specialistici ed adotta ogni provvedimento idoneo ad assicurare la salvaguardia e l'assistenza della popolazione.

Tra i compiti operativi del Commissariato del Governo figura inoltre il trasporto aereo urgente degli ammalati gravi o delle persone da sottoporre a trapianto.

Il Commissario del Governo, infine, unitamente al Presidente della Provincia, approva i piani di emergenza esterna per le industrie a rischio di incidente rilevante, quelli per il trasporto di materie radioattive e fissili e quelli per la messa in sicurezza di siti nucleari.

Ultimo aggiornamento
Venerdì 30 Agosto 2024, ore 14:11