Cartella esattoriale

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

La cartella esattoriale rappresenta il primo atto con il quale la Pubblica Amministrazione avvia il procedimento per il recupero coattivo delle somme ingiunte e non corrisposte (ovvero pagate in modo erroneo o in misura insufficiente) da parte dei soggetti interessati. 

La procedura di riscossione coattiva a mezzo ruolo viene curata attraverso un concessionario (Agenzia delle Entrate - riscossione) che, successivamente all'iscrizione a ruolo, provvede a notificare all'interessato la cartella con la quale viene richiesto il pagamento di quanto dovuto, oltre spese ed interessi. 

Il proprietario del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione risponde solidalmente con il trasgressore per il pagamento della sanzione pecuniaria. In tal caso, a ciascuno dei coobbligati viene notificata una cartella esattoriale. Il pagamento effettuato da uno dei coobbligati ha effetto liberatorio anche per l'altro. 

Avverso la cartella esattoriale è sempre possibile proporre ricorso alla competente Autorità Giudiziaria, nei tempi e con le modalità specificati nella medesima cartella. 

In ogni caso, ove venga rilevato un vizio procedimentale tale da inficiare la legittimità della cartella, è possibile proporre istanza di riesame in autotutela direttamente all'Ente che ha emesso il ruolo, corredandolo della documentazione pertinente. I casi più frequenti, in materia di Codice della Strada, si riferiscono a: difetto di notifica dei verbali di accertamento, perdita di possesso, ovvero non proprietà del veicolo con il quale è stata commessa l'infrazione, avvenuto pagamento nei termini prescritti del verbale. 

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione avanti al Giudice di Pace competente territorialmente.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

Per cause di valore non superiore a € 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente.

Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace (art. 82 del codice procedura civile).

Nelle opposizione avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

Laddove l'Autorità Giudiziaria disponga l'annullamento della cartella esattoriale, la Prefettura dispone d'ufficio lo sgravio del ruolo. Ove la sentenza, ovvero il provvedimento di sospensione (per i casi in cui venga richiesta la sospensione delle azioni esecutive) non venga notificata alla Prefettura dalla cancelleria competente, il soggetto interessato, al fine di ottenere l'annullamento o la sospensione del ruolo, dovrà produrne copia conforme all'originale.

 

Cosa è possibile chiedere agli Uffici della Prefettura

Il cittadino, con riferimento a questa tematica, si interfaccia con l'ufficio al fine di ottenere risposte relative ai quesiti di seguito riportati:

  • Richieste di informazioni sui presupposti giuridici del procedimento sanzionatorio (ossia conoscere per quali violazioni è stata notificata la cartella esattoriale);
     
  • Istanza finalizzata all'accesso agli atti (fotocopie varie e notifiche);
     
  • Istanza di discarico (annullamento) totale o parziale della cartella.

 

Richiesta di sospensione della cartella, in attesa di sentenza, qualora sussista un gravame teso all'annullamento degli atti presupposti della cartella ovvero della cartella stessa. 

 

Chi può fare richiesta

Il soggetto (i soggetti) nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale oppure persona munita di delega, in carta semplice. La delega deve avere i seguenti elementi:

  1. Dati del delegante (compreso recapito telefonico o indirizzo mail valido);
     
  2. Individuazione del delegato (soggetto autorizzato ad interfacciarsi con la P.A. al suo posto);
     
  3. Data e firma autografa del delegante;
     
  4. Fotocopia del documento di riconoscimento del soggetto interessato che ha delegato (delegante).

 


Altre informazioni utili:

È possibile avere informazioni sulla motivazione per cui è stato iniziato il procedimento recandosi direttamente agli uffici negli orari di ricevimento indicati. Si forniscono altresì informazioni telefoniche, ma solo inerenti alla normativa o quelle descritte nella cartella in ottemperanza alla normativa dettata del D. Lgs. 196/03 (Codice della Privacy).

E' possibile avere accesso agli atti (visione o fotocopie), previa presentazione di istanza di accesso agli atti, recandosi nell'ufficio preposto negli orari indicati muniti di valido documento di riconoscimento (e di apposita delega qualora il soggetto non è titolare della cartella); la documentazione sarà rilasciata, ai sensi degli artt. 21 e ss. della legge 241/1990 e del regolamento di attuazione D.P.R. n. 184/2006, previo pagamento dei diritti di accesso quantificati in euro 0,26 a foglio (nulla è dovuto per la trasmissione telematica degli atti);

È possibile ottenere il discarico (annullamento), parziale o totale della cartella, dimostrando l'avvenuto pagamento con apposita documentazione (bollettino postale, bancario o modello F23), previa presentazione di apposita domanda all'ufficio preposto;E' possibile altresì chiedere il discarico, parziale o totale della cartella, direttamente all'Ente impositore (Prefettura di Pordenone) nei casi sottoelencati:

  1. Veicolo venduto in data antecedente all'accertamento della violazione;
     
  2. Trasgressore deceduto;
     
  3. Veicolo compendio di furto;
     
  4. Verbale pagato regolarmente entro la data prevista (60 giorni dalla contestazione o notifica);
     
  5. Verbale pagato oltre i 60 giorni (in questo caso si avrà un discarico parziale pari alla somma già pagata con un ricalcolo degli interessi dovuti);
     
  6. Pende un ricorso amministrativo avverso il verbale che ha originato la cartella;
     
  7. Altre motivazioni documentabili.


Si evidenzia come le istanze presentate direttamente a questa Prefettura non interrompano né i termini previsti per il ricorso al giudice di pace né sospendono le procedure di competenza del concessionario.

 

Opposizioni avverso cartella esattoriale

Azioni proponibili: 

  1. Ricorso ai sensi dell'art. 22 della legge n. 689/81, così come modificato dall'art. 6 del D. L.vo n. 150/2011al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa violazione, entro 30 giorni dalla notifica della cartella allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori;
     
  2. Opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c. allorché si contesti la legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo (omessa notifica della cartella, prescrizione, avvenuto pagamento, morte dell'autore della violazione, ect.);
     
  3. Opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora.
     

N.B.: Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella, determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale disciplina dell'opposizione a sanzione amministrativa dettata dalla legge n. 689 del 1981.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 27 Marzo 2024, ore 15:35
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