Porto di pistola per difesa personale
Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di comprovato "dimostrato bisogno" , l'autorizzazione a circolare armato.
Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:
- licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale;
- licenza di porto di pistola per guardia particolare giurata (per questa fattispecie vedere la voce appositamente dedicata)
Dato non disponibile
Email:
Armi
Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
- Martedì dalle 14:30 alle 16:00
- Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino, ex Caserma “Mezzacapo”))
PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO
Chi può fare la richiesta:
Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.
Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18/6/1931, n. 773 s.m.i., prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.
La licenza deve essere rinnovata ogni anno.
La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare:
La domanda (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza.
Documentazione richiesta
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
- tre fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo la carta di identità personale in corso di validità);
- questionario/dichiarazione (v. modello allegato);
- certificato medico-legale rilasciato da struttura sanitaria abilitata relativamente al possesso dei requisiti psicofisici minimi, previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998 s.m.i.;
- dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., concernente il servizio militare (v. modello allegato);
- Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (v. modello allegato);. Il Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010, entrato in vigore l'1/7/2011, ha apportato una modifica all'art. 8 della Legge 110/1975 (idoneità tecnica al maneggio delle armi), stabilendo che la "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi è solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente;
- documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale [ad esempio: dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico, ecc...), licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori, ecc...].
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere qualsivoglia altra documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.
In caso di esito favorevole dell'istruttoria condotta per il rilascio della licenza , il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione integrativa:
8. una marca da bollo da € 16,00 , da apporre sull'autorizzazione;
9. Attestazione del versamento della somma di euro 1,27, da effettuarsi sul c.c.b. IBAN "IT 41Z0100003245452010238300" (capitolo 2383 - capo X), con la causale "costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale";
10. attestazione versamento di € 115,00 da effettuarsi sul c.c.p. nr. 8003 , intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" - causale "concessione porto di pistola per difesa personale";
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (ex d.m. 24/3/1994, n. 371, art. 74 o 75 del Regolamento del T.U.L.P.S.) il versamento di cui al punto 10) non dovrà essere fatto.
Il termine di definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del porto di pistola per difesa personale è fissato, per legge, in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; tale termine viene interrotto sino all'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza prodotta.
LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO
Chi può fare la richiesta:
Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare la stessa annualmente, prima della sua scadenza.
Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.
Cosa fare:
La domanda (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza, tempestivamente, e, comunque, prima della scadenza del titolo di polizia (preferibilmente almeno 90 giorni prima della scadenza).
Documentazione richiesta:
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
- certificato medico-legale , rilasciato da struttura sanitaria abilitata relativamente al possesso dei requisiti psicofisici minimi, previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998 s.m.i.;
- questionario/dichiarazione (v. modello allegato);
- documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale [ad esempio: dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico, ecc...), licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori, ecc...].
L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere qualsivoglia altra documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.
In caso di parere favorevole al rinnovo della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione integrativa:
5. una marca da bollo da € 16,00 , da apporre sull'autorizzazione;
6. attestazione del versamento di € 115,00 da effettuarsi sul c.c.p. nr. 8003 , intestato a " Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative " - causale " concessione porto di pistola per difesa personale ".
Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (ex d.m. 24/3/1994, n. 371, art. 74 o 75 del Regolamento del T.U.L.P.S.) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto.
Il termine di definizione del procedimento amministrativo per il rinnovo del porto di pistola per difesa personale è fissato, per legge, in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; tale termine viene interrotto sino all'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza prodotta.
Per il rinnovo del solo libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione:
- domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
- Attestazione del versamento della somma di euro 1,27, da effettuarsi sul c.c.b. IBAN "IT 41Z0100003245452010238300" (capitolo 2383 - capo X), con la causale "costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale";
- tre fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G., esibendo la carta di identità personale in corso di validità);
- originale del libretto personale in scadenza .
Riferimenti normativi:
- Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) s.m.i.
- Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento al T.U.L.P.S.) s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
- Legge 18 aprile 1975, n. 110 s.m.i.
- Decreto del Ministero dell'Interno 23 marzo 1994, n. 371
- Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 s.m.i.
- Legge 8 luglio 1998, n. 230 s.m.i.
- Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
- Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 s.m.i.