Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome
La domanda, in bollo o in carta semplice (ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale o in caso di cambio cognome o nome per minori adottati), deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e indirizzata al Prefetto.
Si informa che, nell’ottica di una progressiva dematerializzazione dei procedimenti amministrativi e del conseguente utilizzo dei fascicoli in formato digitale, le domande finalizzate al cambio del nome e/o del cognome andranno trasmesse telematicamente in formato PDF all’indirizzo pec della Prefettura: protocollo.prefrc@pec.interno.it.
Le istanze dovranno essere dotate di corretta sottoscrizione digitale o autografa accompagnata in allegato da una copia del documento di identità in corso di validità.
Per quanto riguarda l’assolvimento dell’imposta di bollo - euro 16,00 -, la relativa marca va pagata in formato virtuale presso le tabaccherie o mediante modello F24.
Unitamente all’istanza, pertanto, in allegato dovrà essere inviata (all’indirizzo pec sopra indicato) anche la copia della ricevuta comprovante l’avvenuto pagamento dell’imposta di bollo.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.