Divieto detenzione di armi, munizioni e materie esplodenti, ex art. 39 del T.U.L.P.S.

Documentazione richiesta

  1. Domanda in carta semplice  sottoscritta da entrambi i genitori adottivi
    (scarica il modello E - cambio cognome e/o nome minore adottato)
  2. fotocopia del documento di riconoscimento degli istanti
  3. copia conforme della sentenza di adozione e dell'atto di nascita (se si tratta di adozione internazionale i documenti vanno prodotti anche in traduzione italiana)
  4. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza
    (scarica il modello di autocertificazione)
  5.   dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà , ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000, a firma di parenti, amici o conoscenti attestanti i fatti e le circostanze che hanno indotto i richiedenti a promuovere il procedimento nell'interesse del minore adottato, con allegata copia di un documento di identità di ogni singolo dichiarante
    (scarica il modello di autocertificazione atto di notorietà)
  6.   ogni altra documentazione utile a sostenere le motivazioni della richiesta

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94 come modificati dal D.P.R. 13 marzo 2012 n. 54

Libretto personale

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale

Dato non disponibile
Email:

Armi

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino, ex Caserma “Mezzacapo”))
 

Chi può fare la richiesta

Il titolare di autorizzazione per il porto di pistola per difesa personale, al momento della prima concessione, ha avuto, contestualmente, rilasciato un libretto personale, contenente la fotografia e la firma del richiedente, nonché la indicazione delle generalità e dei connotati del medesimo.

Detto libretto deve sempre accompagnare l'autorizzazione a portare l'arma, quest'ultima, si rammenta, avente validità annuale.

Il predetto libretto ha validità di anni cinque dalla data di rilascio dello stesso.

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della data di scadenza dello stesso.

Cosa fare

Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale, in corso di validità,  per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare al Prefetto la documentazione richiesta

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato  o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00    
  2. Attestazione del versamento  della  somma di euro 1,27 , da effettuarsi sul c.c.b. IBAN " IT 41Z0100003245452010238300 " (capitolo 2383 - capo X), con la causale " costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale ";
  3. tre fotografie, formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo la carta di identità personale in corso di validità);
  4. originale del libretto in scadenza

N.B.

Al momento del ritiro del nuovo libretto personale, deve essere esibito l'originale  dell'autorizzazione annuale per il porto di pistola per difesa personale, su cui verrà annotato il numero del libretto rinnovato

Riferimenti normativi

  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) s.m.i.
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento al T.U.L.P.S.) s.m.i. 

Trasporto "vidimazione carta di riconoscimento"

La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.


 

La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.


 

La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.   


Dato non disponibile
Email:

Armi

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino, ex Caserma “Mezzacapo”))

 

Chi può fare la richiesta


Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).


Documentazione richiesta

 

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme   all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modello di autocertificazione)
  3. Carta di riconoscimento da vidimare
  4. Certificato medico , rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art.3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.

In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.


 

Riferimenti normativi:

 

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43;
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31.

Porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto ha facoltà di concedere, in caso di comprovato "dimostrato bisogno" , l'autorizzazione a circolare armato.

Sono di competenza del Prefetto le sotto elencate autorizzazioni di Polizia:

  1. licenza di porto di pistola, per difesa personale e libretto personale;
  2. licenza di porto di pistola per guardia particolare giurata (per questa fattispecie vedere la voce appositamente dedicata)

Dato non disponibile
Email:

Armi

Responsabile del procedimento: Dott. Massimiliano PENSABENE
Telefono: 0965/411867
E-mail: massimiliano.pensabene@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino, ex Caserma “Mezzacapo”))
 

PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RILASCIO

Chi può fare la richiesta:

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

Al fine di evitare il rilascio della licenza di porto di pistola a persone pericolose, gli artt. 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (T.U.L.P.S.), approvato con Regio Decreto 18/6/1931, n. 773 s.m.i., prescrivono le condizioni in presenza delle quali l'autorizzazione deve o può essere negata.

La licenza deve essere rinnovata ogni anno.

La licenza viene rilasciata su apposito libretto personale che deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Cosa fare:

La domanda (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla documentazione necessaria a dimostrare il possesso da parte del richiedente dei requisiti personali nonché l'adempimento delle altre condizioni prescritte dalla legge, deve essere presentata o inviata alla Prefettura-U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza. 

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
  2. tre fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G. esibendo la carta di identità personale in corso di validità);
  3. questionario/dichiarazione (v. modello allegato);
  4. certificato medico-legale rilasciato da struttura sanitaria abilitata relativamente al possesso dei requisiti psicofisici minimi, previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998 s.m.i.;
  5. dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., concernente il servizio militare (v. modello allegato);
  6. Dichiarazione sostitutiva di certificazione di cui all'art. 46 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i., concernente il conseguimento della capacità tecnica prevista all'art. 8, comma 4, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (v. modello allegato);. Il Decreto Legislativo n. 204 del 26 ottobre 2010, entrato in vigore l'1/7/2011, ha apportato una modifica all'art. 8 della Legge 110/1975 (idoneità tecnica al maneggio delle armi), stabilendo che la "presunzione di idoneità" tecnica al maneggio delle armi è solo nei confronti di coloro che "nei dieci anni antecedenti alla presentazione della prima istanza" hanno svolto o svolgono il servizio nelle Forze armate o in uno dei Corpi armati dello Stato e non più, quindi, anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato tale servizio in epoca antecedente;
  7. documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale [ad esempio: dichiarazione dei redditi (Modello 730 o Unico, ecc...), licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori, ecc...].

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere qualsivoglia altra documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso di esito favorevole dell'istruttoria condotta per il rilascio della licenza , il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione integrativa:

8. una marca da bollo da € 16,00 , da apporre sull'autorizzazione;

9. Attestazione del versamento della somma di euro 1,27, da effettuarsi sul c.c.b. IBAN "IT 41Z0100003245452010238300" (capitolo 2383 - capo X), con la causale "costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale";

10. attestazione versamento di € 115,00 da effettuarsi sul c.c.p. nr. 8003 , intestato a "Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative" - causale "concessione porto di pistola  per difesa personale";

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (ex d.m. 24/3/1994, n. 371,  art. 74 o 75 del Regolamento del T.U.L.P.S.) il versamento di cui al punto 10) non dovrà essere fatto.


Il termine di definizione del procedimento amministrativo per il rilascio del porto di pistola per difesa personale è fissato, per legge, in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; tale termine viene interrotto sino all'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza prodotta.

LICENZA PORTO DI PISTOLA PER DIFESA PERSONALE: RINNOVO

Chi può fare la richiesta:

Il titolare della licenza di porto di pistola per difesa personale deve rinnovare la stessa annualmente, prima della sua scadenza.

Il libretto personale deve essere rinnovato ogni 5 anni.

Cosa fare:

La domanda (in regola con l'imposta di bollo), unitamente alla documentazione richiesta, deve essere inviata alla Prefettura - U.T.G. della provincia in cui l'istante ha la residenza, tempestivamente, e, comunque, prima della scadenza del titolo di polizia (preferibilmente almeno 90 giorni prima della scadenza).

Documentazione richiesta:

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
  2. certificato medico-legale , rilasciato da struttura sanitaria abilitata relativamente al possesso dei requisiti psicofisici minimi, previsti dall'art. 2 del Decreto del Ministero della Sanità 28/4/1998 s.m.i.;
  3. questionario/dichiarazione (v. modello allegato);
  4. documentazione per dimostrare l'effettivo bisogno di portare l'arma corta per difesa personale [ad esempio: dichiarazione dei redditi (Mod. 730 o Mod. Unico, ecc...), licenza del Questore per il commercio o la lavorazione di oggetti preziosi, libretto di lavoro per coloro che svolgono l'attività di portavalori, ecc...].

L'Amministrazione si riserva, comunque, la facoltà di richiedere qualsivoglia altra documentazione necessaria all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.

In caso di parere favorevole al rinnovo della licenza, il richiedente dovrà produrre la seguente documentazione integrativa:

5. una marca da bollo da € 16,00 , da apporre sull'autorizzazione;

6. attestazione del versamento di € 115,00 da effettuarsi sul c.c.p. nr. 8003 , intestato a " Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative " - causale " concessione porto di pistola  per difesa personale ".

Se il richiedente appartiene ad una delle categorie di persone per le quali è prevista l'esenzione (ex d.m. 24/3/1994, n. 371,  art. 74 o 75 del Regolamento del T.U.L.P.S.) il versamento di cui al punto 6) non dovrà essere fatto.

Il termine di definizione del procedimento amministrativo per il rinnovo del porto di pistola per difesa personale è fissato, per legge, in centoventi giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza; tale termine viene interrotto sino all'acquisizione dell'eventuale documentazione richiesta ad integrazione dell'istanza prodotta.

Per il rinnovo del solo libretto personale , dovrà essere prodotta la seguente documentazione:

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello allegato);
  2. Attestazione del versamento della somma di euro 1,27, da effettuarsi sul c.c.b. IBAN "IT 41Z0100003245452010238300" (capitolo 2383 - capo X), con la causale "costo del libretto personale porto di pistola per difesa personale";
  3. tre fotografie , formato tessera, di cui una autenticata (l'autentica può essere fatta presso il Comune o presso l'Ufficio della Prefettura - U.T.G., esibendo la carta di identità personale in corso di validità);
  4. originale del libretto personale in scadenza .

Riferimenti normativi:

  • Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (T.U.L.P.S.) s.m.i.
  • Regio decreto 6 maggio 1940, n. 635 (Regolamento al T.U.L.P.S.) s.m.i.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 s.m.i.
  • Legge 18 aprile 1975, n. 110 s.m.i.
  • Decreto del Ministero dell'Interno 23 marzo 1994, n. 371
  • Decreto del Ministero della Sanità 28 aprile 1998 s.m.i.
  • Legge 8 luglio 1998, n. 230 s.m.i.
  • Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i.
  • Decreto Legislativo 15 marzo 2010, n. 66 s.m.i.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 13:29