WHITE LIST: modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all'art.1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e successive modifiche e integrazioni (da ultimo D.L. n.23/2020 convertito con legge n.40/2020)

Il 14 agosto 2013 è entrato in vigore il decreto che prevede le modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio.

Sono definite come maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, ai sensi dell'art. 1, comma 53, della legge 190/12 le seguenti attività, come aggiornate dall'art. 4- bis , del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40:


 

1) Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;

2) Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;

3) Noli a freddo di macchinari;

4) Fornitura di ferro lavorato;

5) Noli a caldo;

6) Autotrasporti per conto terzi;

7) Guardiania dei cantieri;

8) Servizi funerari e cimiteriali;

9) Ristorazione, gestione delle mense e catering;

10) Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa

Presso la Prefettura di Reggio Calabria è istituito l'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (c.d. " White List ") previsto dalla legge 6/11/2012, n. 190 e dal D.P.C.M. del 18 aprile 2013 pubblicato in G.U. il 15 luglio 2013 e dalla legge 114/2014 di conversione del D.L. 90/2014.

L'iscrizione nell'elenco, costituisce la forma obbligatoria , come previsto dal D.P.C.M. 24/11/2016, attraverso la quale viene accertata, nei confronti dei soggetti che operano nei settori più permeabili alle organizzazioni criminali, l'assenza di motivi ostativi antimafia. È pertanto soggetta alle seguenti condizioni:

  • assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Codice Antimafia);
  • assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all'art.84, comma 3, del Codice Antimafia.
  • 1) Le attività imprenditoriali per le quali la comunicazione e l'informazione antimafia liberatoria - da acquisire indipendentemente dalle soglie stabilite dal codice antimafia - è obbligatoriamente acquisita attraverso la consultazione dell'elenco prefettizio sono quelle espressamente individuate nell'art. 1 comma 53 della legge 190/12 le seguenti attività, come aggiornate l'art. 4- bis , del decreto legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40 e cioè:
     
    • Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
    • Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
    • Noli a freddo di macchinari;
    • Fornitura di ferro lavorato;
    • Noli a caldo;
    • Autotrasporti per conto terzi;
    • Guardiania dei cantieri;
    • Servizi funerari e cimiteriali;
    • Ristorazione, gestione delle mense e catering;
    • Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto di terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Il servizio di custodia dei cantieri può essere erogato esclusivamente dai soggetti in possesso della prescritta licenza ai sensi dell'art. 134 T.U.L.P.S.

  • L'iscrizione è valida per dodici mesi dalla data in cui è disposta, salvi gli esiti delle verifiche periodiche. Essa tiene luogo della comunicazione e dell' informazione antimafia liberatoria anche ai fini della stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, semprechè permangano le condizioni relative ai soggetti e alla composizione del capitale socilae.

LA PREFETTURA COMPETENTE all'iscrizione in White List è quella della provincia dove l'impresa ha la propria residenza o sede legale. Se l'impresa è costituita all'estero, la Prefettura della provincia dove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell'art.2508 C.C. Se l'impresa è costituita all'estero senza sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco è richiesta l'iscrizione.

DOCUMENTAZIONE NECESSARIA PER LA RICHIESTA DI ISCRIZIONE

(per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")

  1. Modello di presentazione dell'istanza, recante l'indicazione della/e categoria/e di iscrizione richieste
  2. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante recante le medesime indicazioni
  3. Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia

La documentazione deve essere necessariamente trasmessa esclusivamente a mezzo P.E.C. all'indirizzo

protocollo.prefrc@pec.interno.it

specificando nell'oggetto "richiesta iscrizione in white list -Ditta xxxxx".

Si raccomanda:

  1. di compilare i modelli in maniera chiara , possibilmente col computer o in stampatello leggibile;
  2. di prestare particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi, inserendo TUTTI i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale );
  3. di indicare l'indirizzo P.E.C. presso il quale si desidera ricevere l'eventuale corrispondenza.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

La Prefettura, esperite con esito favorevole le verifiche volte ad accertare l'insussistenza delle citate condizioni ostative, dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco pubblicato sul sito istituzionale, dandone comunicazione all'interessato. Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano condizioni ostative, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

L'impresa iscritta nell'elenco comunica alla Prefettura qualsiasi modifica dell'assetto proprietario e dei propri organi sociali entro 30 giorni dalla data della modifica (adozione dell'atto o stipula del contratto che determina tali modifiche). Le società di capitali quotate in mercati regolamentati comunicano anche le variazioni rilevanti secondo quanto previsto dal testo unico di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. La mancata comunicazione comporta la cancellazione dell'iscrizione .

AGGIORNAMENTO PERIODICO DELL'ELENCO

(art.9 Circolare Ministero dell'Interno prot. 11001/119/12 del 14/08/13 )

L'impresa comunica alla Prefettura, almeno trenta giorni prima della data di scadenza della validità dell'iscrizione , l'interesse a permanere nell'elenco. L'impresa può richiedere di permanere nell'elenco anche per settori di attività ulteriori o diversi.

Ove l'impresa manifesti l'interesse a permanere nell'elenco, la Prefettura provvede a verificare la permanenza dell'assenza delle situazioni ostative di cui all'art.67 D. Lgs. 159/2011 e di tentativi di infiltrazione mafiosa, e adotta i conseguenti provvedimenti, aggiornando l'elenco pubblicato sul sito istituzionale.

Nel caso in cui gli accertamenti antimafia si protraggano oltre la data di validità dell'iscrizione in white list, essa mantiene la propria efficacia e la Prefettura provvede a dare conto di ciò nell'apposita voce dell'Elenco delle ditte iscritte (Aggiornamento in corso).

Documentazione necessaria per la richiesta di permanenza in elenco (per la modulistica si veda in "documenti scaricabili")

  1. Comunicazione dell'interesse a permanere nell'elenco
  2. Copia integrale della visura camerale aggiornata con l'attuale compagine societaria contenente tutti i componenti che ricoprono cariche all'interno della società o dichiarazione sostitutiva del legale rappresentante recante le medesime indicazioni
  3. Dichiarazioni riferite ai familiari conviventi rese da ciascun soggetto sottoposto a verifica ai sensi dell'art.85 del Codice Antimafia. La documentazione deve essere necessariamente trasmessa in via esclusiva a mezzo P.E.C. all'indirizzo protocollo.prefrc@pec.interno.it specificando nell'oggetto "Interesse a permanere in White list-Ditta xxxxx".

Si raccomanda:

  1. di compilare chiaramente , possibilmente col computer o in stampatello leggibile,
  2. di prestare particolare attenzione alla compilazione delle dichiarazioni relative ai familiari conviventi, inserendo TUTTI i dati richiesti (nome, cognome, data e luogo di nascita, codice fiscale)
  3. di indicare l'indirizzo P.E.C. al quale si desidera ricevere l'eventuale corrispondenza.

CONTATTI

Per info e/o chiarimenti su modulistica e/o procedura di iscrizione, l'Ufficio risponderà ai seguenti numeri di telefono: 0965.411439 0965.411415 0965.411262

Modelli: 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 21 Giugno 2024, ore 10:21
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