Si rende noto che ai fini della compilazione e presentazione on line delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana, occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Il sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione consente di dire stop ai modelli cartacei.
Cosa deve fare il cittadino
Il procedimento di cittadinanza ha carattere informatico: i richiedenti accedono al Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione (https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm) mediante SPID e compilano una domanda telematica allegando la documentazione necessaria. Accedendo al portale i richiedenti potranno anche verificare lo stato di avanzamento delle proprie domande di cittadinanza. E' stato appena istituito un ulteriore canale informativo tramite IOAPP, scaricabile su smarthphone.
I cittadini stranieri possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni.
In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:
- CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni)
- CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni)
Si informa che per avere notizie riguardanti la propria istanza di cittadinanza bisogna collegarsi esclusivamente al sito del Ministero dell'interno usando lo spid personale e che non verranno date informazioni telefonicamente.
E' necessario inserire un indirizzo PEC per tutte le eventuali comunicazioni nonché per la notifica del provvedimento finale di cittadinanza.
Il pagamento del contributo di € 250 e della marca da bollo da € 16 può essere effettuato direttamente nel sistema CIVES con l'apposita funzionalità presente di pagoPA.
Cittadinanza, Legalizzazione
Responsabile del procedimento: Sig.ra Santa Giovanna Mazza
Addetto: Sig.ra Alessia Romeo
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:
Il pubblico si riceve solo previo appuntamento scrivendo alla mail santa.mazza@interno.it o alessia.romeo@interno.it
Chi può fare la richiesta :
Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7 comma 1 non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.
Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare.
Documentazione richiesta:
1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità * + una fotocopia;
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza* + una fotocopia;
3) atto integrale di matrimonio;
4) certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;**
5) fotocopia Codice Fiscale;
6) fotocopia titolo di soggiorno;
7) fotocopia dell'istanza.
8) marca da bollo € 16,00 con sistema Pago PA
9) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 con sistema Pago PA
10) attestazione del possesso di conoscenza della lingua italiana di livello B1 del QCER rilasciata da un istituto d'istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Se il titolo di studio viene rilasciato da un istituto paritario o da un ente privato dovranno produrre copia autenticata. I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 non dovranno attestare il livello di B1, ma fornire copia della sottoscrizione dell'accordo e titolo di soggiorno in corso di validità.
* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
**In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l' indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Prefetto viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. - di competenza, previo messaggio PEC contenente le istruzioni da seguire per scaricarlo e presentarlo al Comune di residenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Chi può fare la richiesta :
- Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
- Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
- L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
- Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
- Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
- Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.
Documentazione richiesta:
1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;* + una fotocopia;
2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;* + una fotocopia;
3) sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett. b);
4) documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1, lett. c);
5) certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato; (art.9 c.1, lett. e) - art.9 comma 1 lett. e) e art.16 comma 2);**
6) fotocopie modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;
7) fotocopia titolo di soggiorno;
8) fotocopia codice fiscale;
9) fotocopia carta identità;
10) fotocopia passaporto;
11) fotocopia dell'istanza;
12) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00 con sistema Pago PA;
13) marca da bollo da € 16,00 con sistema Pago PA;
14) attestazione del possesso di conoscenza della lingua italiana di livello B1 del QCER rilasciata da un istituto d'istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Se il titolo di studio viene rilasciato da un istituto paritario o da un ente privato dovranno produrre copia autenticata. I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 non dovranno attestare il livello di B1, ma fornire copia della sottoscrizione dell'accordo e titolo di soggiorno in corso di validità.
* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.
**In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l' indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.
Note:
Redditi
E' previsto il possesso di un reddito personale prodotto sul territorio nazionale (oppure dei familiari inseriti nello stesso stato di famiglia) negli ultimi tre anni antecedenti a quello di presentazione della domanda, il cui ammontare non sia inferiore al tetto stabilito per l'esenzione della spesa sanitaria dall'art. 3 D.L. 382/89, convertito in L. 8/1990, come confermati dall'art. 2 L. 549/1995:
- € 8.263,31 per richiedente senza persone a carico
- € 11.362,05 in presenza del coniuge a carico
- con l'aggiunta di € 516,46 per ogni figlio a carico.
Cambio di residenza
In caso di cambio di residenza lo stesso deve essere comunicato tempestivamente all'ufficio a mezzo e-mail fornendo l'indirizzo completo (allegare alla mail copia del documento di identità).
Per le richieste di cittadinanza per residenza, in pendenza di istruttoria e fino alla conclusione del procedimento, NON è consentito il trasferimento della residenza all'estero pena la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza.
NOTA BENE
- I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato con messaggio PEC contenente le istruzioni da seguire per scaricarlo e presentarlo al Comune di residenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.
Riferimenti normativi:
- Legge 5 febbraio 1992, n. 91
- D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
- D.L. 04 ottobre 2018, n. 113 art. 14