NUOVA PROCEDURA CITTADINANZA

Si rende noto che ai fini della compilazione  e presentazione on line delle istanze di conferimento della cittadinanza italiana, occorre registrarsi al sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione.
Il sistema informatizzato curato dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione consente di dire stop ai modelli cartacei. E' stata, infatti, confermata la data del 18 maggio per l'avvio della nuova modalità informatica che prevede l'invio on line dell'istanza di cittadinanza, messa a punto dal Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione-Direzione centrale per i Diritti civili, la Cittadinanza e le Minoranze.

Cosa deve fare il cittadino

Il richiedente compilerà la domanda, utilizzando le credenziali d'accesso ricevute a seguito di registrazione sul portale dedicato al seguente indirizzo https://cittadinanza.dlci.interno.it , e la trasmetterà in formato elettronico, insieme ad un documento di riconoscimento, agli atti formati dalle autorità del Paese di origine (atto di nascita e certificato penale) e alla ricevuta del pagamento del contributo di euro 250,00 previsto dalla legge n. 94/2009 su c/c postale n. 809020 intestato a "Ministero Interno D.L.C.I. - Cittadinanza".

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

In base a questi è possibile individuare due tipologie di concessione:

Si informa che per avere notizie riguardanti la propria istanza di cittadinanza bisogna collegarsi esclusivamente al sito del Ministero dell'interno usando lo spid personale e che non verranno date informazioni telefonicamente.

 

A decorrere dal 21/10/2020 i richiedenti la cittadinanza italiana possono chiedere informazioni e chiarimenti sulla propria pratica, chiamando i seguenti numeri telefonici nei giorni a fianco indicati, dalle ore 10 alle ore 12: 06/46539955  mercoledì - 3346909996  lunedì - 3316536673 venerdì

Il pagamento del contributo di € 250 e della marca da bollo da € 16 può essere effettuato direttamente nel sistema CIVES con l'apposita funzionalità presente di pagoPA.

VICEPREFETTO:Dott.ssa Matilde MULE`
Email: matilde.mule@interno.it

Cittadinanza, Legalizzazione

Responsabile del procedimento: Sig.ra Santa Giovanna Mazza
Addetto: Sig.ra Alessia Romeo
Ricevimento: Per appuntamento
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:


Telefoni:


 

INFORMAZIONI  PER ASSOCIAZIONE A SPID  PER DOMANDE INVIATE PRIMA DEL 1 GENNAIO 2021 -IMPORTANTE : DA EFFETTUARE ENTRO IL 30 SETTEMBRE 2021

TESTO AVVISO:

MODIFICA AVVISO SU PORTALE MINISTERO INTERNO  PER CONSULTAZIONE DOMANDA GIA'  INVIATA E ASSOCIAZIONE A SPID

E' stato modificato l'avviso pubblicato sul Portale  https://portaleserviziapp.dlci.interno.it/AliCittadinanza/ali/home.htm  in merito all'associazione a SPID di domande già inviate , di seguito uno stralcio:

"Qualora l'utente non riuscisse ad associare la sua precedente domanda alle credenziali SPID, dovrà rivolgersi all'assistenza cliccando sulla voce "Help Desk" in fondo alla pagina. Ove vi siano discordanze anagrafiche tra SPID e i dati inseriti nella domanda inviata, l'utente riceverà in risposta un messaggio, che lo inviterà a produrre un'autodichiarazione attestante le sue esatte generalità alla Prefettura competente, la quale, effettuate le opportune verifiche, procederà ad autorizzare l'HELP DESK alle necessarie rettifiche nel sistema.

Si ricorda che entro il 30 settembre 2021 gli utenti interessati dovranno procedere obbligatoriamente all'associazione con SPID, altrimenti non potranno verificare l'iter della propria istanza e conoscere le comunicazioni importanti che lo riguardano

INFORMAZIONI PER PRESENTAZIONE DOMANDA :

1) La domanda può essere presentata   con  Accesso al sistema informatizzato alla voce : CITTADINANZA dal seguente link:

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online

2) La visualizzazione dello Stato della pratica è sempre consentita direttamente all'utente che ha presentato la domanda attraverso l'accesso all'applicativo CIttadinanza con le credenziali ( Utente e password) assegnate dal sistema dal seguente link:

http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it/servizi-online

3) per la presentazione della domanda on line è necessario attivare le credenziali SPID ( Sistema Pubblico di Identità digitale) al seguente link: https://www.spid.gov.it/

4) il pagamento dell'imposta di bollo, oltre all'acquisto diretto presso i gestori autorizzati e apposizione sulla domanda in originale, potrà essere effettuato anche accedendo sul sito dell'Agenzia delle Entrate in collaborazione con Agenzia per l'Italia Digitale (AgID) ( Servizio@e.bollo ) al link:

https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/dichiarazioni/pagamento-virtuale-imposta-bollo/modello-e-istruzioni-pagvirtualebollo

5) per informazioni su Servizio@e.bollo : https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/pagamenti/imposta-di-bollo-per-le-istanze-trasmesse-alla-pa-ebollo-cittadini/che-cose-cittadini

 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni)

Chi può fare la richiesta :

Lo straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio, ovvero, se residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, qualora, al momento dell'adozione del decreto di cui all'art. 7 comma 1 non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi. I termini di cui al comma 1 sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi.

Cosa fare:

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito mod. A e vi va apposta una marca da bollo da 16,00 euro.

Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio,  alla competente Autorità Consolare.



 

Documentazione richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità * + una fotocopia;

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza* + una fotocopia;

3) atto  integrale di matrimonio;

4) certificato di riconoscimento dello status di rifugiato o dello status di apolide;**

5) fotocopia Codice Fiscale;

6) fotocopia titolo di soggiorno;

7) fotocopia dell'istanza.

8) marca da bollo € 16,00

9) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00

10) attestazione del possesso di conoscenza della lingua italiana di livello B1 del QCER rilasciata da un istituto d'istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Se il titolo di studio viene rilasciato da un istituto paritario o da un ente privato dovranno produrre copia autenticata. I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 non dovranno attestare il livello di B1, ma fornire copia della sottoscrizione dell'accordo e titolo di soggiorno in corso di validità.

    * Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

**In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l' indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.

(scarica il modello) : Modello A



 

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione richiesta al punto successivo, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel Paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole, il decreto di concessione della cittadinanza italiana a firma del Ministro dell'Interno viene notificato all'interessato dalla Prefettura - U.T.G. di competenza. Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del provvedimento, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.



 



 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )



 

Chi può fare la richiesta :

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Cosa fare :

La domanda di cittadinanza va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B e vi va apposta una marca da bollo da 16,00 euro.

Lo straniero che risiede all'estero può presentare domanda alla competente Autorità Consolare.



 

Documentazione richiesta:

1) estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità;* + una fotocopia;

2) certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza;* + una fotocopia;

3) sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale (art.9, c.1, lett. b);

4) documentazione relativa alla prestazione del servizio, anche all'estero, alle dipendenze dello Stato (art.9,c.1, lett. c);

5) certificato di riconoscimento dello status di apolide o dello status di rifugiato; (art.9 c.1, lett. e) -  art.9 comma 1 lett. e) e art.16 comma 2);**

6) fotocopie  modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi tre anni;

7) fotocopia titolo di soggiorno;

8) fotocopia codice fiscale;

9) fotocopia carta identità;

10) fotocopia passaporto;

11) fotocopia dell'istanza;

12) ricevuta di versamento del contributo di € 250,00.

13) marca da bollo da € 16,00;

14) attestazione del possesso di conoscenza della lingua italiana di livello B1 del QCER rilasciata da un istituto d'istruzione pubblico o paritario in Italia o all'estero, riconosciuto dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Se il titolo di studio viene rilasciato da un istituto paritario o da un ente privato dovranno produrre copia autenticata. I titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo e coloro che hanno sottoscritto l'accordo d'integrazione di cui all'art. 4 bis del D. Lgs. n. 286/1998 e al D.P.R. n. 179/2011 non dovranno attestare il livello di B1, ma fornire copia della sottoscrizione dell'accordo e titolo di soggiorno in corso di validità.

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle Convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

**In mancanza del documento di cui al punto 1) l'interessato potrà produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente, recante l' indicazione delle proprie generalità nonché quelle dei genitori. Per i certificati di cui al punto 2) l'interessato potrà produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui attesti, sotto la propria responsabilità, di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel proprio Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza.




(scarica il modello) : Modello B

 

NOTA BENE

  • I rifugiati politici , in luogo della documentazione indicata ai punti precedenti, potranno produrre dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà per quanto attiene alle esatte generalità ed alla posizione giudiziaria dell'istante nel paese di origine, nonché copia dell'attestato dal quale risulti il riconoscimento dello "status" di rifugiato politico.
  • Lo straniero può dichiarare che un proprio ascendente è cittadino italiano per nascita con una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da lui sottoscritta. E' predisposto un apposito riquadro nello stesso modello di domanda.

Se l'istruttoria si conclude con esito favorevole il decreto di conferimento della cittadinanza italiana a firma del Presidente della Repubblica viene notificato dalla Prefettura - U.T.G. all'interessato il quale, entro 6 mesi dalla notifica, deve prestare giuramento presso il Comune di residenza ed acquista la cittadinanza italiana dal giorno successivo al giuramento.



 

Modelli Scaricabili:



 

Riferimenti normativi:

  • Legge 5 febbraio 1992, n. 91
  • D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
  • D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362
  • D.L. 04 ottobre 2018, n. 113 art. 14
Data
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 13:33
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