Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese.

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.

Tipi Cartelle Esattoriali:

Cartelle Esattoriali per Ordinanze Ingiunzione (Infrazione Codice della Strada)

Cartelle Esattoriali per Verbali non Oblati (Infrazione Codice della Strada)

Cartelle Esattoriali per Ordinanze Ingiunzione (Infrazione Codice della Strada)

Responsabile U.O : Dott. Giuseppe Vilasi

Assistente Amministrativo: Sig. Vazzana Antonino  
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Tel. 0965/411823 -0965/411841
Email dell'ufficio:
Orari di ricevimento:

  • Lunedì  dalle 09:30 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14.30 alle 16.00

Come riconoscere una cartella esattoriale per ordinanza ingiunzione

L'area è competente quando nella cartella esattoriale vi è la seguente indicazione quale ente emanante: area III - codice della strada o è indicato il numero 12392-0-1.

Come e quando fare ricorso avverso una cartella esattoriale per ordinanze ingiunzione

La contestazione di partite iscritte a ruolo connesse alle ordinanze ingiunzioni emanate per la violazione di norme del C.d.S. può avvenire in via amministrativa e proporsi con istanza da indirizzarsi alla Prefettura - area III - ufficio applicazione sistema sanzionatorio amministrativo - codice strada nei casi in cui la cartella si riferisca :

  1. a una sanzione già pagata :
    Se il versamento è intervenuto nel termine di 30 gg dalla notifica dell'ordinanza ingiunzione e corrisponde esattamente alla sanzione comminata, l'interessato dovrà corredare l' istanza allegando
    1. la fotocopia della cartella,
    2. copia del modello F.23 attestante l'avvenuto pagamento ovvero la fotocopia dell'attestato di pagamento, autenticate nelle forme di legge,
  2. a soggetto deceduto un erede dovrà corredare l' istanza allegando :
    1. la fotocopia della cartella di pagamento
    2. copia del certificato di morte dell'intestatario della cartella
  3. ad un'ordinanza ingiunzione avverso la quale è stata presentata opposizione al Giudice di Pace decisa con sentenza

L'ipotesi ricorre quando avverso l'ordinanza ingiunzione indicata in cartella sia stata presentata opposizione al Giudice di Pace e questa sia stata definita con sentenza
In questo caso dovrà allegarsi all' istanza:


 

  1. copia autentica della sentenza del giudice
  2. la fotocopia della cartella di pagamento

Avverso la presente cartella esattoriale è possibile altresì presentare:


 

  1. opposizione ex art. 22 della legge 689/81 entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace del luogo ove è stata accertata l'infrazione per:
    • l'assenza del provvedimento sanzionatorio,
    • i vizi relativi alla notificazione del provvedimento sanzionatorio (ordinanza ingiunzione).
  2. opposizione nelle forme previste dall'art. 615 C.P.C. , con notifica dell'atto all'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria per fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo (es. decesso del contribuente).
  3. opposizione nelle forme previste dall'art. 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario, con notifica dell'atto all'Avvocatura Distrettuale di Reggio Calabria entro 5 giorni dalla notifica della cartella per irritualità formale della cartella esattoriale (Es. vizi formali della cartella medesima).

In tutti i casi il ricorso o l'opposizione deve essere notificato all'agente della riscossione.

Si comunica che non è possibile la rateizzazione della cartella esattoriale.

N.B. l'ufficio non fornisce informazioni su ruoli esattoriali riguardanti verbali di contestazione.

Cartelle Esattoriali per Verbali non Oblati (Infrazione Codice della Strada)

Responsabile U.O : Dott. Francescoantonio Leonello

AssistenteAmministrativo: Sig. Antonino Vazzana
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)

Tel.
Email dell'ufficio:
Orari di ricevimento:

  • Lunedì  dalle 09:30 alle 12:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14.30 alle 16.00

Chi può fare la richiesta:

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso.

Cosa fare:

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale .

In tale caso il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, o al Tribunale competente territorialmente secondo il valore della Cartella Esattoriale.

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa.

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.
Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita.

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

Documentazione richiesta:

  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.
Ultimo aggiornamento
Lunedì 10 Giugno 2024, ore 13:58