Gli Enti di culto acquistano personalità giuridica con decreto del ministero dell'Interno, la cui istruttoria è curata dal Prefetto
Acquistano la personalità giuridica:
- le confessioni religiose di nuova costituzione e le nuove Comunità, con un decreto del Presidente della Repubblica. Il Decreto del Presidente della Repubblica occorre anche per il riconoscimento delle modiche delle circoscrizioni territoriali e dell'unificazione o estinzione di quelle esistenti;
- gli Enti facenti capo a confessioni già esistenti che hanno stipulato per legge intese con lo Stato Italiano tramite loro rappresentanze, con un decreto del Ministero dell'Interno.
VICEPREFETTO:Dott.ssa Matilde MULE`
Email: matilde.mule@interno.it
Asilo, Persone Giuridiche, Enti di Culto
Responsabile del procedimento: Dr.ssa Giuseppa Ursino
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
- Martedì dalle 14:30 alle 16:00
- Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:
Telefono:
Enti di culto cattolico
Gli enti costituiti o approvati dall'Autorità ecclesiastica, aventi sede in Italia, i quali abbiano fine di religione o di culto, possono acquistare la personalità giuridica civile mediante decreto del Ministro dell'Interno, successivamente pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, previa istruttoria amministrativa curata dalle Prefetture.
CHI PUO' FARE LA RICHIESTA
Parrocchie, chiese, seminari, istituti religiosi, società di vita apostolica, associazioni pubbliche di fedeli, fondazioni e confraternite.
COSA FARE
1) Istanza in bollo da € 16.00, datata e sottoscritta dal legale rappresentante o dall'Autorità ecclesiastica competente, deve essere presentata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'ente e deve contenere:
● generalità del legale rappresentante legale
● natura giuridica dell'Ente
● denominazione e sede
● elenco della documentazione allegata
2) Assenso al riconoscimento giuridico della competente Autorità ecclesiastica (può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte); non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3) Decreto di erezione canonica o di approvazione (se scritto in latino dovrà essere corredato dalla traduzione in lingua italiana).
N.B.: per le Confraternite, in mancanza del provvedimento canonico, potrà essere prodotto un attestato sostitutivo dell'Ordinario Diocesano.
PARROCCHIE
La parrocchia è un ente che fa parte della costituzione gerarchica della chiesa. Ad essa è assegnato un determinato popolo di fedeli ed un ecclesiastico (parroco) che provvede alla cura delle anime, nominato dal Vescovo a cui la parrocchia appartiene territorialmente. Il parroco è il legale rappresentante della parrocchia.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
4) DICHIARAZIONE DELL'ORDINARIO DIOCESANO
(qualora gli elementi non siano già contemplati nel decreto di erezione canonica) da cui dovrà risultare la circoscrizione territoriale e se la Parrocchia ha sede in una chiesa (specificando se la stessa sia ex conventuale).
CHIESE
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
4) DICHIARAZIONE DELL'ORDINARIO DIOCESANO da cui dovrà risultare:
che la chiesa è aperta al culto pubblico e non è annessa ad altro ente ecclesiastico;
se trattasi di chiesa ex conventuale;
sufficienza mezzi per manutenzione e officiatura.
N.B.: la dichiarazione in questione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato
5) PROSPETTI ECONOMICI Indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza
SEMINARI
Seminari, Accademie, Collegi, Istituti Universitari, Facoltà Teologiche ed altri Istituti per ecclesiastici e religiosi o per la formazione nelle discipline ecclesiastiche.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
L'Autorità ecclesiastica in questione può essere, a seconda della natura dell'ente, la Santa Sede, la Conferenza Episcopale Italiana, la Conferenza Episcopale Regionale o il Vescovo Diocesano.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana;
ISTITUTI RELIGIOSI (cui sono assimilati gli istituti secolari e i Monasteri)
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 8 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE (es. Congregazione per gli Istituti di Vita Consacrata e le Società di Vita Apostolica) per gli istituti di diritto diocesano.
5) ATTESTATO DELLA SANTA SEDE da cui risulti:
per gli istituti che l'ente ha la sua sede principale in Italia;
per le relative province che l'attività delle stesse sia limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;
N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
6) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E AL DOMICILIO IN ITALIA.
Va resa a termini della L. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti.
Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
7) PATRIMONIO (immobiliare e mobiliare)
solo per gli Istituti religiosi di Diritto diocesano va prodotta documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
8) PROSPETTI ECONOMICI (solo per gli Istituti di Diritto Diocesano)
relativi alle entrate ed alle uscite degli ultimi cinque anni o del minor periodo d'esistenza dell'ente.
SOCIETA' DI VITA APOSTOLICA
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 9 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE.
5) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
6) ATTESTATO DELLA SANTA SEDE da cui risulti:
che l'ente ha la sua sede principale in Italia;
in caso di riconoscimento di province, dovrà risultare che le stesse svolgono la loro attività limitata al territorio dello Stato o a territori di missione;
N.B.: l'attestazione non è necessaria qualora tali requisiti risultino in modo certo da altro documento allegato.
7) RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi, allegando relativi nulla osta (vedi anche alle Associazioni pubbliche di fedeli, punto 6).
8) DICHIARAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE RELATIVA AL POSSESSO DELLA CITTADINANZA ITALIANA E AL DOMICILIO IN ITALIA.
Va resa a termini della L. 127/97 e non è necessaria qualora tali dati risultino in modo certo da altri documenti prodotti.
Tali requisiti non sono richiesti per il riconoscimento delle case generalizie e delle procure.
ASSOCIAZIONI PUBBLICHE DI FEDELI
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) ASSENSO EX ART. 9 L. 222/1985 DELLA SANTA SEDE.
5) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
6) RELAZIONE SULLE ATTIVITA' SVOLTE sottoscritta dal legale rappresentante da cui risulti anche che l'ente svolge la propria attività nell'ambito territoriale di almeno due Diocesi, oppure in un territorio diocesano di particolare estensione (allegando relativi nulla osta). Non è necessario il nulla osta dell'Ordinario diocesano della Diocesi cui appartiene l'ente.
FONDAZIONI
La fondazione di culto è un ente la cui base fondatizia consiste in una massa patrimoniale destinata al perseguimento di un fine di culto, come, per esempio, garantire la celebrazione di determinate funzioni religiose o promuovere il culto di un santo. Il suo riconoscimento risponde, quindi, ad esigenze connesse alla religiosità popolare.
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
4) STATUTO ove il Diritto Canonico ne prescriva il possesso e ai fini della valutazione delle finalità.
5) DICHIARAZIONE EX ART. 12 L. 222/1985 dell'AUTORITA' ECCLESIASTICA COMPETENTE attestante la rispondenza della fondazione alle esigenze religiose della popolazione.
6) RELAZIONE SULLE ATTIVITA' CONCRETAMENTE SVOLTE.
7) PATRIMONIO (mobiliare ed immobiliare)
documentazione atta a dimostrare la consistenza patrimoniale.
8) PROSPETTI ECONOMICI
indicazione delle entrate e delle uscite relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo d'esistenza dell'ente.
CONFRATERNITE
Si tratta di associazioni laiche di fedeli esistenti prima del 7 giugno 1929 (Concordato), cui non sia stato già riconosciuto il fine prevalente di culto. Le medesime possono chiedere il riconoscimento giuridico dopo aver dimostrato di esistere prima della data suddetta.
Possono chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto, ma non possono chiedere il riconoscimento o l'attestato di godimento della personalità giuridica "per antico possesso di stato".
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
generalità del rappresentante legale;
natura giuridica dell'ente;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO della competente AUTORITA' ECCLESIASTICA al riconoscimento giuridico;
può essere apposto in calce all'istanza o con atto a parte;
non occorre qualora l'istanza sia sottoscritta dalla stessa autorità ecclesiastica.
3) DECRETO DI EREZIONE CANONICA O DI APPROVAZIONE
se scritto in latino dovrà essere corredato della traduzione in lingua italiana.
Altrimenti un attestato sostitutivo dell'Ordinario diocesano, da cui risulti che l'ente e stato eretto canonicamente prima del 7 giugno 1929.
4) LETTERA DI RICONSEGNA del COMITATO C.E.I. per gli enti e i beni ecclesiastici con le allegate pratiche, istruite in Diocesi e sottoposte dal Vescovo diocesano all'esame del suddetto comitato (circolare n. 116 del 16 aprile 1999).
5) VERBALE DELL'ORGANO DELIBERANTE da cui risulti la volontà di chiedere il riconoscimento del fine prevalente o esclusivo di culto.
6) DOCUMENTI COMPROVANTI L'ESISTENZA DELL'ENTE AL 7 GIUGNO 1929.
7) STATUTO
8) PROSPETTI ECONOMICI analitici e relativi all'ultimo quinquennio di attività dell'ente e sottoscritti dal legale rappresentante.
9) DETTAGLIATA RELAZIONE STORICO ILLUSTRATIVA relativa alle vicende dell'ente e dell'attività svolta dall'origine fino a data attuale, indicante il numero dei confratelli.
10) PARERE DELLA REGIONE da esprimersi entro il termine massimo di 60 giorni.
MUTAMENTO SOSTANZIALE NEL FINE, NELLA DESTINAZIONE DEI BENI E NEL MODO DI ESISTENZA DI UN ENTE DI CULTO (art. 19 legge n. 222/1985)
1) ISTANZA in bollo, datata e sottoscritta dal rappresentante legale, contenente:
indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico;
denominazione e sede;
elencazione della documentazione allegata.
2) ASSENSO ALL'ISTANZA prestato dalla competente AUTORITA' ECCLESIASTICA in calce all'istanza o in atto a parte.
Non occorre assenso nel caso l'istanza sia sottoscritta dalla stessa Autorità ecclesiastica.
3) PROVVEDIMENTO DELL'AUTORITA' ECCLESIASTICA che ha disposto o approvato il mutamento.
4) DELIBERA degli ORGANI COLLEGIALI (ove esistenti).
5) CERTIFICATO ISCRIZIONE nel registro delle persone giuridiche.
6) STATUTO VIGENTE
Lo statuto non andrà richiesto per gli enti che fanno parte della costituzione gerarchica della chiesa, Istituti religiosi e Seminari.
7) RELAZIONE sottoscritta dal legale rappresentante SUI MOTIVI che hanno determinato il MUTAMENTO.
Riferimenti normativi
- Legge 20 maggio 1985, n. 222
Enti di culto diversi da quello cattolico
Il procedimento per il riconoscimento della personalità giuridica degli enti di culto diversi dal cattolico è regolato - per quelli tra essi che non appartengano a confessioni che abbiano stipulato intese con lo Stato, a' termini dell'art. 8, 3 comma Cost. , per i quali si seguono le procedure previste dalle singole leggi di intesa - dalla legge n. 1159 del 24 giugno 1929 e dal R.D. n. 289 del 28 febbraio 1930.
L'art. 2 (come risultante dalle modifiche dell'ordinamento statale) prevede che detti enti conseguano il riconoscimento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'Interno, uditi il Consiglio di Stato e il Consiglio dei Ministri.
Chi può fare la richiesta
Il legale rappresentante dell'Ente..
Cosa fare
Domanda in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve indicare:
a. denominazione e sede;
b. indicazione della natura giuridica dell'Ente;
c. elenco della documentazione allegata.
Documentazione richiesta:
1. Atto costitutivo e statuto redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione; lo statuto deve inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto devono essere approvate con Decreto del Presidente della Repubblica.
2. Relazione sui principi religiosi cui l'Ente si ispira e sulle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, da cui risulti: se i principi religiosi si estrinsecano in riti, se sia prevista la figura del ministro di culto, l'eventuale autorità religiosa da cui l'ente dipende, l'elenco delle eventuali sedi italiane ed estere con i nominativi dei responsabili e la consistenza numerica dei fedeli.
3. Atto o contratto relativo alla disponibilità della sede (copia): la disponibilità dovrà essere garantita per un congruo periodo di tempo (es. contratto di locazione).
4. Prospetti economici con l'indicazione delle entrate e delle spese relative a ciascuno degli ultimi tre anni o del minor periodo di esistenza dell'ente.
5. Dichiarazione di un istituto di credito comprovante la consistenza del patrimonio mobiliare a disposizione dell'ente.
6. Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana o al domicilio in Italia (può essere certificata).
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto
(Ex L. 1159/1929 e art 10 R.D. 289/1930)
La domanda in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, deve essere inviata alla Prefettura nella cui provincia ha sede l'Ente e deve contenere:
1. la denominazione e sede;
2. l'indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico dell'Ente;
3. l'elenco della documentazione allegata.
Documentazione richiesta:
a. Statuto modificato redatto innanzi ad un notaio nella forma di atto pubblico. Dovrà essere prodotto in 5 copie autenticate, di cui 2 in bollo e dovrà contenere: denominazione dell'ente, indicazione dello scopo, del patrimonio e della sede nonché le norme sull'ordinamento e sull'amministrazione. L'atto costituivo e lo statuto devono anche determinare, quando si tratta di associazioni, i diritti e gli obblighi degli associati e le condizioni della loro ammissione. Devono inoltre contenere le norme relative alla estinzione dell'ente e alla devoluzione del patrimonio.
Le modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto sono approvate con D.P.R.
b. Relazione sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento nonché sull'attività attualmente svolta dall'ente.
Il riconoscimento di Enti aderenti a confessioni che hanno stipulato l'intesa con lo Stato avviene con decreto del Ministro dell'Interno.
- Tavola Valdese
- Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
- Assemblee di Dio in Italia
- Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
- Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.)
- Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.)
Riferimenti normativi:
Legge 24 giungo 1929, n. 1159
Regio Decreto 28 febbraio 1930, n. 289
Legge 11 agosto 1984, n. 449
Legge 22 novembre 1988, n. 516 e legge 20 dicembre 1996, n. 637
Legge 22 novembre 1988, n.. 517
Legge 8 marzo 1989, n. 101 e legge 20 dicembre 1996, n. 638
Legge 12 aprile 1995, n. 116
Legge 29 novembre 1995, n. 520
Codice Civile, articolo 16, disposizioni sulla legge in generale
Tavola Valdese
Riconoscimento giuridico (ex L. 449/84, art. 12)
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese
Documentazione richiesta:
- Delibera sinodale motivata in copia autentica, dalla quale risulti:
- che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato eretto in istituto autonomo nell'ambito dell'ordinamento valdese
- che l'ente stesso persegue congiuntamente i fini di culto, istruzione e beneficenza
- lo statuto dal quale l'ente è retto, che va allegato in copia autenticata
N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente, nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stesso.
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Tavola Valdese
- Delibera sinodale in copia autentica, dalla quale risulti:
- i motivi che hanno determinato il mutamento
- lo statuto modificato dell'ente, che va allegato in copia autenticata
Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno
Riconoscimento giuridico (ex L.516/88, art. 21 e seg.)
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione
Documentazione richiesta
- Delibera dell'Unione in copia autentica, dalla quale risulti:
• che l'ente di cui si chiede il riconoscimento è stato costituito nell'ambito delle chiese cristiane avventiste, ha sede in Italia ed ha fine di religione o di culto
- lo statuto dal quale l'ente stesso è retto, che va allegato in copia autenticata
- Dichiarazione del legale rappresentante relativa al possesso della cittadinanza italiana la dichiarazione va resa a termini degli artt. 2 e 4 della L. 15/1968 e successive modificazioni. Si richiama in particolare l'attenzione sugli artt. 2 e 3 della L. 127/1997.
N.B. - A titolo meramente conoscitivo la documentazione di cui sopra può essere corredata di una relazione illustrativa delle attività concretamente svolte dall'ente, nonché della dotazione patrimoniale a disposizione dello stessa.
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 27)
Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'Unione. L'istanza deve contenere:
• indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento
- Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- Statuto modificato (ove esistente)
- Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento
Assemblee di Dio in Italia
Riconoscimento giuridico NON PREVISTO
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (ex L. 517/88, art. 19)
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalle ADI. L'istanza deve contenere:
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento
- Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- Statuto modificato (ove esistente)
- Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento
Unione delle Comunità Ebraiche Italiane
Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989, art. 18 sub 4
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità da riconoscere e dall'Unione
Documentazione richiesta
- Relazione illustrativa delle attività sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la presa di cognizione delle finalità della Comunità: cura dell'esercizio del culto, dell'istruzione e dell'educazione religiosa ... (art. 18 sub 2).
Riconoscimento giuridico ex L. 101/1989, art. 21 sub 1:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione
Documentazione richiesta
- Statuto in copia autenticata, datato e munito dell'assenso della Comunità competente per territorio e dell'Unione, da cui in particolare rilevino che gli enti abbiano sede in Italia e che perseguono fini di religione o di culto
- Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica del fine di religione o di culto.
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 22).
- Istanza in bollo, datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla Comunità competente per territorio e dall'Unione. L'istanza deve contenere:
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento
- Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- Statuto modificato ove esistente
- Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.
Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (U.C.E.B.I.)
Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995, art. 11 sub 1:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal presidente dell'UCEBI
Documentazione richiesta
- Delibera motivata adottata dall'Assemblea Generale
- Provvedimento di costituzione in copia autenticata
- Statuto in copia autenticata, da cui risulti la denominazione e la sede in Italia della Chiesa nonché le norme che ne regolano il funzionamento.
Riconoscimento giuridico ex L. 116/1995, art. 11 sub 2:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della istituzione, vistata dall'UCEBI
Documentazione richiesta
- Provvedimento di costituzione in copia autenticata
- Statuto in copia autenticata, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini che l'ente si propone
- Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte.
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 15)
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dall'UCEBI. L'istanza deve contenere:
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento
- Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- Statuto modificato ove esistente
- Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento
Chiesa Evangelica Luterana in Italia (C.E.L.I.)
Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995, art. 19:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della chiesa, dell'istituto o dell'opera vistata dalla CELI
Documentazione richiesta
- Provvedimento di costituzione in copia autenticata
- Statuto in copia autentica, sottoscritta dal legale rappresentante, ha lo scopo di consentire la verifica della rispondenza dell'ente al carattere ecclesiastico ed ai fini di religione o di culto, soli o congiunti con quelli di istruzione o beneficenza
- Dettagliata relazione illustrativa delle attività svolte
Riconoscimento giuridico ex L. 520/1995, art. 18 sub 1:
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante della Comunità, vistata dalla CELI
Documentazione richiesta
- Motivata delibera del Sinodo della CELI in copia autenticata, dalla quale risulti anche la circoscrizione territoriale della Comunità
Mutamento sostanziale nel fine, nella destinazione dei beni e nel modo di esistenza di un ente di culto (art. 20)
- Istanza in bollo (€.16.00), datata e sottoscritta dal legale rappresentante, vistata dalla CELI. L'istanza deve contenere:
- indicazione del provvedimento di riconoscimento giuridico
- denominazione e sede
- elenco della documentazione allegata
Documentazione richiesta
- Provvedimento dell'Autorità religiosa che ha disposto il mutamento
- Certificato iscrizione nel registro delle persone giuridiche
- Statuto modificato (ove esistente)
• Relazione illustrativa sottoscritta dal legale rappresentante, sui motivi che hanno determinato il mutamento.