Informazioni sull'istanza di cambio nome e cognome

Area II – Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni elettorali - Cambio nome e cognome      

Dirigente dell’Area: Viceprefetto dott. Gerardo Quaranta     
Email Dirigente dell’Area: gerardo.quaranta@interno.it    
Telefono dirigente dell’Area: 0971419448

Responsabile del procedimento: Viceprefetto dott. Gerardo Quaranta 
Ubicazione dell'Ufficio: Piazza Mario Pagano, n. 1 - 85100 Potenza, I piano      
Pec dell'Ufficio: protocollo.prefpz@pec.interno.it      
Telefoni: 0971 419111; 0971419349; 0971419719; 0971419264

Orari di ricevimento: martedì e giovedì, dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00. 

Procedimento:

Qualsiasi cittadino che intenda cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l’atto di nascita.

Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da significative motivazioni adeguatamente documentate.

L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.

Per i cittadini italiani residenti all’estero, l’istanza deve essere presentata per il tramite del Consolato o l’Ambasciata di residenza competente all’indirizzo di posta certificata.

In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.

La Prefettura-UTG competente a ricevere la domanda è quella della Provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.

A seguito della Sentenza della Corte Costituzionale n. 286 in data 8 novembre - 21 dicembre 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1^ serie speciale - Corte Costituzionale n. 52 del 28 dicembre 2016, i genitori, di comune accordo, possono trasmettere ai figli, al momento della nascita, anche il cognome materno.      

 

Espletata l’istruttoria di rito, qualora la richiesta risulti meritevole di essere presa in considerazione, il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.      
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone. Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione. Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione attestante la eseguita affissione e la sua durata. 

Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/ del cognome.

La presentazione dell'istanza, corredata da una marca da bollo di 16 euro (o senza marca da bollo se si richiede il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) ed opportunamente documentata, deve avvenire esclusivamente con le seguenti modalità:


- consegnata a mano presso l'Ufficio Protocollo di questa Prefettura-U.T.G. – Piazza Mario Pagano, n. 1, il martedì ed il giovedì dalle 9:00 alle 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00;

- trasmessa a mezzo raccomandata A/R al seguente indirizzo: Prefettura UTG di Roma - Ufficio Cambio Nome e Cognome AREA II – Raccordo con gli Enti locali e Consultazioni elettorali, Piazza Mario Pagano, n. 1- 85100, Potenza;

- trasmessa a mezzo pec all’indirizzo protocollo.prefpz@pec.interno.it con la prova dell’assolvimento della marca da bollo in maniera virtuale.

Per informazioni di carattere generale, nonché per quelle relative a pratiche già presentate, si invita l’utenza a telefonare agli Uffici dell’Area II al seguente numero 0971 419349 nei giorni di lunedì - mercoledì e venerdì dalle 09:30 alle 13:30.

In caso di problematiche particolarmente complesse, a discrezione dell’Ufficio, sarà fissato un appuntamento con l’istante ed, eventualmente, i controinteressati.

 

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R entro sessanta giorni dalla notifica oppure ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni dalla notifica.

Riferimenti normativi

D.P.R. n. 396 del 3 novembre 2000, artt. 89-94      
 

Maggiorenni

Il cittadino che intende cambiare o modificare nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto

Documentazione richiesta

  1. domanda in bollo da € 16,00

     (modello A - cambiamento del cognome per maggiorenni) 
     (modello B - cambiamento del nome per maggiorenni);

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione, sottoscritta dal richiedente, attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia e la cittadinanza. 
    (modello di autocertificazione);
  2. documentazione utile e necessaria a sostenere le motivazioni della richiesta;
  3. fotocopia di un documento di identità italiana in corso di validità;
  4. dichiarazione di assenso dei controinteressati, accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità degli stessi (solo in caso di cambio del cognome).

N.B.: in considerazione dell'automatismo della modifica del cognome, effettuato da soggetti maggiorenni, in caso della presenza di figli minori è necessario il consenso della madre degli stessi.

Il richiedente dovrà produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sui Decreti di affissione e sul Decreto finale di autorizzazione (n. 1 per ciascuna copia richiesta)

Riferimenti normativi

  • Circolare Ministero Interno 66/2004
  • Circolare Ministero Interno n. 20 - Applicabilità dell'imposta di bollo
  • Circolare Ministero Interno n.17/2001 - Nota esplicativa artt. 84 - 94 D.P.R. 396/2000
  • Circolare Ministero Interno n.9/2001 - Ordinamento dello Stato Civile
  • Circolare prot. n.12879 - Interpretazione art. 36 D.P.R. 396/2000
  • D.P.R. 396/2000, artt. 35 - 36
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4
  • Circolare Ministero Interno n. 4 del 16/02/2018
Minorenni

I genitori del cittadino minorenne che intendano cambiare o modificare il nome e/o cognome del figlio minore devono essere autorizzati dal Prefetto del luogo di residenza oppure del luogo dove è registrato l'atto di nascita.

 

Documentazione richiesta per i MINORENNI

  1. Domanda in bollo da € 16,00sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

          (modello C - cambiamento del cognome per minori) 

          (modello D - cambiamento del nome per minori)

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza.

           (modello di autocertificazione)

  1. fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
  2. fotocopia di un documento di identità del minore;
  3. documentazione comprovante le motivazioni della richiesta:
  4. eventuale copia della sentenza del Tribunale attestante la perdita della potestà genitoriale di uno dei genitori (nel caso di istanza presentata da un solo genitore).

 

Documentazione richiesta per i MINORENNI ADOTTATI

  1. Domanda in bollo da € 16,00sottoscritta da entrambi i genitori o da chi esercita la potestà genitoriale.

          (modello C - cambiamento del cognome per minori) 

          (modello D - cambiamento del nome per minori)

  1. dichiarazione sostitutiva di certificazione per ciascun genitore attestante il luogo e la data di nascita, la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza.

          (modello di autocertificazione)

  1. fotocopia di un documento di identità di entrambi i genitori;
  2. fotocopia di un documento di identità del minore;
  3. copia della sentenza di adozione del Tribunale dei Minorenni (trascritta al Comune di nascita del minore).

I richiedenti dovranno produrre ulteriori marche da bollo da € 16,00 ciascuna, da apporre sui Decreti di affissione e sul Decreto finale di autorizzazione (n. 1 per ciascuna copia richiesta)

 

Riferimenti normativi

  • Circolare Ministero Interno 66/2004
  • Circolare Ministero Interno n. 20 - Applicabilità dell'imposta di bollo
  • Circolare Ministero Interno n.17/2001 - Nota esplicativa artt. 84 - 94 D.P.R. 396/2000
  • Circolare Ministero Interno n.9/2001 - Ordinamento dello Stato Civile
  • Circolare prot. n.12879 - Interpretazione art. 36 D.P.R. 396/2000
  • D.P.R. 396/2000, artt. 35 - 36
  • D.P.R. 396/2000, artt. 84 - 94
  • Circolare Ministero Interno n. 14 del 21/05/2012
  • D.P.R. n. 54 del 13/03/2012
  • Circolare Ministero Interno n. 7 del 14/06/2017 
  • Legge 11 gennaio 2018, n. 4
  • Circolare Ministero Interno n. 4 del 16/02/2018
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Autocertificazione per minorenni 136.37 KB
Ultimo aggiornamento
Martedì 28 Maggio 2024, ore 17:15