Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere:
- di presentare ricorso amministrativo entro 60gg dalla notifica del verbale di contestazione al Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione;
- di presentare ricorso giurisdizionale entro 30 gg. dalla notifica del verbale di contestazione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione:
- pagare la contravvenzione, entro 5 gg. con il 30% di sconto,( quando è consentito);
Con il pagamento della "contravvenzione " entro i termini si estingue ogni obbligo pecuniario sia del conducente che dell'obbligato in solido;
Sanzioni non oblabili
Il cittadino alcune volte potrà vedere recapitato un verbale ove non risulti indicata alcuna somma da pagare.
Queste violazioni non sono ammesse al pagamento in misura ridotta poiché rientrano tra quelle classificate non oblabili e risultano individuate nell'art. 202 del C.d.S. Di seguito vengono indicati a titolo esemplificativo i casi più frequenti:
- non ottemperanza all'invito di fermarsi ;
- circolazione con targa non propria o contraffatta
- inversione di marcia in autostrada
- guida con patente ritirata o revocata
- guida con carta di circolazione ritirata
In presenza di tali infrazioni il cittadino potrà come di consueto proporre ricorso con le modalità che di seguito saranno descritte.
Nel caso invece in cui non voglia opporsi a quanto accertato dovrà attendere l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto e solo da quel momento potrà estinguere la violazione commessa pagando le somme ivi indicate.
In caso di opposizione al Giudice di Pace o al Prefetto possono presentare il ricorso entro 30 o 60 giorni:
- il conducente del veicolo;
- il proprietario del veicolo o ogni altro soggetto a carico del quale esiste una obbligazione solidale (vedasi art. 196 del C.d.S);
Termini per la presentazione del ricorso: i 60 gg per la presentazione di detto ricorso decorrono solo dalla data di notifica del Verbale che può essere:
- immediata se lo stesso Verbale è sottoscritto al momento dell'accertamento (su strada).
- successiva qualora avvenga tramite PP.TT. In quest'ultimo caso la notifica deve essere effettuata entro 150 gg.dalla data dell'accertata violazione - NO: entro 90 gg. dalla data di redazione del verbale
Come si presenta il ricorso al Prefetto
In ricorso deve essere inoltrato all'indirizzo P.E.C. protocollo.prefrc@pec.interno.it
Il ricorso al Prefetto deve contenere :
- uno scritto difensivo, su carta semplice, ove i soggetti legittimati chiariscono le ragioni per le quali ritengono l'accertamento errata o ingiusta.
- la richiesta di audizione qualora il ricorrente voglia essere ascoltato personalmente;
- la fotocopia leggibile del verbale di accertamento
- la sottoscrizione del ricorso.
Oltre alle generalità, indicare il codice fiscale.
Non si può presentare ricorso:
- avverso al "preavviso della violazione ", cioè l'atto lasciato sul parabrezza della macchina poiché tale atto non riveste la funzione di notifica dell'infrazione commessa. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
- se non si è destinatari di verbale contestato e notificato su strada o successivamente (es. non può presentare ricorso il conducente del veicolo se lo stesso non sia stato destinatario di un verbale)
- se sono decorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione
Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.
Casi di possibili ricorsi :
Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:
- notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. NO: entro 90 gg. dalla data di redazione del verbale Tale termine decorre dalla data di emanazione del provvedimento alla data di invio dell'atto (non quella della ricezione dello stesso), come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale nr. 477 del 26/11/2002.
- perchè manca l'indicazione dell'agente accertatore (la presenza del numero di matricola equivale all'indicazione del nome);
- se i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione oppure manca l'indicazione della norma violata o manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione; l'errore sul verbale di contestazione è però fonte di nullità solo se, con la normale diligenza di un buon padre di famiglia, l'errore renda impossibile l'individuazione o della sanzione o del fatto o del luogo o del trasgressore e ciò sia essenziale per l'irrogazione della sanzione. (es. In caso di contestazione immediata dell'infrazione è ininfluente l'eventuale errore di data, di luogo o di dati anagrafici)
- diverso intestatario del veicolo Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, bisogna inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.
Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:
- fatto svoltosi diversamente da quanto descritto (devono essere prodotte prove in tal senso);
- errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (allegando dichiarazioni di testimoni con allegata copia del documento di identità od indicando altre prove).
- motivi di esenzione personale: es. stato di necessità, adempimento del dovere.I motivi di esenzione devono essere provati.
- rilevazione effettuata con l'autovelox e non contestata immediatamente che non sia avvenuta su Autostrada o su strada individuata dal Prefetto ( PER LE STRADE INDIVIDUATE DAL PREFETTO )
E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.
Tipi di Ricorso:
Ricorsi amministrativi avverso Verbali emanati da organi di polizia statali
Ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ingiunzioni Stato
Responsabile U.O : Dott. Giuseppe Vilasi
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Tel. 0965/411840 -0965/411841
Email dell'ufficio: giuseppe.vilasi@interno.it
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09.30 alle 12.00
- Martedì dalle 14:30 alle 16:00
- Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Come riconoscere la competenza dell'ufficio
L'ufficio è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.) e gli organi accertatori siano organi di polizia statali ossia:
- Polizia di Stato
- Polizia Stradale
- Arma dei Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Corpo Forestale dello Stato
- Anas
L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione:
Ricorsi amministrativi avverso Verbali emanati da organi di polizia LOCALE
Ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ingiunzioni Polizia Municipale
Responsabile U.O : Dott. Giuseppe Vilasi
Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Tel. 0965/411839 -0965/411843
Email dell'ufficio: giuseppe.vilasi@interno.it
Orari di ricevimento:
- Lunedì dalle 09.30 alle 12.00
- Martedì dalle 14:30 alle 16:00
- Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Come riconoscere la competenza dell'ufficio
L'ufficio è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.) e gli organi accertatori siano organi di polizia locali ossia:
- Polizia municipale
- Polizia provinciale
L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione:
Ricorsi giurisdizionali avverso verbali di contestazione emanati da organi di polizia statale
Dirigente : Dr.ssa Maria Grazia Antonia Surace
Responsabile del procedimento : Dott. Scarlata Gaetana Angela
Assistente amministrativo : Sig.ra Maria Grazia Oliva
Ubicazione dell'Uffcio : Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino) Tel. 0965/411846 -
Email dell'ufficio : gaetana.scarlata@interno.it
Orari di ricevimento :
Lunedì dalle 09.30 alle 12.00
Martedì dalle 14:30 alle 16:00
Giovedì dalle 09:30 alle 12:00
Come riconoscere la competenza dell'ufficio
L'ufficio è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.) e gli organi accertatori siano organi di polizia statali ossia:
- Polizia di Stato
- Carabinieri
- Guardia di Finanza
- Polizia Penitenziaria
- Anas
L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione riguarda una violazione del Codice della Strada che comporti la sanzione accessoria del ritiro della patente o del sequestro o della confisca del mezzo (es. art. 193 del C.d.S.).
Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il Ricorso in opposizione al verbale può essere proposto al Giudice di Pace entro 30 giorni, decorrenti dalla contestazione immediata dell'infrazione effettuata su strada dall'Organo accertatore al conducente trasgressore o, in caso di contestazione differita, dalla data di notificazione del verbale al proprietario del veicolo , c.d. "responsabile in solido". L'opposizione può essere presentata solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile.
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di Pace, allegando il verbale di contestazione che il ricorrente vuole impugnare.
Il giudice competente per territorio si individua attraverso il luogo della commessa violazione.
E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.
Il ricorso al Giudice di Pace ed il ricorso amministrativo al Prefetto sono alternativi e non si può presentare ambedue i ricorsi (vedi art.204-bis del C.d.S).
Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 30° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.
Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa.
Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al versamento del contributo unificato.
Come si può concludere il procedimento.
Il Giudice di Pace
- Accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
- respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.
Il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) o entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice di pace competente (termine lungo), può presentare ricorso avverso la sentenza sfavorevole.
Per ultimo, l'interessato può proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale competente che ha convalidato il verbale di contestazione.