Ricorsi avverso i provvedimenti del questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti, possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :


 

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia
  2. l'irrogazione del foglio di via obbligatorio ovvero il divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).



 

Ricorso avverso i provvedimenti adottati dal Questore

I cittadini, portatori di interessi legittimi riconosciuti rilevanti,  possono proporre ricorso gerarchico al Prefetto avverso una serie di atti  non definitivi adottati da Questore della provincia, quali :


 

  1. i provvedimenti di diniego o di revoca di porto di fucile per uso sportivo o per uso caccia 
  2. l'irrogazione del   foglio di via  obbligatorio ovvero  il  divieto di soggiorno in una o più località
  3. l'irrogazione del "divieto di assistere ad avvenimenti sportivi" (più noto come D.A.SPO.).

Chi può fare ricorso

Chiunque abbia interesse ad annullare o riformare l'atto del Questore.


 

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica o della comunicazione in via amministrativa del provvedimento del Questore e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.
Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.
Il Prefetto può:
 


 

  • dichiarare inammissibile il ricorso se riconosce che non poteva essere proposto
  • assegnare al ricorrente un termine per la regolarizzazione, ove ravvisi una irregolarità sanabile
  • dichiarare il ricorso improcedibile, ove il ricorrente non provveda alla regolarizzazione
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere per motivi di legittimità o di merito ed annullare o riformare l'atto impugnato

La decisione adottata viene notificata agli interessati.
 

Documentazione richiesta

1. ricorso in bollo da 14,62
2. eventuali atti o documenti a supporto dei motivi del ricorso


 

Riferimenti normativi

T.U.L.P.S.
D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199


 

Ricorsi per violazioni al codice della strada

Nel caso in cui sia stata commessa una violazione delle norme del Codice della Strada e sia stata ricevuta la "contravvenzione", l'interessato può scegliere:

  • di presentare ricorso amministrativo entro 60gg dalla notifica del verbale di contestazione al  Prefetto del luogo in cui è stata commessa l'infrazione;
  • di presentare ricorso giurisdizionale entro 30 gg. dalla notifica del verbale di contestazione al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione:
  • pagare la contravvenzione, entro 5 gg. con il 30% di sconto,( quando è consentito);

Con il pagamento della "contravvenzione " entro i termini si estingue ogni obbligo pecuniario sia del conducente che dell'obbligato in solido;

Sanzioni non oblabili

Il cittadino alcune volte  potrà vedere recapitato un verbale ove non risulti indicata alcuna somma  da pagare.

Queste violazioni non sono ammesse al pagamento in misura ridotta poiché rientrano tra quelle classificate non oblabili e risultano individuate nell'art. 202 del C.d.S.  Di seguito vengono indicati a titolo esemplificativo i casi più frequenti:

  • non ottemperanza all'invito di fermarsi ;
  • circolazione con targa non propria o contraffatta
  • inversione di marcia in autostrada
  • guida con patente ritirata o revocata
  • guida con carta di circolazione ritirata 

In presenza di tali infrazioni il cittadino potrà come di consueto proporre ricorso con le modalità che di seguito saranno descritte.

Nel caso invece in cui non voglia opporsi a quanto accertato dovrà attendere l'emanazione dell'ordinanza-ingiunzione del Prefetto e solo da quel momento potrà estinguere la violazione commessa pagando le somme ivi indicate.

In caso di  opposizione al Giudice di Pace o al Prefetto  possono presentare il ricorso  entro 30 o 60 giorni:

  • il conducente del veicolo;
  • il proprietario del veicolo o ogni altro soggetto a carico del quale esiste una obbligazione solidale (vedasi art. 196 del C.d.S);

Termini per la presentazione del ricorso: i 60 gg per la presentazione di detto ricorso decorrono solo dalla data di notifica del Verbale che può essere:

  • immediata se lo stesso Verbale è sottoscritto al momento dell'accertamento (su strada).
  • successiva qualora avvenga tramite PP.TT. In quest'ultimo caso la notifica deve essere effettuata entro 150 gg.dalla data dell'accertata violazione - NO: entro 90 gg. dalla data di redazione del verbale

Come si presenta il ricorso al Prefetto

In ricorso deve essere inoltrato all'indirizzo P.E.C.  protocollo.prefrc@pec.interno.it

Il ricorso al Prefetto deve contenere :

- uno scritto difensivo, su carta semplice, ove i soggetti legittimati chiariscono le ragioni per le  quali   ritengono l'accertamento errata o ingiusta.

- la richiesta di audizione qualora il ricorrente voglia essere ascoltato personalmente;

- la fotocopia leggibile del verbale di accertamento

- la sottoscrizione del ricorso.

Oltre alle generalità, indicare il codice fiscale.

Non si può presentare ricorso:  

  • avverso al  "preavviso della violazione ", cioè l'atto lasciato sul parabrezza della macchina poiché tale atto non riveste la funzione di notifica dell'infrazione commessa. L'interessato deve attendere la notifica del verbale. Dalla data di notifica decorre il termine per l'eventuale ricorso al Prefetto.
  • se non si è destinatari di verbale contestato e notificato su strada o successivamente (es. non può presentare ricorso il conducente del veicolo se lo stesso non sia stato destinatario di un verbale)
  • se sono decorsi 60 giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione

Nel caso di ricorso, prima di pagare la sanzione si deve attendere la decisione del Prefetto.

Casi di possibili  ricorsi :

Il ricorso può essere, ad esempio, proposto perché:

  • notifica fuori termine, se la multa viene notificata trascorsi i 150 giorni dalla data dell'avvenuta infrazione. NO: entro 90 gg. dalla data di redazione del verbale  Tale termine decorre dalla data di emanazione del provvedimento alla data di invio dell'atto (non quella della ricezione dello stesso), come chiarito dalla sentenza della Corte costituzionale nr. 477 del 26/11/2002.
  • perchè manca l'indicazione dell'agente accertatore (la presenza del numero di matricola equivale all'indicazione del nome);
  • se i dati anagrafici del proprietario del veicolo non corrispondono a quelli della contravvenzione oppure manca l'indicazione della norma violata o manca l'indicazione del luogo, giorno ed ora della commessa violazione; l'errore sul verbale di contestazione è però fonte di nullità solo se, con la normale diligenza di un buon padre di famiglia, l'errore renda impossibile l'individuazione o della sanzione o del fatto o del luogo o del trasgressore e ciò sia essenziale per l'irrogazione della sanzione. (es. In caso di contestazione immediata dell'infrazione è ininfluente l'eventuale errore di data, di luogo o di dati anagrafici)
  • diverso intestatario del veicolo Nel caso in cui una multa riguardi un veicolo già venduto ad altri al momento della violazione, in base a quanto previsto all'art. 386 del Regolamento di attuazione del Codice della Strada, bisogna inviare (consigliamo con raccomandata con ricevuta di ritorno) all'autorità che ha emesso il verbale una lettera con fotocopia della dichiarazione di vendita autenticata dal notaio o della visura/certificazione del Pubblico Registro Automobilistico dell'avvenuta trascrizione. In questo caso l'autorità deve infatti provvedere all'autoannullamento della contravvenzione, rinnovando il procedimento sanzionatorio nei confronti dell'effettivo proprietario.

Oltre a questi motivi "formali", si possono naturalmente far valere anche motivi sostanziali:

  • fatto svoltosi diversamente da quanto descritto (devono essere prodotte prove in tal senso);
  • errore nella lettura della targa in quanto il veicolo in quel momento si trovava in tutt' altro luogo (allegando dichiarazioni di testimoni con allegata copia del documento di identità od indicando altre prove).
  • motivi di esenzione personale: es. stato di necessità, adempimento del dovere.I motivi di esenzione devono essere provati.
  • rilevazione effettuata con l'autovelox e non contestata immediatamente  che non sia avvenuta su Autostrada o su strada individuata dal Prefetto ( PER LE STRADE INDIVIDUATE DAL PREFETTO )

E' bene però sapere che la descrizione dei fatti risultante dal verbale è protetta dalla "fiducia preferenziale" che le norme stabiliscono a favore degli atti compilati da pubblici ufficiali.

Tipi di Ricorso: 

 

Ricorsi amministrativi avverso Verbali emanati da organi di polizia statali

Ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ingiunzioni Stato

Responsabile U.O : Dott. Giuseppe Vilasi

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Tel. 0965/411840 -0965/411841

Email dell'ufficio: giuseppe.vilasi@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09.30 alle 12.00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Come riconoscere la competenza dell'ufficio

L'ufficio  è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.)  e gli organi accertatori siano organi di polizia statali ossia:

  • Polizia di Stato
  • Polizia Stradale
  • Arma dei Carabinieri
  • Guardia di Finanza
  • Corpo Forestale dello Stato
  • Anas

L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione:

Ricorsi amministrativi avverso Verbali emanati da organi di polizia LOCALE

Ricorsi giurisdizionali avverso ordinanze ingiunzioni Polizia Municipale

Responsabile U.O : Dott. Giuseppe Vilasi

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)

Tel. 0965/411839 -0965/411843

Email dell'ufficio: giuseppe.vilasi@interno.it
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09.30 alle 12.00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Come riconoscere la competenza dell'ufficio

L'ufficio  è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.)  e gli organi accertatori siano organi di polizia locali ossia:

  • Polizia municipale
  • Polizia provinciale

L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione:

Ricorsi giurisdizionali avverso verbali di contestazione  emanati da organi di polizia statale

Dirigente : Dr.ssa Maria Grazia Antonia Surace 

Responsabile del procedimento : Dott. Scarlata Gaetana Angela

Assistente amministrativo : Sig.ra Maria Grazia Oliva

Ubicazione dell'Uffcio : Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino) Tel. 0965/411846 -

Email dell'ufficio : gaetana.scarlata@interno.it

Orari di ricevimento :

Lunedì dalle 09.30 alle 12.00

Martedì dalle 14:30 alle 16:00

Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Come riconoscere la competenza dell'ufficio

L'ufficio  è competente quando la violazione contestata riguarda il Codice della Strada (indicato in verbale spesso con la sigla C.d.S.)  e gli organi accertatori siano organi di polizia statali ossia:

  • Polizia di Stato
  • Carabinieri
  • Guardia di Finanza
  • Polizia Penitenziaria
  • Anas

L'ufficio non è competente quando il verbale di contestazione riguarda una violazione del Codice della Strada che comporti la sanzione accessoria del ritiro della patente o del sequestro o della confisca del mezzo (es. art. 193 del C.d.S.).

Come si presenta il ricorso al giudice di pace. Il Ricorso in opposizione al verbale può essere proposto al Giudice di Pace entro 30 giorni, decorrenti dalla contestazione immediata dell'infrazione effettuata su strada dall'Organo accertatore al conducente trasgressore o, in caso di contestazione differita, dalla data di notificazione del verbale al proprietario del veicolo , c.d. "responsabile in solido". L'opposizione può essere presentata solo se la sanzione in misura ridotta non è stata pagata, altrimenti il ricorso è inammissibile.

Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di Pace, allegando il verbale di contestazione che il ricorrente vuole impugnare.

Il giudice competente per territorio si individua attraverso il luogo della commessa violazione.

E' necessario indicare nel ricorso tutti gli esatti estremi del verbale che si vuole impugnare, ed anzi è opportuno allegare al ricorso una chiara fotocopia di tale verbale.

Il ricorso al Giudice di Pace ed il ricorso amministrativo al Prefetto sono alternativi e non si può presentare ambedue i ricorsi (vedi art.204-bis del C.d.S).

Il ricorso può essere presentato solo da chi abbia già ricevuto la formale notificazione o contestazione del verbale da parte dell'organo accertatore, ed entro il 30° giorno successivo a tale notificazione/contestazione. Se non ha avuto luogo né alcuna notificazione né alcuna contestazione immediata della violazione, il procedimento sanzionatorio non può comunque avere ulteriore corso, e pertanto nessun soggetto ha interesse giuridico al ricorso. Non è pertanto possibile, ad esempio, proporre un ricorso avverso un mero "avviso" trovato sul parabrezza di un veicolo in sosta.

Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o un procuratore, ma in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.

Occorre precisare che si apre una "causa" vera e propria, regolata dalle norme del codice di procedura civile; il ricorrente può far valere le proprie ragioni anche personalmente, senza l'assistenza di un avvocato, ma dovrà attentamente seguire le regole processuali sopra accennate. Nella maggioranza dei casi, inoltre, l'autorità che ha emesso il provvedimento contro cui si ricorre sarà assistita da un legale: è un elemento di cui occorre tener conto sia per l'elaborazione delle argomentazioni a sostegno del ricorso, sia per la previsione delle possibili spese in caso di sconfitta nella causa. 

Il ricorso al Giudice di Pace è soggetto al versamento del contributo unificato.

Come si può concludere il procedimento.

Il Giudice di Pace

  • Accoglie il ricorso quando non vi sono prove sufficienti della responsabilità del ricorrente, oppure può accoglierlo solo in parte, modificando, ad esempio l'entità della sanzione;
  • respinge il ricorso quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso sono a carico di quest'ultimo, oltre alla sanzione che il giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge, anche le spese del procedimento nonché gli onorari di avvocato della controparte.

Il ricorrente, entro trenta giorni dalla notifica della sentenza (termine breve) o entro sei mesi dalla data di deposito della sentenza presso la cancelleria del giudice di pace competente (termine lungo), può presentare ricorso avverso la sentenza sfavorevole.

Per ultimo, l'interessato può proporre ricorso in Cassazione avverso la sentenza emessa dal Tribunale competente che ha convalidato il verbale di contestazione.

Ricorsi avverso i provvedimenti del sindaco quale ufficiale del governo

I cittadini possono presentare ricorso gerarchico al Prefetto avverso i seguenti atti, non definitivi, adottati dal Sindaco:

  1.  diniego di iscrizione o di cancellazione  di un soggetto e/o di un nucleo familiare dall'anagrafe della popolazione  residente
  2.  iscrizione d'ufficio all'anagrafe della popolazione residente o trasferimento della residenza
  3.  rifiuto di rilasciare un certificato anagrafico o rilascio di un certificato contenente errori

Chi può fare ricorso

Il destinatario del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe e, comunque,  chiunque abbia un interesse giuridicamente rilevante.

Cosa fare

Il ricorso deve essere proposto  nel termine di trenta giorni dalla data della notifica  del provvedimento dell'Ufficiale d'Anagrafe alla Prefettura-U.T.G. della provincia  in cui ha sede il Comune che ha emesso l'atto.

Il ricorso può essere consegnato direttamente presso la Prefettura-U.T.G. che rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione ovvero inviato in Prefettura-U.T.G., mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento e, in tal caso, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

Il Prefetto, compiuti i necessari accertamenti può:

  • sospendere gli effetti del provvedimento impugnato
  • respingere il ricorso, se riconosce infondato il ricorso
  • accogliere il ricorso ed annullare o riformare l'atto impugnato

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità entro 120 giorni dalla notifica.

Documentazione richiesta

  1. ricorso in bollo da 16,00
  2. eventuali atti o documenti atti a dimostrare l'effettiva residenza del ricorrente

Riferimenti normativi

  • Legge 24 dicembre 1954, n. 1228
  • D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199
  • D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223
Richiesta rateazioni

Richiesta concessione rate per verbali al Codice della Strada

Dirigente: Dr.ssa Maria Grazia Antonia Surace 

Responsabile del procedimento: Dott. Scarlata Gaetana Angela

Assistente amministrativo: Sig.ra Maria Grazia Oliva

Ubicazione dell'Uffcio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino) Tel. 0965/411846 -

Email dell'ufficio: gaetana.scarlata@interno.it

Orari di ricevimento :

Lunedì dalle 09.30 alle 12.00

Martedì dalle 14:30 alle 16:00

Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

RICHIESTA RATE PER VERBALI AL CODICE DELLA STRADA

L'art. 202  bis  del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 285, introdotto dalla legge 29 luglio 2010, n. 120, prevede la possibilità di ottenere il pagamento rateale delle sanzioni amministrative pecuniarie per una o più violazioni accertate contestualmente con uno stesso verbale, purché di importo superiore a 200 euro.

Chi può fare la richiesta    Può avvalersi della facoltà di richiedere il pagamento rateale chi versa in condizioni economiche disagiate ed è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a 10.628,16 euro.   Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di reddito precedente è elevato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.

Cosa fare    La richiesta di pagamento rateale (vedi modello  fac simile istanza di pagamento rateale  ) va presentata al Prefetto della provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione, nel caso in cui la violazione medesima è stata accertata da funzionari, ufficiali od agenti appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei Carabinieri, alla Guardia di Finanza o alla Polizia Penitenziaria.  

Modalità di invio

  • per posta elettronica certificata a:  protocollo.prefrc@pec.interno.it ;
  • a mezzo raccomandata A/R all'indirizzo Via Miraglia, 10 - 89125 - Reggio Calabria
  • per consegna all'ufficio protocollo della Prefettura (sede centrale). 

La richiesta deve essere presentata entro trenta giorni dalla data di contestazione o notificazione della violazione, utilizzando eventualmente il modello appositamente predisposto. Alla domanda va allegata la documentazione attestante il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, risultante dall'ultima dichiarazione, che non deve essere superiore ad euro 10.628,16. Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, deve essere prodotta la documentazione relativa ai redditi percepiti nel medesimo periodo dai componenti il nucleo familiare, poiché il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante, ed il limite di euro 10.628,16 è aumentato di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.  

Pertanto, l'interessato deve documentare la propria situazione reddituale familiare allegando all'istanza idonea documentazione e/o Dichiarazione I.S.E.E., ottenibile gratuitamente presso un C.A.F., Centro di Assistenza Fiscale.

Ai sensi dell'art. 202, comma 5, la presentazione dell'istanza implica rinuncia ad avvalersi della facoltà di ricorso al Prefetto di cui all'art. 203 e di ricorso al Giudice di Pace di cui all'art. 204  bis  .

Qualora la rateazione venga concessa, vengono applicati gli interessi stabiliti dalla legge. Se si tratta di più verbali, occorre compilare distinte istanze di rateazione. 

  Come si svolge il procedimento di esame e decisione dell'istanza 

A cura dell'autorità ricevente, l'istanza è comunicata all'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore. Sulla base delle condizioni economiche del richiedente e dell'entità della somma da pagare, l'autorità competente a decidere dispone la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di dodici rate se l'importo dovuto non supera euro 2.000,00, fino ad un massimo di ventiquattro rate se l'importo dovuto non supera euro 5.000,00 e fino ad un massimo di sessanta rate se l'importo dovuto supera euro 5.000,00. L'importo di ciascuna rata non può essere inferiore ad euro 100,00. Sulle somme il cui pagamento è stato rateizzato si applicano gli interessi al tasso previsto dall'art. 21, comma I, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e successive modificazioni.  

In caso di mancato pagamento della prima rata o successivamente di due rate, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 203, comma 3, del codice della strada, in forza del quale il verbale costituisce titolo esecutivo per una somma pari alla metà del massimo della sanzione amministrativa edittale e per le spese di procedimento. In questo caso, l'interessato sarà tenuto al pagamento del residuo ammontare della sanzione in un'unica soluzione, entro trenta giorni dalla data di scadenza della rata mensile per la quale non sia stato effettuato il pagamento.

La procedura sopra descritta si applica anche alle rateazioni delle sanzioni ingiunte con ordinanze emesse a seguito delle violazioni al codice della strada.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 13:03