VICEPREFETTO:Dott.ssa Matilde MULE`
Email: matilde.mule@interno.it

Asilo, Persone Giuridiche, Enti di Culto

Responsabile del procedimento: Dr.ssa Giuseppa Ursino
Orari di ricevimento:

  • Lunedì dalle 09:30 alle 12:00
  • Martedì dalle 14:30 alle 16:00
  • Giovedì dalle 09:30 alle 12:00

Ubicazione dell'Ufficio: Via Pepe, 48 (P.zza Sant'Agostino)
Email dell'ufficio:


Telefono:




 

NOTA BENE

I contatti della  COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE sono:

dott.ssa Adele MAIO - Viceprefetto con funzione di Presidente della Commissione

dott. Giuseppe VILASI - Funzionario Amministrativo

tel. 0965 411 865

Riconoscimento dello status di "rifugiato"

Il riconoscimento può essere richiesto solo da coloro che, nel Paese di provenienza, hanno subito persecuzioni dirette e personali per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le proprie opinioni politiche ovvero hanno fondato e provato timore di subire tali persecuzioni nel caso in cui vi facciano ritorno.

Il richiedente può scaricare l' opuscolo informativo del Ministero dell'Interno, tradotto in arabo, francese, inglese, spagnolo e il modello di domanda.

Istanza per contributo prima assistenza

Chi può fare la richiesta

I soli richiedenti il riconoscimento lo status di rifugiato che hanno diritto all'accoglienza e per i quali non è stato individuato un posto in accoglienza nei centri del sistema di protezione per i richiedenti asilo e rifugiati finanziati dal Fondo Nazionale per le Politiche e i Servizi dell'Asilo ovvero nei centri governativi.

Cosa fare

Domanda di contributo in carta semplice, con allegata copia del permesso di soggiorno, deve essere presentata all'ufficio stranieri della Questura in cui è stata presentata la domanda di asilo (o in quella territorialmente competente). La Questura la trasmette alla Prefettura-U.T.G., che valuterà l'insufficienza dei mezzi di sussistenza.
Coloro i quali abbiano ottenuto il riconoscimento dello status di "rifugiato politico" con decisione della "Commissione Nazionale o Territoriale per il diritto di asilo" possono ottenere: permesso di soggiorno, documenti di viaggio, accesso all'occupazione e all'istruzione, assistenza sanitaria e sociale e altri diritti con eslusione di quelli che discendono dall'ottenimento della cittadinanza italiana.

Il titolo di contributo cessa il giorno in cui viene comunicata al richiedente la deliberazione sulla sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato politico.

Normativa di riferimento

  • decreto legge n. 416 del 30.12.89, convertito con modificazioni nella legge n.39 del 28.2.1990;
  • D.P.R. 15.5.1990, n. 136
  • decreto Ministero Interno n. 237 del 24.07.1990;
  • decreto Ministero Interno n. 284 del 24.06.1998;
  • legge 30 luglio 2002, n. 189 (art. 31-32) recante modifiche alla normativa in materia di immigrazione e di asilo;
  • D.P.R. 16 settembre 2004, n. 303 recante regolamento relativo alle procedure per il riconoscimento dello status di rifugiato;
  • decreto legislativo 30.05.2005, n. 140;
  • decreto legislativo 19.11.2007, n. 251.
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 13:05