Per le violazioni degli artt. 93, comma 7 (circolazione con veicolo non immatricolato), 97 commi 7 e 14 (circolazione con ciclomotore per il quale non è stato rilasciato il certificato di circolazione), 214, comma 8 (circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo), e 213, comma 8 (circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo), il C.d.S. prescrive la sanzione accessoria del sequestro ai fini della confisca, pertanto, nelle predette fattispecie non è prevista alcuna possibilità di dissequestro del veicolo.
E' comunque possibile proporre ricorso dal conducente o dal proprietario del veicolo al Prefetto entro 60 giorni dalla contestazione o dalla notifica del verbale relativo alla violazione. Se il verbale è archiviato viene disposto immediatamente il dissequestro del mezzo. Contro l'ordinanza di rigetto del ricorso può essere proposto ricorso al Giudice di pace entro 30 giorni dalla notifica della stessa.
Avverso il provvedimento prefettizio di confisca è ammesso ricorso davanti al Giudice di Pace competente per territorio, entro 30 gg. o 60 se da residente all'estero, dalla notifica, ai sensi dell'art. 22 della legge 689/81.