Assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto)

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi che vengono puniti con sanzioni pecuniarie e accessorie. 

Il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell’informativa  da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi corredati da idonea documentazione. 

Non è prevista audizione personale. 

La Prefettura, valutate le deduzioni una volta presentati gli atti, può emettere l'ordinanza-ingiunzione di pagamento di una sanzione pecuniaria e disporre, in eventuale aggiunta, una sanzione accessoria ovvero l'archiviazione del procedimento 

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito. 

Responsabile del Servizio: Dott. Bruno Togno
Email: bruno.togno@interno.it 

L’ufficio riceve solo su appuntamento telefonando ai numeri sotto indicati

Addetto: Zanella - Caprari
Ubicazione dell'Ufficio: Via Vittorio Veneto 27
Email dell'ufficio: protocollo.prefso@pec.interno.it 
Telefoni: 0342/532487 0342/532496 
Fax: 0342/210960 

Chi può fare il ricorso 

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento 

Cosa fare 

Avverso il provvedimento del Prefetto è ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso al Giudice di Pace competente per territorio  

L' interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria

Per i soli assegni senza provvista, la sanzione amministrativa non si applica se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni. 

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto. 

Riferimenti normativi 

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689 
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386 
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 24 Settembre 2024, ore 09:44