Sportello Unico per l'Immigrazione

Di seguito sono indicate le principali informazioni per gli stranieri:

 

Permesso di soggiorno CE di lungo periodo

A decorrere dal 9 dicembre 2010 gli stranieri regolarmente soggiornanti in Italia da almeno 5 anni , che abbiano compiuto i 14 anni di età e che vogliano richiedere il rilascio del permesso CE per soggiornanti di lungo periodo, potranno presentare apposita domanda direttamente sul sito del Ministero dell'Interno . 

NON E' NECESSARIO effettuare il test della lingua italiana, nel caso in cui lo straniero sia in possesso di: 

  • attestati o titoli che certifichino la conoscenza della lingua italiana ad un livello non inferiore al livello A2 del Quadro comune di riferimento europeo, rilasciato dagli enti certificatori riconosciuti dal Ministero degli Affari Esteri e da quello dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: Università degli Studi Roma Tre, Università per Stranieri di Perugia, Università per Stranieri di Siena, Società Dante Alighieri; 
  • titoli di studio o titoli professionali; 
  • riconoscimento del livello di conoscenza della lingua italiana non inferiore al livello A2 nell'ambito dei crediti maturati per l'accordo di integrazione; 
  • attestazione che l'ingresso in Italia è avvenuto ai sensi dell'art. 27, co.1-lett.a), c), d), q) - del T.U. sull'Immigrazione; 
  • certificazione, rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nella quale sia dichiarato che lo straniero è affetto da gravi limitazioni alla capacità di apprendimento linguistico derivanti dall'età, da patologie o handicap. 

L'istanza presentata on line viene acquisita dalla Prefettura, che ne verifica la regolarità e provvede a convocare il richiedente indicando giorno ora e luogo del test entro 60 giorni dal ricevimento della domanda stessa. 

Il test si supera ottenendo almeno l'80 per cento del punteggio complessivo. 

Il test è gratuito e si svolgerà negli istituti scolastici accreditati. 

Sostenuta la prova, dopo pochi giorni allo stesso indirizzo web, si potrà conoscerne l'esito, che a cura della Prefettura verrà trasmesso alla Questura per le verifiche finalizzate al rilascio del permesso di soggiorno di lungo periodo. 

In caso di esito negativo dell'esame, si potrà comunque ripetere la prova effettuando una nuova richiesta.

 

Guida fiscale per gli extracomunitari

Per essere in regola con gli obblighi fiscali e conoscere tutto quello che occorre su:

  • Codice fiscale e partita IVA
  • Registrazione dei contratti di locazione
  • Imposte sull'acquisto prima casa
  • Imposta di successione
  • Rimborsi dal Fisco
  • Comunicazioni di irregolarità e cartelle di pagamento

    Si invita a consultare il sito dell'Agenzia delle Entrate
Devi assumere un lavoratore extracomunitario stagionale?

Lavoratori stagionali o che hanno partecipato a programmi di formazione: al via le domandeE' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana di oggi 12 marzo 2007 il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri riguardante la programmazione transitoria dei flussi d'ingresso per l'anno 2007 dei lavoratori stagionali extracomunitari e dei lavoratori che hanno partecipato a programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine. 
Il decreto stabilisce, come anticipazione delle quote massime d'ingresso di lavoratori non comunitari per l'anno 2007, l'ammissione in Italia, per motivi di lavoro subordinato stagionale, di una quota di 80.000 unità di lavoratori stagionali, da ripartire tra le regioni e le province autonome a cura del Ministero della Solidarietà Sociale. 
La quota riguarda i lavoratori subordinati stagionali non comunitari di Serbia, Montenegro, Bosnia - Herzegovina, ex Repubblica Yugoslava di Macedonia, Croazia, India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka e Ucraina, nonché di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere accordi di cooperazione in materia migratoria: Tunisia, Albania, Marocco, Moldavia ed Egitto e, altresì i cittadini stranieri non comunitari titolari di permesso di soggiorno per lavoro subordinato stagionale negli anni 2004, 2005, 2006. 
E' prevista, inoltre, come anticipazione delle quote massime di ingresso dei lavoratori extracomunitari non stagionali per l'anno 2007, una quota di 2000 lavoratori extracomunitari non stagionali, riservata ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato dei programmi di formazione e di istruzione nel Paese di origine, ai sensi dell'articolo 23 del Testo Unico per l'immigrazione.

Le domande, sia per l'assunzione di quest'ultima tipologia di lavoratori, sia per l'assunzione di lavoratori stagionali, possono essere presentate a partire da oggi 12 marzo 2007. 

Per le procedure dettagliate da seguire per la presentazione delle domande, si rinvia alla circolare del Ministero dell'Interno prot. n. 960 del 7 marzo 2007. 

Per i moduli e ulteriori istruzioni si rinvia al sito del Ministero dell'Interno. 
 

Procedura informatizzata per le domande di ricongiungimento familiare

Come stabilito con la circolare ministeriale prot. n. 1575 in data 4 aprile 2008, consultabile cliccando sull'icona sottostante e sul sito del Ministero dell'Interno www.interno.gov.it, a partire dal 10 aprile è stata avviata la nuova procedura di inoltro informatizzato delle richieste di ricongiungimento familiare di competenza dello Sportello Unico per l'Immigrazione.

Sul sito del Ministero dell'Interno è stata pubblicata la procedura informatizzata per la presentazione delle domande relative al ricongiungimento familiare e di quelle relative ai familiari al seguito, di cui all'articolo 29 del Testo Unico per l'Immigrazione.

A partire dalla data indicata, quindi, non è più possibile accettare le domande che non siano presentate via web. Le procedure per la registrazione e l'invio sono identiche a quelle già ampiamente utilizzate per i lavoratori non stagionali in riferimento al decreto flussi 2007. I modelli per la presentazione delle domande ("S" per ricongiungimento e "T" per familiari al seguito) si trovano nella sezione Ricongiungimenti familiari del sito ministeriale sopra indicato ed appositamente dedicata. Sono anche disponibili, in formato elettronico, i modelli che completano la domanda, da allegare alla stessa.

Tali modelli (in formato Pdf) possono essere compilati direttamente al computer e stampati per poi essere consegnati allo Sportello Unico solo nei casi richiesti. Come in occasione delle domande relative al decreto flussi 2007, è possibile avvalersi dell'assistenza delle associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle organizzazioni sindacali, e delle associazioni autorizzate ad accedere al sistema e quindi a presentare le domande.

 

Consiglio territoriale per l'immigrazione

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione è un organismo collegiale, presieduto dal Prefetto,  che ha il  compito di monitorare, a livello provinciale, la presenza degli stranieri la capacità del territorio di assorbire i flussi migratori. 

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione attraverso la cooperazione sinergica con gli altri soggetti, istituzionali e non, presenti sul territorio promuove iniziative di integrazione, formula proposte al Dipartimento per le Libertà Civili e l’Immigrazione per risolve problemi locali connessi al fenomeno migratorio.   

Il Prefetto nomina i componenti su designazione delle amministrazioni, organizzazioni, associazioni o enti interessati. 

Il Consiglio è composto da rappresentanti delle competenti amministrazioni locali dello stato, della regione, degli enti locali, della camera di commercio, degli enti localmente attivi nell’assistenza agli immigrati, delle organizzazioni dei lavoratori, dei datori di lavoro e dei lavoratori extracomunitari. 

(Per ogni ulteriore approfondimento consultare pagina consigli territoriali per l’immigrazione  del Ministero dell’Interno)   LINK

Il Consiglio Territoriale per l’Immigrazione della provincia di Sondrio  è stato costituito l’8 aprile 2000 ed è composto da 20 membri: 

A) Tre rappresentanti degli Uffici periferici dello Stato, competenti per materia: 

  • Questura; 
  • Centro servizi amministrativi; 
  • Direzione Provinciale del Lavoro; 

B) un delegato del Presidente della Provincia; 

C) il Direttore Generale dell’A.S.L., in qualità di delegato dalla Regione Lombardia; 

D) il Sindaco del Comune capoluogo; 

E) il delegato del Presidente della Camera di Commercio; 

F) da tre rappresentanti dei sindacati dei lavoratori; 

G) quattro rappresentanti delle organizzazioni di categoria dei datori di lavoro; 

H) cinque rappresentanti degli enti e delle associazioni localmente attivi nel soccorso e nell’assistenza agli immigrati. 
 

Il consiglio territoriale si riunisce periodicamente in assemblea plenaria. 
 

Al funzionamento del Consiglio Territoriale è preposta una segreteria.

 

Approvata la Carta dei Valori, della Cittadinanza e dell'Integrazione

Il Ministro dell'Interno ha approvato la Carta dei valori della cittadinanza e dell'integrazione, rivolta a favorire la coesione sociale per gli stranieri che giungono nel nostro Paese. 

La Carta dei valori enuclea, in coerenza con il quadro normativo costituzionale, comunitario ed internazionale sui diritti umani, i valori ed i principi validi per tutti coloro che desiderano risiedere stabilmente in Italia. 

CARTA DEI VALORI, DELLA CITTADINANZA E DELL'INTEGRAZIONE 

L'ITALIA, COMUNITA' DI PERSONE E DI VALORI 

L'Italia è uno dei Paesi più antichi d'Europa che affonda le radici nella cultura classica della Grecia e di Roma. Essa si è evoluta nell'orizzonte del cristianesimo che ha permeato la sua storia e, insieme con l'ebraismo, ha preparato l'apertura verso la modernità e i principi di libertà e di giustizia. 

I valori su cui si fonda la società italiana sono frutto dell'impegno di generazioni di uomini e di donne di diversi orientamenti, laici e religiosi, e sono scritti nella Costituzione democratica del 1947. La Costituzione rappresenta lo spartiacque nei confronti del totalitarismo, e dell'antisemitismo che ha avvelenato l'Europa del XX secolo e perseguitato il popolo ebraico e la sua cultura. 

La Costituzione è fondata sul rispetto della dignità umana ed è ispirata ai principi di libertà ed eguaglianza validi per chiunque si trovi a vivere sul territorio italiano. Partendo dalla Costituzione l'Italia ha partecipato alla costruzione dell'Europa unita e delle sue istituzioni. I Trattati e le Convenzioni europee contribuiscono a realizzare un ordine internazionale basato sui diritti umani e sulla eguaglianza e solidarietà tra i popoli. 

La posizione geografica dell'Italia, la tradizione ebraico-cristiana, le istituzioni libere e democratiche che la governano, sono alla base del suo atteggiamento di accoglienza verso altre popolazioni. Immersa nel Mediterraneo, l'Italia è stata sempre crocevia di popoli e culture diverse, e la sua popolazione presenta ancora oggi i segni di questa diversità. 

Tutto ciò che costituisce il patrimonio dell'Italia, le sue bellezze artistiche e naturali, le risorse economiche e culturali, le sue istituzioni democratiche sono al servizio degli uomini, delle donne, dei giovani, e delle future generazioni. La nostra Carta costituzionale tutela e promuove i diritti umani inalienabili, per sostenere i più deboli, per garantire lo sviluppo delle capacità e attitudini di lavoro, morali, spirituali, di ogni persona. 

DIGNITA' DELLA PERSONA, DIRITTI E DOVERI 

1. L'Italia è impegnata perché ogni persona sin dal primo momento in cui si trova sul territorio italiano possa fruire dei diritti fondamentali, senza distinzione di sesso, etnia, religione, condizioni sociali. Al tempo stesso, ogni persona che vive in Italia deve rispettare i valori su cui poggia la società, i diritti degli altri, i doveri di solidarietà richiesti dalle leggi. Alle condizioni previste dalla legge, l'Italia offre asilo e protezione a quanti, nei propri paesi, sono perseguitati o impediti nell'esercizio delle libertà fondamentali. 

2. Nel prevedere parità di diritti e di doveri per tutti, la legge offre il suo sostegno a chi subisce discriminazioni, o vive in stato di bisogno, in particolare alle donne e ai minori, rimovendo gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona. 

3. I diritti di libertà, e i diritti sociali, che il nostro ordinamento ha maturato nel tempo devono estendersi a tutti gli immigrati. E' garantito il diritto alla vita dal suo inizio fino al compimento naturale, e il diritto alla salute con le cure gratuite quando siano necessarie; una protezione speciale è assicurata alla maternità e all'infanzia. Il diritto all'istruzione è riconosciuto quale strumento indispensabile per la crescita personale e l'inserimento nella società. 

4. L'uomo e la donna hanno pari dignità e fruiscono degli stessi diritti dentro e fuori la famiglia. Alle donne, agli uomini, ai giovani immigrati l'Italia offre un cammino di integrazione rispettoso delle identità di ciascuno, e che porti coloro che scelgono di stabilirsi nel nostro Paese a partecipare attivamente alla vita sociale. 

5. L'immigrato può, alle condizioni previste dalla legge, diventare cittadino italiano. Per ottenere la cittadinanza nei tempi previsti dalla legge occorre conoscere la lingua italiana e gli elementi essenziali della storia e della cultura nazionali, e condividere i principi che regolano la nostra società. Vivere sulla stessa terra vuol dire poter essere pienamente cittadini insieme e far propri con lealtà e coerenza valori e responsabilità comuni. 

DIRITTI SOCIALI. LAVORO E SALUTE 

6. L'Italia tutela e promuove il lavoro in tutte le sue espressioni, condanna e combatte ogni forma di sfruttamento umano, in modo particolare quello delle donne e dei bambini. Il lavoro favorisce lo sviluppo della persona e la realizzazione delle sue attitudini e capacità naturali. 

7. L'immigrato, come ogni cittadino italiano, ha diritto ad un compenso adeguato per il lavoro svolto, al versamento dei contributi per la sanità e la previdenza, a vedersi garantito il sostentamento nei casi di malattia e infortunio, e nell'età avanzata, alle condizioni previste dalla legge. 

Ogni lavoro deve svolgersi in condizioni di sicurezza per la salute e l'integrità della persona.

8. Chiunque sia oggetto di molestie, discriminazioni, o sfruttamento, sul luogo di lavoro può rivolgersi alle autorità pubbliche, alle organizzazioni sindacali, sociali e di assistenza, per vedere rispettati i propri diritti e poter adempiere alle proprie mansioni nel rispetto della dignità umana. 

9. Cittadini e immigrati hanno diritto ad essere curati nelle strutture pubbliche. 

I trattamenti sanitari sono effettuati nel rispetto della volontà della persona, della sua dignità, e tenendo conto della sensibilità di ciascuno. E' punita ogni mutilazione del corpo, non dovuta a esigenze mediche, da chiunque provocata. 

10. L'Italia è impegnata perché tutti possano fruire di una abitazione adeguata ai bisogni della propria famiglia e a costi ragionevoli. Chi si trovi in stato di bisogno, o sia costretto a subire costi eccessivi per la propria abitazione, può rivolgersi alle autorità pubbliche o alle associazioni sindacali per ricevere assistenza e ottenere il rispetto dei propri diritti. 

DIRITTI SOCIALI. SCUOLA, ISTRUZIONE, INFORMAZIONE 

11. I bambini e i ragazzi hanno il diritto e il dovere di frequentare la scuola dell'obbligo, per inserirsi a parità di diritti nella società e divenirne soggetti attivi. E' dovere di ogni genitore, italiano o straniero, sostenere i figli negli studi, in primo luogo iscrivendoli alla scuola dell'obbligo, che inizia con la scuola primaria fino ai 16 anni. 

12. L'insegnamento è diretto alla formazione della persona e promuove la conoscenza dei diritti fondamentali e l'educazione alla legalità, le relazioni amichevoli tra gli uomini, il rispetto e la benevolenza verso ogni forma di vita esistente. Anche per favorire la condivisione degli stessi valori, la scuola prevede programmi per la conoscenza della storia, della cultura, e dei principi delle tradizioni italiana ed europea. Per un insegnamento adeguato al pluralismo della società è altresì essenziale, in una prospettiva interculturale, promuovere la conoscenza della cultura e della religione di appartenenza dei ragazzi e delle loro famiglie. 

13. La scuola promuove la conoscenza e l'integrazione tra tutti i ragazzi, il superamento dei pregiudizi, e la crescita comune dei giovani evitando divisioni e discriminazioni. L'insegnamento è impartito nei rispetto delle opinioni religiose o ideali dei ragazzi e delle famiglie e, a determinate condizioni, prevede corsi di insegnamento religioso scelti volontariamente dagli alunni o dai loro genitori. 

14. Sulla base degli stessi valori, spetta anche ai mezzi d'informazione favorire la conoscenza dell'immigrazione, delle sue componenti culturali e religiose, contrastando pregiudizi e xenofobie. Il loro ruolo è essenziale per diffondere un pluralismo culturale rispettoso delle tradizioni e dei valori basilari della società italiana. 

15. E' garantito il diritto di enti e privati di istituire scuole o corsi scolastici, purché non discriminino gli alunni per motivi etnici o confessionali, e assicurino un insegnamento in armonia con i principi generali dell'istruzione, e i diritti umani che spettano alle persone. Ogni tipo di insegnamento, comunque impartito a livello pubblico o privato, deve rispettare le convinzioni di ciascuno e tendere a unire gli uomini anziché a dividerli. 

FAMIGLIA, NUOVE GENERAZIONI 

16. L'Italia riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio, e considera l'educazione familiare strumento necessario per la crescita delle nuove generazioni. 

17. Il matrimonio è fondato sulla eguaglianza di diritti e di responsabilità tra marito e moglie, ed è per questo a struttura monogamica. La monogamia unisce due vite e le rende corresponsabili di ciò che realizzano insieme, a cominciare dalla crescita dei figli. L'Italia proibisce la poligamia come contraria ai diritti della donna, in accordo anche con i principi affermati dalle istituzioni europee. 

18. L'ordinamento italiano proibisce ogni forma di coercizione e di violenza dentro e fuori la famiglia, e tutela la dignità della donna in tutte le sue manifestazioni e in ogni momento della vita associativa. Base dell'unione coniugale è la libertà matrimoniale che spetta ai giovani, e comporta il divieto di coercizioni e di matrimoni forzati, o tra bambini. 

19. L'Italia tutela la libertà dei minori nello sviluppo della propria personalità, che si realizza anche nell'incontro con altri giovani e nella partecipazione alle attività sociali. Il principio di eguaglianza non è conciliabile con le pretese di separare, a motivo dell'appartenenza confessionale, uomini e donne, ragazzi e ragazze, nei servizi pubblici e nell'espletamento delle attività lavorative. 

LAICITA' E LIBERTA' RELIGIOSA 

20. L'Italia è un Paese laico fondato sul riconoscimento della piena libertà religiosa individuale e collettiva. La libertà religiosa è riconosciuta ad ogni persona, cittadino o straniero, e alle comunità religiose. La religione e la convinzione non possono essere motivo di discriminazione nella vita sociale. 

21. Tutte le confessioni religiose sono egualmente libere davanti alla legge. Lo Stato laico riconosce il contributo positivo che le religioni recano alla collettività e intende valorizzare il patrimonio morale e spirituale di ciascuna dì esse. L'Italia favorisce il dialogo interreligioso e interculturale per far crescere il rispetto della dignità umana, e contribuire al superamento di pregiudizi e intolleranza. La Costituzione prevede accordi tra Stato e confessioni religiose per regolare le loro specifiche condizioni giuridiche. 

22. I principi di libertà e i diritti della persona non possono essere violati nel nome di alcuna religione. E' esclusa ogni forma di violenza, o istigazione alla violenza, comunque motivata dalla religione. La legge, civile e penale, è eguale per tutti, a prescindere dalla religione di ciascuno, ed unica è la giurisdizione dei tribunali per chi si trovi sul territorio italiano. 

23. La libertà religiosa e di coscienza comprende il diritto di avere una fede religiosa, o di non averla, di essere praticante o non praticante, di cambiare religione, di diffonderla convincendo gli altri, di unirsi in organizzazioni confessionali. E' pienamente garantita la libertà di culto, e ciascuno può adempiere alle prescrizioni religiose purché non contrastino con le norme penali e con i diritti degli altri. 

24. L'ordinamento tutela la libertà di ricerca, di critica e di discussione, anche in materia religiosa, e proibisce l'offesa verso la religione e il sentimento religioso delle persone. Per la legge dello Stato, la differenza di religione e di convinzione non è di ostacolo alla celebrazione del matrimonio. 

25. Movendo dalla propria tradizione religiosa e culturale, l'Italia rispetta i simboli, e i segni, di tutte le religioni. Nessuno può ritenersi offeso dai segni e dai simboli di religioni diverse dalla sua. Come stabilito dalle Carte internazionali, è giusto educare i giovani a rispettare le convinzioni religiose degli altri, senza vedere in esse fattori di divisione degli esseri umani. 

26. In Italia non si pongono restrizioni all'abbigliamento della persona, purché liberamente scelto, e non lesivo della sua dignità. Non sono accettabili forme di vestiario che coprono il volto perché ciò impedisce il riconoscimento della persona e la ostacola nell'entrare in rapporto con gli altri. 

L'IMPEGNO INTERNAZIONALE DELL'ITALIA 

27. In coerenza con questi principi l'Italia svolge nel mondo una politica di pace e di rispetto di tuffi i popoli, per promuovere la convivenza tra le nazioni, per sconfiggere la guerra e il terrorismo. L'Italia é impegnata in campo internazionale per tutelare le ricchezze di vita e di ambiente del pianeta. 

28. L'Italia ripudia la guerra come strumento di soluzione delle controversie internazionali, le armi di distruzione di massa, e ogni forma di tortura o di pene degradanti per la dignità umana. Essa condanna l'antisemitismo, che ha portato al genocidio del popolo ebraico, e ogni tendenza razzista che vuole dividere gli uomini e umiliare i più deboli. L'Italia rifiuta tutte le manifestazioni di xenofobia che si esprimono di volta in volta nella islamofobia o in pregiudizi verso popolazioni che vengono da altre parti del mondo. 

29. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia ha abolito la pena di morte e lavora nelle sedi internazionali perché sia abrogata nel resto del mondo. L'abolizione della pena di morte costituisce un traguardo di civiltà che fa prevalere il rispetto della vita sullo spirito di vendetta. 

30. L'Italia è impegnata a risolvere pacificamente le principali crisi internazionali, in particolare il conflitto israelo-palestinese che si trascina da tanto tempo. L'impegno dell'Italia è da sempre a favore di una soluzione che veda vivere insieme i popoli della regione, in primo luogo israeliani e palestinesi nel contesto di due Stati e due democrazie. 

31. Insieme agli altri Paesi europei, l'Italia agisce a livello internazionale per promuovere ovunque il rispetto della dignità e dei diritti umani, e per favorire l'affermazione della democrazia politica, come forma di Stato che consente la partecipazione dei cittadini al governo della cosa pubblica e il rispetto crescente dei diritti della persona.

 

Ricongiungimento familiare

Il cittadino straniero che si trova regolarmente nel territorio nazionale con un permesso di soggiorno di validità non inferiore a un anno può chiedere allo Sportello Unico il nulla osta per ricongiungimento familiare con:

  • coniuge maggiorenne non separato legalmente;
  • figli minorenni non coniugati, con il consenso dell'altro genitore;
  • figli maggiorenni a carico (per invalidità totale);
  • genitori a carico, se non hanno altri figli nel paese di origine/provenienza, oppure ultra 65enni con altri figli che non possano mantenerli per gravi motivi di salute

Presentazione della domanda

Le informazioni per l'inserimento dell'istanza nel sistema telematico sono disponibili al seguente link:

https://portaleservizi.dlci.interno.it/AliSportello/ali/home.htm

Per la richiesta del primo permesso dei familiari ricongiunti occorre accedere al portale ALI entro 8 giorni dal loro ingresso in Italia prendendo l'appuntamento mediante l'agenda elettronica .

Al portale si accede con le credenziali usate per l'inserimento della domanda.

La documentazione da presentare il giorno dell'appuntamento è la seguente:

  • copia del nulla osta;
  • copia del passaporto e del visto di ingresso;
  • copia del certificato di nascita del/dei figli;
  • copia della dichiarazione di ospitalità cui allegare la stampa della ricevuta di invio alla Questura o al Comune;
  • per i genitori ultrasessantacinquenni portare la copia della ricevuta del bollettino dell'assicurazione sanitaria pagata (no iscrizione al Servizio Sanitario Nazionale);
  • marca da bollo da euro € 16,00 per ogni adulto e figlio dai 14 anni in su.

Richiesta informazioni:
Per ogni altra informazione non reperibile al link su riportato sarà possibile inviare un quesito al seguente indirizzo e-mail: immigrazione.pref_sondrio@interno.it 
Al fine di facilitare l'individuazione dei quesiti, riportare obbligatoriamente nell'oggetto  la seguente formula:  RICFAM + COGNOME e Nome richiedente.
In calce al testo della mail indicare anche un recapito telefonico.
 

VADEMECUM

Il diritto a mantenere o a riacquistare l'unità familiare da parte di cittadino straniero regolarmente soggiornante in Italia nei confronti dei familiari stranieri è riconosciuto dagli artt. 28, 29 e 29 bis del D. Lgs.vo 286/98 e successive modifiche e integrazioni (Testo Unico delle leggi sull'Immigrazione).

La procedura per il ricongiungimento familiare si articola in due fasi .

  • La prima fase (in capo allo Sportello Unico per l'Immigrazione presso la Prefettura) comporta la verifica dei requisiti oggettivi per il rilascio del nulla osta al ricongiungimento familiare (titolo di soggiorno, reddito, alloggio) e di assenza di circostanze ostative di Pubblica Sicurezza;
  • La seconda fase (in capo alla Rappresentanza Consolare), strettamente connessa alla prima, comporta la verifica dei requisiti soggettivi per il rilascio del visto d'ingresso (legami di parentela e altri requisiti dei soggetti da ricongiungere).

Il rilascio del nulla osta per ricongiungimento familiare, necessario per ottenere il relativo visto di ingresso, deve essere richiesto allo Sportello Unico per l'Immigrazione del luogo di dimora.
L'istanza di Nulla Osta si effettua mediante procedura telematica dopo aver generato i moduli informatici attraverso il portale del Ministero dell'Interno su indicato.
A tal fine, è possibile avvalersi dell'assistenza delle Associazioni nazionali rappresentative dei datori di lavoro, delle Organizzazioni sindacali, e delle Associazioni autorizzate ad accedere al Sistema e quindi a presentare le domande.
 

TITOLI  DI SOGGIORNO CHE CONSENTONO IL RICONGIUNGIMENTO FAMILIARE

Carta di Soggiorno UE (D. Lgs. 30/2007), Carta Blu Ue, Permesso di Soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, oppure Permesso di Soggiorno, della durata non inferiore a un anno, rilasciato per:

  • Asilo
  • Protezione sussidiaria
  • Lavoro subordinato
  • Lavoro autonomo
  • Motivi familiari
  • Motivi religiosi
  • Permesso di Soggiorno ICT (indipendentemente dalla durata)
  • Ricerca scientifica (indipendentemente dalla durata)
  • Studio

N.B.: il possesso della ricevuta di richiesta di rinnovo del permesso di soggiorno abilita all'inoltro della domanda di nulla osta al ricongiungimento familiare.

 

FAMILIARI PER I QUALI E' POSSIBILE CHIEDERE IL RICONGIUNGIMENTO:

  • Coniuge, oppure partner a cui si risulti legati da Unione Civile, non legalmente separato e di età non inferiore ai diciotto anni;
  • Figli minori , anche del coniuge o nati fuori del matrimonio, non coniugati, a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso; i minori adottati o affidati o sottoposti a tutela sono equiparati ai figli;
  • Figli maggiorenni a carico, qualora per ragioni oggettive non possano provvedere alle proprie indispensabili esigenze di vita in ragione del loro stato di salute che comporti invalidità totale (100%);
  • Genitori a carico, qualora non abbiano altri figli nel Paese di origine o di provenienza, ovvero genitori ultrasessantacinquenni , qualora gli altri figli siano impossibilitati al loro sostentamento per documentati, gravi problemi di salute;
  • E' consentito inoltre l'ingresso, per ricongiungimento al figlio minore regolarmente soggiornante in Italia, del genitore naturale che dimostri il possesso dei requisiti di disponibilità di alloggio e di reddito previsti dalla procedura per il ricongiungimento. Ai fini della sussistenza di tali requisiti si tiene conto del possesso degli stessi da parte del genitore già presente sul Territorio Nazionale. 

N.B.: non è consentito il ricongiungimento di coniuge o genitore che risulti coniugato con cittadino straniero regolarmente soggiornante con altro coniuge nel Territorio Nazionale.

 

ISTRUTTORIA A CARICO DELLO SPORTELLO UNICO

A) Assicurazione sanitaria per il genitore ultrasessantacinquenne

Nel caso di richiesta di ricongiungimento di un genitore ultrasessantacinquenne è richiesta un' assicurazione sanitaria, oppure l'attestazione dell' iscrizione volontaria al SSN. Al momento della presentazione dell'istanza sarà sufficiente redigere una dichiarazione di impegno a sottoscrivere una polizza assicurativa, la quale verrà poi materialmente sottoscritta entro 8 giorni dall'ingresso nel Territorio dello Stato e prima della presentazione allo Sportello Unico.

B) Reddito

Il richiedente deve dimostrare la disponibilità di un reddito minimo annuo derivante da fonti lecite non inferiore all'importo annuo dell'assegno sociale, aumentato della metà dell'importo dell'assegno sociale per ogni familiare da ricongiungere.

Ai fini della determinazione del reddito si tiene conto:

  • di eventuali familiari a carico precedentemente ricongiunti e di figli nati in Italia già inseriti sul PSE (Permesso di Soggiorno Elettronico);
  • anche del reddito, opportunamente documentato, prodotto dai familiari conviventi (con i quali va dimostrato il vincolo di parentela anche attraverso documentazione tradotta e legalizzata presso il Consolato italiano del Paese di origine).

N.B.: i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

 

TABELLA ESEMPLIFICATIVA per l'anno 2025:

RICONGIUNGIMENTO DI UNO O PIÙ FAMILIARI
RICONGIUNGIMENTO REDDITO ANNUO
RICHIESTA di 1 FAMILIARE Euro 10.504,26
RICHIESTA di 2 FAMILIARI Euro 14.005,68
RICHIESTA di 3 FAMILIARI Euro 17.507,10
RICHIESTA di 4 FAMILIARI Euro 21.008,52
RICHIESTA di 5 FAMILIARI Euro 24.509,94 e così via....
RICONGIUNGIMENTO DI DUE O PIU' FIGLI INFRAQUATTORDICENNI
RICONGIUNGIMENTO REDDITO ANNUO
RICHIESTA di 2/3/4/5/....MINORI 14 ANNI Euro 14.005,68
   
RICHIESTA di 1 MINORE 14 ANNI + 1 ADULTO Euro 14.005,68
RICHIESTA di 1 MINORE 14 ANNI + 2 ADULTI Euro 17.507,10
RICHIESTA di 1 MINORE 14 ANNI + 3 ADULTI Euro  21.008,52
RICHIESTA di 1 MINORE 14 ANNI + 4 ADULTI Euro 24.509,94
   
RICHIESTA di 2/3/4/5/....MINORI 14 ANNI + 1 ADULTO Euro 17.507,10
RICHIESTA di 2/3/4/5/....MINORI 14 ANNI + 2 ADULTI Euro 21.008,52
RICHIESTA di 2/3/4/5/....MINORI 14 ANNI + 3 ADULTI Euro 24.509,94
RICHIESTA di 2/3/4/5/....MINORI 14 ANNI + 4 ADULTI Euro 28.011,36      e così via....

Documentazione richiesta per la dimostrazione del requisito del reddito per:

Lavoratori dipendenti e assimilati / collaborazione coordinata e continuativa / socio cooperativa:

  • Ultima dichiarazione dei redditi;
  • Ultime tre buste paga;
  • Contratto di lavoro/lettera di assunzione (Modulo UNILAV);
  • Autocertificazione del datore di lavoro, redatta sul Mod. S3 con data di compilazione non anteriore a un mese, da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, completo di fotocopia del documento di identità, debitamente firmato. Se il datore di lavoro è straniero, dovrà consegnare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno;
  • Se l'attuale rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno, per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro Mod. S3 dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo lordo presunto del lavoratore e inoltre dovranno essere allegate tutte le buste paga di cui il lavoratore risulta in possesso, a partire da un minimo di tre.

 

Lavoratori domestici:

  • Ultima dichiarazione dei redditi;
  • Comunicazione telematica di assunzione all'I.N.P.S.;
  • Ultimi tre bollettini di versamento dei contributi I.N.P.S. con attestazione dell'avvenuto pagamento;
  • Autocertificazione del datore di lavoro, redatta su Mod. S3 con data di compilazione non anteriore a un mese, da cui risulti l'attualità del rapporto di lavoro e la retribuzione mensile corrisposta, completa di fotocopia del documento di identità del datore di lavoro, debitamente firmato dal medesimo. Se il datore di lavoro è straniero, dovrà consegnare anche la fotocopia del proprio permesso di soggiorno.
  • Se l'attuale rapporto di lavoro è iniziato da meno di un anno , per cui il lavoratore non è in possesso della dichiarazione dei redditi, l'autocertificazione del datore di lavoro Mod. S3 dovrà contenere anche l'indicazione del reddito annuo lordo presunto del lavoratore e inoltre dovranno essere allegate tutte le buste paga di cui il lavoratore risulta in possesso, a partire da un minimo di tre.

 

Lavoratori autonomi e imprese:

  • Visura Camerale della società o della impresa individuale, non anteriore a un mese;
  • Iscrizione all'Albo professionale, ove previsto;
  • Fotocopia della licenza comunale , ove prevista;
  • Atto costitutivo della Società;
    • Se l'attività è stata avviata da più di un anno :
      • ultimo Modello Unico e ricevuta di presentazione all'Agenzia delle Entrate;
      • relazione contabile (cosiddetto "bilancino" ), redatta dal Commercialista o dal Consulente del Lavoro relativa al periodo dal 1° gennaio dell'anno in corso alla data di presentazione della domanda, timbrata e sottoscritta dal professionista che la ha redatta;
      • copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'Ordine.
    • Se l'attività è stata avviata da meno di un anno :
      • relazione contabile (cosiddetto "bilancino" ), redatta dal Commercialista o dal Consulente del Lavoro relativa all'intero periodo lavorativo, timbrata e sottoscritta dal professionista che la ha redatta;
      • copia del documento di identità del professionista e del tesserino dell'Ordine;

 

C) Alloggio

L'interessato deve dimostrare la disponibilità di un alloggio che risponda ai requisiti di idoneità abitativa e che risulti conforme ai criteri igienico-sanitari previsti dalla Legge regionale. La certificazione è rilasciata dagli uffici tecnici dei comuni.

N.B.: i ricercatori stranieri presenti in Italia,  i titolari dello status di rifugiato e dello status di protezione sussidiaria non dovranno dimostrare la sussistenza di questo requisito.

Se il richiedente è proprietario dell'appartamento dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Fotocopia del rogito notarile ;
  • Se l'appartamento è intestato a più persone oltre al richiedente, è necessario consegnare un Mod. S2 firmato da ciascun intestatario del rogito notarile con allegata fotocopia del documento d'identità (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è titolare di contratto di locazione dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Fotocopia del contratto di locazione di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, registrato all'Agenzia delle Entrate;
  • Se il contratto è stato stipulato in un anno precedente a quello di invio dell' istanza è necessario consegnare anche fotocopia del Mod. F23 dell'anno in corso;
  • Se il contratto di locazione è cointestato con altre persone è necessario presentare un Mod. S2 firmato da ogni intestatario con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è titolare di contratto di comodato gratuito dovrà presentare:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione);
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Copia del contratto di comodato d'uso (oppure copia di Cessione di fabbricato per ospitalità) di durata non inferiore a sei mesi dalla data di presentazione della domanda, completo di ricevuta di registrazione e/o rinnovo;
  • Mod. S2 firmato dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia del documento d'identità valido, se extracomunitario fotocopia del Permesso di Soggiorno;
  • Se il contratto di comodato d'uso gratuito è cointestato con altre persone è necessario presentare un Mod. S2 firmato da ciascun intestatario con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno).

 

Se il richiedente è ospite, oppure i familiari da ricongiungere saranno ospitati presso terzi, occorre fornire i seguenti documenti:

  • Certificato cumulativo di stato di famiglia rilasciato dal Comune di residenza (anche in autocertificazione). Qualora i familiari venissero ospitati presso alloggio diverso da quello del richiedente , occorre presentare anche il certificato cumulativo di stato di famiglia dell'ospitante;
  • Dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi nell'alloggio. Qualora i familiari venissero ospitati presso alloggio diverso da quello del richiedente , occorre che l'ospitante presenti la dichiarazione relativa alle eventuali ulteriori persone conviventi;
  • Certificato attestante che l'alloggio rientra nei parametri minimi previsti dalla legge regionale per gli alloggi di edilizia residenziale, con espressa l'idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria (originale e fotocopia);
  • Dichiarazione di ospitalità presentata agli Uffici di Pubblica Sicurezza, se l'alloggio si trova nel comune di Bologna, oppure agli Uffici Comunali preposti, se l'alloggio si trova in altri comuni della provincia;
  • Mod. S2 firmato dal proprietario dell'alloggio con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno);
  • Mod. S2 firmato dal detentore dell'alloggio, se diverso dal proprietario, con allegata fotocopia del documento d'identità in corso di validità, (se extracomunitario, allegare fotocopia del Permesso di Soggiorno);
  • Titolo che comprova la disponibilità dell'alloggio da parte della/e persona/e che ospita/no il richiedente oppure i familiari del richiedente (contratto di locazione, atto di proprietà, comodato d'uso).

 

Se la richiesta di nulla osta e' a favore di un solo minore di anni 14:

il certificato di idoneità alloggiativa e igienico-sanitaria può essere sostituito con:

  • da copia del contratto di locazione/comodato/proprietà , di durata non inferiore a sei mesi a decorrere dalla data di presentazione della domanda (duplice copia);

oppure

  • da dichiarazione di ospitalità del titolare dell'appartamento su Mod. S1 (originale e fotocopia).

 

ISTRUTTORIA A CARICO DELL'AUTORITA' CONSOLARE COMPETENTE

Una volta ottenuto il nulla osta al ricongiungimento familiare da parte dello Sportello Unico competente, la certificazione attestante il rapporto di parentela, matrimonio, minore età e ogni atto di stato civile necessario, debitamente tradotta e legalizzata, dovrà essere presentata, da parte dei familiari beneficiari del Nulla Osta, all'Autorità diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di origine o provenienza al momento della richiesta del Visto d'ingresso nel territorio dello Stato italiano.

Nel caso in cui la certificazione richiesta non sia reperibile per mancanza della competente autorità straniera o non presenti la necessaria affidabilità, la rappresentanza diplomatica presso il Paese di provenienza (o comunque competente) dei familiari rilascia la predetta documentazione sulla base delle verifiche ritenute necessarie, effettuate a spese degli interessati.

Nel caso di figli maggiorenni a carico, oppure nel caso di figli impossibilitati al sostentamento dei propri genitori ultrasessantacinquenni per documentati, gravi motivi di salute, lo stato di salute è documentabile attraverso certificazione rilasciata a spese del richiedente, dal medico nominato dalla rappresentanza diplomatico-consolare italiana competente per il Paese di provenienza dei familiari per i quali è stato richiesto il ricongiungimento.

Eventuali false dichiarazioni o la presentazione di documentazione falsa o contraffatta comporterà la denuncia del richiedente all'Autorità Giudiziaria italiana e del suo Paese di origine.

 

INFORMAZIONI GENERALI SULLA PROCEDURA

Inoltrata la richiesta telematica del nulla osta, corredata della prevista documentazione, scannerizzata e inviata tramite l'applicativo SPI a cura dell'interessato, il sistema invia un avviso di avvenuta ricezione contenente data ed ora di accettazione della domanda.

Si evidenzia che ogni documento allegato dovrà avere una dimensione massima di 3MB e che i formati ammessi sono: PDF, JPEG e TIFF.

Lo Sportello Unico per l'Immigrazione, acquisito dalla Questura il parere sull'insussistenza di motivi ostativi all'ingresso del familiare da ricongiungere, entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda, in caso di esito positivo dell'istruttoria, convoca il richiedente per la consegna degli originali dei documenti e, se gli stessi risulteranno congruenti con quelli inviati telematicamente, emette la comunicazione di rilascio del nulla osta, oppure un provvedimento di diniego.

Contro il diniego del nulla-osta è possibile fare ricorso presso il Tribunale Ordinario del luogo di residenza.

Ottenuto il Nulla Osta, il familiare per il quale è stata presentata domanda di ricongiungimento dovrà richiedere il Visto d'Ingresso alla competente Autorità diplomatico-consolare italiana presso il Paese di origine o residenza.

Il Nulla Osta potrà essere utilizzato entro 6 mesi dalla data del rilascio e il familiare ricongiunto, una volta ricevuto il Visto, dovrà presentarsi, entro 8 giorni dal suo ingresso in Italia, presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione per effettuare richiesta di permesso di soggiorno elettronico (PSE).

Al familiare ricongiunto, quindi, viene consegnata stampa del Mod. 209 (richiesta PSE) che va poi inoltrato in Questura attraverso la spedizione di apposito kit postale. L'Ufficio postale abilitato fissa all'interessato un appuntamento in Questura per effettuare il previsto foto-segnalamento.

In occasione della prima richiesta del permesso di soggiorno, inoltre, il familiare ricongiunto firmerà l'Accordo di Integrazione tra lo straniero e lo Stato, previsto dalla normativa, e verrà invitato a frequentare una sessione di formazione civica e di informazione sulla vita civile in Italia . Inoltre, riceverà informazioni sui servizi che offrono opportunità di apprendimento della lingua italiana in tutto il territorio provinciale.

Presso lo Sportello Unico per l'Immigrazione di Bologna è inoltre presente un servizio condotto dalla Fondazione OPIMM Onlus INFO-BO, d'intesa col Comune di Bologna, per offrire specifiche informazioni, al momento del primo ingresso dei familiari ricongiunti, in merito agli adempimenti richiesti (iscrizione anagrafica, sanitaria, scolastica) e alle opportunità formative e linguistiche offerte dal territorio.

Particolare attenzione viene rivolta agli aspetti relativi all'inserimento scolastico dei minori e degli adulti; già al momento del ritiro del Nulla Osta al ricongiungimento familiare, difatti, i nominativi dei minori vengono forniti agli istituti scolastici che presumibilmente li ospiteranno in base all'indirizzo dichiarato, al fine di migliorare l'accoglienza scolastica al loro arrivo. Gli stessi nominativi verranno poi confermati agli istituti scolastici al momento dell'effettivo arrivo in Italia.

I dati raccolti dalla Fondazione OPIMM Onlus INFO-BO sono anche utilizzati a fini statistici per favorire una completa conoscenza dell'andamento numerico dei ricongiungimenti familiari nel territorio provinciale.

 

ISCRIZIONE ANAGRAFICA

Dopo la spedizione del kit postale, contenente la richiesta del Permesso di soggiorno, l'interessato può già effettuare l'iscrizione anagrafica (da richiedersi obbligatoriamente entro 20 giorni dall'inoltro della richiesta del permesso di soggiorno, ai sensi degli artt. 2 della L. 1228/54 e 13 del D.P.R. 223/89) presentando in Comune i seguenti documenti: 

  • Copia della comunicazione di rilascio Nulla Osta , ricevuta dallo Sportello Unico per l'immigrazione;
  • Copia del Mod. 209; 
  • Copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale, attestante l'avvenuta spedizione della richiesta di PSE.

 

Si evidenzia che l'iscrizione anagrafica e lo status di residenza che ne consegue è sia un diritto che un dovere per ogni persona (cittadino italiano, comunitario o non comunitario) presente sul territorio. Essa consente di avere accesso ai servizi pubblici rivolti alla popolazione regolarmente residente nel territorio.

 

TESSERA SANITARIA

Per ottenere la tessera sanitaria occorre presentarsi alla Azienda Sanitaria Locale muniti di: 

  • Codice Fiscale (viene rilasciato dallo Sportello Unico in occasione della richiesta del PSE);
  • Copia della ricevuta rilasciata dall'Ufficio Postale, attestante l'avvenuta spedizione della richiesta di PSE.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia viene rilasciato per una durata pari a quella del permesso del familiare che ha richiesto il ricongiungimento familiare e pertanto va rinnovato alla scadenza.

Il permesso di soggiorno per motivi di famiglia consente l'accesso ai servizi assistenziali, l'iscrizione a corsi di studio o di formazione professionale, consente inoltre di svolgere attività lavorativa subordinata o autonoma e, qualora l'interessato lo richieda, può essere convertito in permesso per motivi di lavoro se sussistono i requisiti per il rilascio dello stesso.

Nome ufficio
Immigrazione
Responsabile
Dott. Bruno Togno
Addetti
Sig.ra Monica Murada - Sig.ra Patrizia Bardea
Ricevimento
Per appuntamento
Ubicazione
Via Vittorio Veneto n. 27

Ultimo aggiornamento
Lunedì 5 Maggio 2025, ore 12:45