Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni)

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni): l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese. 

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative redatti nei confronti di conducente e proprietario, che rispondono solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art.196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta  in solido, nei confronti di conducente e proprietario, ai sensi dell'art. 1292 del C.C., cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria. 

VICEPREFETTO AGGIUNTO: Dott. Bruno TOGNO

Email: bruno.togno@interno.it

Ruoli esattoriali

Responsabile del procedimento: Dott. Bruno Togno

Addetto: Melazzini

Orari di ricevimento:

Lunedì dalle 09:00 alle 13:00 

Martedì dalle 09:00 alle 13:00 

Mercoledì dalle 09:00 alle 13:00 

Giovedì dalle 09:00 alle 13:00 

Venerdì dalle 09:00 alle 13:00 

Ubicazione dell'Ufficio: Via Vittorio Veneto 27

Email dell'ufficio: protocollo.prefso@pec.interno.it 

Telefono: 0342/532496 

Fax: 0342/210960 

Chi può fare la richiesta

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso. 

Cosa fare

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può richiedere all'Autorità competente lo sgravio della cartella esattoriale . Allegando ricevuta di pagamento, copia documenti d’identità.  

Il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale (indicati nella cartella come STR - C.C. - G.d.F.), lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente. 

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento deve proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente. 

Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa. 

E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica. 

Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita. 

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale. 

Documentazione richiesta

  1. Istanza di discarico cartella esattoriale;
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento; 

Riferimenti normativi

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt. 203 e 206); 
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495; 
  • Legge 24.11.1981, n. 689.

 

Ultimo aggiornamento
Venerdì 6 Settembre 2024, ore 13:01