Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Incarico
Dirigente in Posizione di Staff
Dato non disponibile
Nome ufficio
N.O.T.
Descrizione
Nucleo Operativo Tossicodipendenze
Addetto
: Funzionario assistente sociale: dott.ssa Marta BARELLA Tel.: 02.77584952 - indirizzo di posta elettronica: marta.barella@interno.it Funzionario assistente sociale: dott.ssa Sara DELNEGRO Tel.: 02.77584951 - indirizzo di posta elettronica: sara.delnegro@interno.it Funzionario assistente sociale: dott.ssa Elisa SONCIN Tel.: 02.77584534 - indirizzo di posta elettronica: elisa.soncin@interno.it Assistente Amministrativo: Sig. Luca MAGHERINI Tel.: 02.77584953 - indirizzo di posta elettronica: luca.magherini@interno.it _
Ubicazione dell'ufficio
Corso Monforte, 31 - Secondo Piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

A CHI É RIVOLTO IL SERVIZIO

Ai sensi del D.P.R. 309/90 e successive modifiche, il Prefetto è competente ad applicare una o più sanzioni amministrative alle persone che sono state trovate in possesso di sostanze stupefacenti per uso personale.

La sostanza sequestrata al trasgressore è sottoposta agli esami tossicologici per accertare la quantità e la qualità della stessa.

Il procedimento amministrativo è attivato in Prefettura a seguito di una segnalazione da parte degli Organi di Pubblica Sicurezza che hanno accertato e contestato al trasgressore l'illecito amministrativo.

Entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione della violazione l'interessato può presentare al Prefetto scritti o memorie difensive .

DI COSA SI OCCUPA L'UFFICIO NOT

Presso la Prefettura - U.T.G. è costituito il Nucleo Operativo Tossicodipendenze (N.O.T.), formato da personale amministrativo e da Funzionari Assistenti Sociali, che fungono da delegati del Prefetto.

Le persone segnalate per articolo 75 del D.P.R. 309/90, cioè per uso personale di sostanze stupefacenti illegali, vengono convocate per un colloquio, che avviene con gli assistenti sociali dell'Ufficio N.O.T.

Nel colloquio vengono date informazioni sul procedimento in corso e sulle conseguenze amministrative a cui va incontro la persona segnalata. Viene altresì valutata la possibilità di seguire un programma terapeutico educativo/informativo o socio-riabilitativo , in collaborazione con i Servizi Territoriali competenti.

La convocazione al colloquio avviene con apposita ordinanza tramite raccomandata al domicilio eletto e comunicato alle Forze dell'Ordine al momento della contestazione immediata della violazione dell'articolo 75.

I segnalati minorenni devono essere accompagnati al colloquio da almeno un esercente la potestà genitoriale.

Nel caso di impossibilità a presentarsi al colloquio è indispensabile giustificare l'assenza con adeguata documentazione attestante la natura dell'impedimento. A chi non si presenta a colloquio, senza giustificazione, si applicano automaticamente le sanzioni amministrative previste dalla legge.

LE SANZIONI AMMINISTRATIVE

Nel caso di prima segnalazione e solo per uso di sostanze di tipo leggero (hashish, marijuana), il Prefetto può archiviare il procedimento con un formale invito a non fare più uso di sostanze stupefacenti.

Il possesso di sostanza stupefacente per uso personale non è reato, ma è sanzionato in via amministrativa con la sospensione o il divieto di ottenere uno o più documenti fra:

  • patente/patentino di guida;
  • porto d'armi;
  • passaporto e carta d'identità a fini di espatrio;
  • permesso di soggiorno per motivi di turismo per gli stranieri.

La durata della sanzione può variare da due mesi a un anno, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle I e III previste dall'articolo 14 (cd. droghe pesanti), e da uno a tre mesi, se si tratta di sostanze stupefacenti o psicotrope comprese nelle tabelle II e IV previste dallo stesso articolo (droghe leggere).

Se al momento della contestazione, la persona segnalata ha la diretta ed immediata disponibilità di veicoli a motore, gli Organi di Polizia procedono all'immediato ritiro della patente di guida per trenta giorni; nel caso di motociclo o ciclomotore, viene ritirato anche il certificato di idoneità tecnica; il mezzo viene sottoposto a fermo amministrativo sempre per trenta giorni.

La restituzione del documento di guida ritirato viene effettuata direttamente presso i comandi di Polizia Locale, competenti per territorio di residenza del segnalato o dall'Organo che ha effettuato il sequestro, decorsi 30 giorni dalla data della contestazione, direttamente all'interessato o da un suo incaricato opportunamente delegato.

RIFERIMENTI NORMATIVI
  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 26 giugno 1990, n. 162
  • D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (artt. 75, 105, 121, 122 e 127)
  • Legge 21 febbraio 2006, n. 49;
  • Legge 16 maggio 2014, n. 79;
  • Decreto 12 luglio 1990, n. 186;
  • D.P.R. 5 giugno, n. 171;
  • Legge 18 febbraio 1999, n. 45;
  • D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 e ss.mm.
Ultimo aggiornamento
Domenica 23 Giugno 2024, ore 22:43
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