Istituti di investigazione privata

Licenza per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati

Ufficio competente: Area 1 - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale

Dirigente: Viceprefetto Dott.ssa Francesca D`ALESSANDRO
Email: francesca.dalessandro@interno.it

Responsabile del procedimento: Sig. Fabrizio CIROCCO - Funzionario amministrativo
Addetto: Sig. Fausto D’UVA CIFELLI - Assistente Amministrativo
Orari di ricevimento: Dal Lunedì al Venerdì dalle 11:00 alle 13:00
Ubicazione dell'Ufficio: 2° Piano - Stanza n. 34


Email dell'ufficio: fabrizio.cirocco@interno.it  fausto.duvacifelli@interno.it 

Telefono: 0874/406455 

Indirizzo P.E.C .: sicurezza.prefcb@pec.interno.it

 

Il Prefetto concede la licenza, di validità triennale, per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali nel settore commerciale.

L'esercizio delle attività in parola è assentito a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti sul territorio italiano, ovvero delle direttive comunitarie recepite dall'Ordinamento nazionale ed oggetto di automatica vigenza o conseguente legiferazione. In ogni caso, la licenza non può essere concessa se la natura delle operazioni da autorizzare comporterebbe l'esercizio di pubbliche funzioni, queste ultime demandate esclusivamente agli Organi di Polizia Istituzionali e alla Magistratura inquirente.

Le attività della investigazione privata sono esattamente individuate dalla vigente normativa e consistono:

  • nell'attività d'indagine in ambito privato, volta alla ricerca ed alla individuazione di informazioni richieste dal privato cittadino, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possono riguardare, tra l'altro, gli ambiti familiare, matrimoniale, patrimoniale e la ricerca di persone scomparse;
  • nell'attività d'indagine in ambito aziendale, richiesta dal titolare d'azienda ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati, o da enti giuridici pubblici e privati, volta a risolvere questioni afferenti la propria attività aziendale, richiesta anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, che possano riguardare, tra l'altro: azioni illecite da parte del prestatore di lavoro, infedeltà professionale, tutela del patrimonio scientifico e tecnologico, tutela dei marchi e brevetti, concorrenza sleale, contraffazione di prodotti;
  • nell'attività d'indagine in ambito commerciale, richiesta dal titolare dell'esercizio commerciale, ovvero dal legale rappresentante o da procuratori speciali a ciò delegati, volta all'individuazione ed all'accertamento delle cause che determinano, anche a livello contabile, gli ammanchi e le differenze inventariali nel settore commerciale, anche mediante la raccolta di informazioni reperite direttamente presso i locali dei committenti;
  • nell'attività d'indagine in ambito assicurativo, richiesta dagli aventi diritto, privati e/o società di assicurazioni, anche per la tutela di un diritto in sede giudiziaria, in materia di: dinamica dei sinistri, responsabilità professionale, risarcimenti sul lavoro, contrasto dei tentativi di frode in danno delle società di assicurazioni;
  • nell'attività d'indagine difensiva, volta all'individuazione di elementi probatori da far valere nell'ambito del processo penale, ai sensi degli artt. 222 delle norme di coordinamento del Codice di Procedura Penale e 327 - bis del medesimo Codice;
  • nelle attività previste da leggi speciali o decreti ministeriali, caratterizzate dalla presenza stabile di personale dipendente presso i locali del committente. 
  • nell'attività di informazioni commerciali, attività investigativa richiesta da privati o da enti giuridici pubblici e privati per la raccolta, analisi, elaborazione, valutazione e stima di dati economici, finanziari, creditizi, patrimoniali, industriali, produttivi, imprenditoriali e professionali delle imprese individuali, delle società, anche di persone, delle persone giuridiche, enti o associazioni, nonché delle persone fisiche, nel rispetto della vigente normativa, nazionale e comunitaria, in materia di tutela della privacy.

Non vi è un limite territoriale stabilito per l'effettuazione dei servizi indicati che, sussistendo i requisiti soggettivi di affidabilità e di capacità tecnica dei richiedenti e dei soggetti dai medesimi richiedenti nominati preposti, ovvero, a qualsiasi titolo in sua vece responsabili di unità operativa o di settore, oppure degli investigatori privati o informatori commerciali dipendenti, e la occorrente disponibilità di mezzi finanziari, logistici e tecnici, possono essere esercitati, in tutto o in parte, sull'intero Territorio Nazionale.

L'istanza, validata da una marca da bollo da € 16,00, per l'ottenimento della licenza per prestare opera di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali nel settore commerciale, deve essere prodotta al Prefetto competente per la provincia nella quale il richiedente - il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante, ove trattasi di società - intende stabilire la sede principale dell'attività che, generalmente, corrisponde alla sede legale dell'impresa.

L'istanza deve essere corredata dal progetto organizzativo e tecnico - operativo ( progetto d'impresa) - che è parte integrante dell'istanza volta alla concessione della licenza e concorre alla valutazione del possesso, da parte del richiedente, della capacità tecnica necessaria all'esercizio delle attività di investigazione privata richieste - che deve dettagliatamente illustrare: a)il luogo ove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, ovvero il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'istituto e dove è detenuto o sono detenuti il registro o i registri giornalieri delle operazioni d'investigazione esercitate, questi ultimi elaborati anche su supporto informatico non modificabile.

A tale riguardo, si rappresenta che la sede principale di un istituto d'investigazione, a fare data dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56, che ha modificato ed integrato il decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, può essere attivata anche presso il domicilio del titolare della licenza; b) le eventuali sedi secondarie, con descrizione delle sedi stesse; c) i requisiti d'impresa ( forma societaria, denominazione sociale, rappresentati legali etc.) e del richiedente la licenza; d) la tipologia dei servizi che si intendono svolgere; e) il personale che si intende eventualmente impiegare, distinguendo tra: investigatori/informatori commerciali autorizzati dipendenti e collaboratori, specificando per questi ultimi la tipologia di regime contrattuale ( lavoro subordinato, contratto a progetto etc.); f) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto e per l'assolvimento degli oneri di legge che, a fare data dalla pubblicazione del decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56, che ha modificato ed integrato il decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, si ritiene sussistente all'atto dell' avvenuta costituzione, da parte del titolare della licenza, della cauzione a fronte degli obblighi assunti nell'esercizio delle attività d'investigazione esercitate; g) la dotazione di tecnologie ed attrezzature per lo svolgimento dei servizi ( server, computer, fax, software, sistemi di sicurezza informatica.

L'istanza in parola deve obbligatoriamente contenere: 1) l'indicazione dei soggetti per i quali la licenza è rilasciata e degli altri soggetti, se esistenti, provvisti di poteri di direzione, amministrazione e gestione conferiti dal titolare nell'ambito del nascente istituto, ovvero degli investigatori privati o degli informatori commerciali dipendenti; 2) la composizione organizzativa e l'assetto proprietario dell'istituto, con l'indicazione, se sussistenti, dei rapporti di controllo attivi e passivi e delle eventuali partecipazioni in altri istituti;3) l'indicazione dei servizi di investigazione che si intendono esercitare; 4)l'indicazione dell'ambito territoriale, anche in province o regioni diverse, in cui l'istituto intende svolgere la propria attività, precisando la sede legale, nonché la sede o le sedi operative, qualora non corrispondenti, ovvero la sede o le sedi secondarie, se esistenti; 5) l'indicazione del tempo, non superiore a sei mesi, necessario per l'attivazione dell'istituto. Inoltre, alla domanda, va anche allegata la bozza del Regolamento tecnico dei servizi.

Le caratteristiche del progetto tecnico organizzativo ed i requisiti minimi di qualità ai quali devono conformarsi gli istituti d'investigazione privata e quelli d'informazioni commerciali sono rapportati alle tipologie di attività che si intendono svolgere e per le quali la licenza è richiesta, sulla base delle seguenti classificazioni:

  • a)investigatore privato titolare d'istituto;
  • b)informatore commerciale titolare d'istituto;
  • c)investigatore dipendente;
  • d)informatore dipendente  

a)Investigatore privato titolare d'istituto: Per l'ottenimento dell'autorizzazione in parola, è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti titoli d'istruzione e formativi:1) la laurea, almeno triennale, in giurisprudenza, ovvero in psicologia a indirizzo forense, in sociologia, in scienze politiche, in scienze dell'investigazione, in economia; 2) aver svolto, con profitto, un periodo di pratica, per almeno tre anni, presso un investigatore privato, autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro dipendente e con esito positivo espressamente attestato dall'investigatore medesimo; 3) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private, organizzato da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalla Regioni e accreditati presso il Ministero dell'Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero, in alternativa, aver svolto documentata attività in seno a reparti investigativi delle Forze di Polizia per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni;

b)Informatore commerciale titolare d'istituto: Per l'ottenimento dell'autorizzazione in parola, è necessario che i richiedenti siano in possesso dei seguenti titoli d'istruzione e formativi: 1) la laurea, almeno triennale, in giurisprudenza, in economia, in scienze politiche o corsi di laurea equiparati, ovvero, in alternativa, essere iscritti nel Registro delle Imprese in qualità di titolari di impresa individuale o amministratore di società di capitali o di persone da almeno tre anni negli ultimi cinque anni;

c)Investigatore dipendente: L'investigatore privato dipendente deve essere in possesso dei seguenti titoli d'istruzione e formativi: 1) il diploma di scuola media superiore; 2)aver svolto, con profitto, un periodo di pratica, per almeno un triennio, in qualità di collaboratore investigativo per lo svolgimento di indagini elementari ( osservazione statica e dinamica - cd. pedinamento - anche a mezzo di strumenti elettronici, riprese video/ fotografiche, sopralluoghi, raccolta di informazioni estratte da documenti di libero accesso anche in pubblici registri e interviste a persone anche a mezzo di conversazioni telefoniche, informazioni su stati o condizioni personali di natura generalmente riservata) presso un investigatore privato titolare d'istituto, autorizzato in ambito civile da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro di almeno 80 ore mensili e con esito favorevole espressamente attestato dall'investigatore medesimo; 2) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di investigazioni private ad indirizzo civile, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero, in alternativa, aver svolto documentata attività d'indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di Polizia, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni;

d)Informatore dipendente; L'informatore commerciale dipendente deve essere in possesso dei seguenti titoli d'istruzione e formativi: 1) il diploma di scuola media superiore; 2)aver svolto, con profitto, un periodo di pratica, per almeno un triennio, presso un informatore commerciale autorizzato da almeno cinque anni, in costanza di rapporto di lavoro e con esito positivo espressamente attestato dallo stesso informatore; 3) aver partecipato a corsi di perfezionamento teorico-pratico in materia di informazioni commerciali, organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionali riconosciuti dalle Regioni e accreditati presso il Ministero dell'interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza, secondo le procedure da questo individuate, ovvero, in alternativa, aver svolto documentata attività d'indagine in seno ai reparti investigativi delle Forze di Polizia, con specifico riferimento a reati in materia finanziaria, per un periodo non inferiore a cinque anni e aver lasciato il servizio, senza demerito, da non più di quattro anni. 

I soggetti richiedenti non devono aver riportato condanne per delitti non colposi, ovvero non essere o essere stati sottoposti a misure di prevenzione, non devono aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello stato o contro l'ordine pubblico, contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina estorsione, per violenza o resistenza all'Autorità.

Inoltre, gli interessati debbono essere idonei a contrarre direttamente obbligazioni, senza necessità di assistenza o rappresentanza, non essere civilmente interdetti o inabilitati o condannati in stato d''interdizione legale; non devono aver esercitato in passato taluna delle attività di investigazione privata o di informazioni commerciali in assenza della prescritta licenza; non risulti sia stata esercitata nei loro confronti l'azione penale ( apertura di un procedimento penale) per i reati di associazione per delinquere, riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di schiavi, associazione di tipo mafioso e sequestro di persona a scopo di estorsione. 

Inoltre, nell'iter istruttorio propedeutico al rilascio dell'autorizzazione, l'Amministrazione concedente deve accertare che non sussistano gravi motivi di ordine e sicurezza pubblica che impediscano di assentire la licenza, ovvero il concreto pericolo di infiltrazioni ambientali tali da condizionare la corretta gestione o amministrazione del nascente istituto.

In sede di valutazione dell'istanza prodotta, l'accertamento della sussistenza dei requisiti morali e di capacità ad obbligarsi che precedono, oltre che della capacità tecnica posseduta, viene esteso anche agli altri soggetti provvisti di poteri di direzione, amministrazione o gestione, anche parziali, se esistenti, indicati nell'istanza medesima, agli investigatori ed agli informatori commerciali dipendenti nonché, ove trattasi di società, ai soci della compagine societaria, anche in relazione ai mandati o alle funzioni societarie ad essi affidati.

A tale ultimo riguardo, si rappresenta che rientra negli accertamenti propedeutici al rilascio della licenza in narrativa anche la valutazione della pregressa condotta imprenditoriale e commerciale dell'impresa, ovvero del titolare, degli altri soggetti muniti di legale rappresentanza, dei componenti del consiglio di amministrazione o dei soci accomandatari che: non devono aver rappresentato, rivestito cariche e accettato mandati in una società fallita o sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o che sia, all'atto della domanda, sottoposta ad amministrazione controllata; non essersi avvalsi dei piani di emersione individuale, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione (decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266); non aver commesso accertate gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e di ogni altro obbligo derivante da rapporti di lavoro; essere in regola con gli adempimenti tributari, fatta salva la dimostrazione di avere le necessarie disponibilità finanziarie per far fronte al pregresso mancato adempimento di versare i tributi dovuti.

I cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea possono conseguire la licenza per esercitare le attività di investigazione, ricerche e raccolta d'informazioni per conto di privati, ivi comprese quelle relative agli ammanchi di merce e alle differenze inventariali nel settore commerciale, alle stesse condizioni previste per i cittadini italiani.

Riferimenti normativi:

-artt.8, 9,10,11,16, 17, 17bis, 17ter,17quater, 17quinquies e 17 sexies del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-artt. da 133 a 141 del R.D. 18 giugno 1931, n. 773;

-art.4 del decreto legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito in legge 6 giugno 2008, n. 101;

-artt.230 e 254 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635;

-artt. da 249 a 259 del Regolamento di esecuzione del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, come successivamente modificato e integrato dal decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 2008, n. 153;

-decreto del Ministro dell'Interno del 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-allegati "A" "B",G,"H" e "F2" al decreto del Ministro dell'Interno 1°dicembre 2010, n. 269, come modificato ed integrato dal decreto del Ministro dell'Interno 25 febbraio 2015, n. 56;

-articoli 75 e 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;

-art.38 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni;

-decreto del Presidente della Repubblica 7 dicembre 1995, n. 581 e successive modificazioni;

-decreto legge 25 settembre 2002, n. 2010, convertito in legge 22 novembre 2002, n.266;

-legge 5 maggio 1990, n.46;

-decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37;

-decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271:

-legge 7 dicembre 2000, n. 397;

-decreto legislativo 18 febbraio 2015, n.7

.-artt. 416, sesto comma, 416bis, 600, 601, 602 e 630 del codice penale;

-art.6, comma primo, Lettera b) e 16, comma secondo, della legge 11 agosto 2003, n. 228;

-artt. 51,comma 3 bis, del codice di procedura penale;

-art. 327bis del codice di procedura penale;

-decreto del Ministro dell'interno 4 giugno 2014, n. 115;

-decreto legge 9 febbraio 2012, n. 5;

-Circolare del Ministero dell'Interno n.557/PAS/2731/10089.D (1) del 29.02.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/6678/10089.D.A.(1) del 23.06.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/15403.10089. D(1)REG. del 15.12.2008;

-Circolare del Ministero dell'Interno n. 557/PAS/4935.10089.D(1) REG. del 24.03.2011.

 

  • Schema istanza per il rilascio della licenza per gestire un istituto di investigazione privata (VEDI ALLEGATI)
     


Data pubblicazione il 13/11/2017
 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 1 Luglio 2024, ore 12:07