Coloro che intendono eseguire attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell’art. 5 del d. m. 01.12.2010, n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza.


La licenza ha validità triennale.   

 

Requisiti del richiedente:

  • Requisiti morali: l’informatore commerciale nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).

 

  • Requisiti professionali: l’informatore commerciale titolare di istituto, ai sensi dell’allegato G del D. M. 01.12.2010, n. 269, deve:
    • essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree:
      • giurisprudenza
      • economia
      • scienze politiche
      • scienze bancarie
      • scienze dell’investigazione
      • o corsi di laurea equipollenti

         

    • oppure, in alternativa:
      • essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.

 

Documentazione da produrre:

  • istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
  • progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del d.m. 01.12.2010, n.269;
  • autocertificazione;
  • dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269;
  • dichiarazione sostitutiva relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto;
  • duplice copia della tabella delle operazioni che si intendono effettuare, con l’indicazione delle rispettive tariffe. 

  

Il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall’art.137 T.U.L.P.S. da calcolarsi in base ai parametri indicati nell’allegato F2 del d.m. 01.12.2010, n.269. 

Ultimo aggiornamento
Lunedì 3 Giugno 2024, ore 07:51
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