Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Potenza
Coloro che intendono eseguire attività di raccolta di informazioni commerciali, così come definita ai sensi dell’art. 5 del d. m. 01.12.2010, n. 269, devono chiedere al Prefetto il rilascio di apposita licenza.
La licenza ha validità triennale.
Requisiti del richiedente:
- Requisiti morali: l’informatore commerciale nonché gli amministratori e i soggetti che compongono la compagine societaria devono possedere i requisiti richiesti dalla legislazione di pubblica sicurezza (artt.11, 134 del R.D. 18.06.1931, n.773 e succ. mod. – Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (T.U.L.P.S.) e art.257 – quater del R.D. 06.05.1940, n. 635 e succ. mod. – Regolamento per l’esecuzione del T.U.L.P.S.).
- Requisiti professionali: l’informatore commerciale titolare di istituto, ai sensi dell’allegato G del D. M. 01.12.2010, n. 269, deve:
- essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree:
- giurisprudenza
- economia
- scienze politiche
- scienze bancarie
- scienze dell’investigazione
-
o corsi di laurea equipollenti
- oppure, in alternativa:
- essere stato iscritto al Registro Imprese, per attività classificate ai codici ATECO 63.11.1, 63.11.11 e 63.11.19 (Elaborazione dati – elaborazione elettronica dei dati contabili – altre elaborazioni elettroniche di dati), 63.11.2 e 63.11.20 (Gestione data base – attività delle banche dati), 82.91.1 e 82.91.10 (Attività di agenzie di recupero crediti), 82.91.2 e 82.91.20 (agenzie di informazioni commerciali), in qualità di titolare di impresa individuale o amministratore in società di capitale o di persone, per almeno tre anni negli ultimi cinque anni.
- essere in possesso di laurea almeno triennale in una delle seguenti aree:
Documentazione da produrre:
- istanza per il rilascio della licenza, in bollo da € 16,00;
- progetto organizzativo redatto secondo le indicazioni dell’allegato H del d.m. 01.12.2010, n.269;
- autocertificazione;
- dichiarazione attestante il possesso dei requisiti professionali minimi e di capacità tecnica indicati nell’allegato G del d.m. 01.12.2010, n.269;
- dichiarazione sostitutiva relativa all’organizzazione e all’assetto proprietario dell’istituto;
- duplice copia della tabella delle operazioni che si intendono effettuare, con l’indicazione delle rispettive tariffe.
Il rilascio della licenza per la gestione di un istituto di investigazioni private è subordinato alla prestazione della cauzione prevista dall’art.137 T.U.L.P.S. da calcolarsi in base ai parametri indicati nell’allegato F2 del d.m. 01.12.2010, n.269.
Riferimenti normativi
Artt.134, 135, 136, 137, 139 del R.D. 18.06.1931, n.773, e succ. mod. (Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza – T.U.L.P.S.)
Artt. da 257 a 260 quater del R.D.06.05.1940, n.635 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.);
D. M. 01.12.2010, n. 269 (Regolamento recante i requisiti minimi di qualità degli istituti e dei servizi di vigilanza privata ed investigazione e di professionalità e ca…
Ultimo aggiornamento
Lunedì 3 Giugno 2024, ore 07:51
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