Persone giuridiche
Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato nazionale ed internazionale acquistano personalità giuridica iscrivendosi al Registro delle Persone Giuridiche Private
Dirigente reggente: Viceprefetto aggiunto Dott.ssa Laura Mattiucci
Ubicazione dell'Ufficio: Via Stendhal n°1 - Roma, 1° piano stanze 21-22
Orario di apertura al pubblico:
Martedì dalle 09:00 alle 12:00 e Giovedì dalle 09:00 alle 12:00 (solo su appuntamento tramite il servizio di prenotazioni on line raggiungibile dal seguente link: https://prenotazioni.utgroma.it/ )
Telefono: 06 67295110 / 5111 / 5009
Indirizzo per la corrispondenza:
1) Prefettura di Roma - Area IV Quater Ufficio Registro Persone Giuridiche, Via IV Novembre 119/A - 00187 Roma;
2) P.E.C.:- protocollo.prefrm@pec.interno.it;
- personegiuridicheprivate.prefrm@pec.interno.it.
Le Associazioni, Fondazioni e le altre Istituzioni di carattere privato , operanti in ambito nazionale interregionale ed internazionale, acquisiscono la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro delle persone giuridiche private istituito presso le Prefetture ai sensi del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361.
Il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie di competenza regionale e le cui finalità si esauriscono nell'ambito del territorio regionale è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la stessa regione.
Con il riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato, l'ente acquisisce l'autonomia patrimoniale perfetta, con conseguente rispondenza del solo patrimonio sociale delle obbligazioni che fanno capo alla persona giuridica.
La domanda per il riconoscimento di una persona giuridica, sottoscritta dal fondatore ovvero da coloro ai quali è conferita la rappresentanza dell'ente, è presentata alla Prefettura nella cui Provincia è stabilita la sede dell'ente .
Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico o diversi da quello cattolico si veda l'apposita sezione- http://www1.prefettura.it/roma/contenuti/Enti_di_culto-47495.htm .
Le Associazioni e le Fondazioni costituite all'estero devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.
Ai sensi del combinato disposto dell'art. 16 del C.C. e degli artt. 1 e 4 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, l'atto costitutivo e lo statuto dell'associazione o della fondazione devono contenere, tra le altre cose, l'indicazione dello scopo, che deve essere possibile e lecito, e del patrimonio, che deve risultare adeguato alla realizzazione di quest'ultimo.
Con determinazione del Prefetto di Roma, tenuto conto della differenza strutturale che intercorre tra associazioni e fondazioni, per la valutazione sulla idoneità e adeguatezza del patrimonio ai fini del riconoscimento della personalità giuridica ed in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi, è richiesto il possesso di un fondo di dotazione patrimoniale minimo pari a:
- euro 40.000,00 (quarantamila) per le associazioni;
- euro 100.000,00 (centomila) per le fondazioni.
Come da circolare ministeriale 23 febbraio 2001, prot. n. M/5501/30 "la valutazione della consistenza patrimoniale dell'ente, dovrà essere effettuata considerando la dotazione attuale e reale e non facendo affidamento su conferimenti futuri ed eventuali , giacché l'attribuzione della personalità giuridica, per l'immediatezza dei suoi effetti, non può che fondarsi su elementi la cui esistenza e disponibilità siano assolutamente certe, al fine di garantire il perseguimento degli scopi e i terzi sotto il profilo della responsabilità civile per le obbligazioni assunte (artt. 2740 e 2910 C.C.)" .
Gli importi indicati rappresentano il requisito patrimoniale minimo ma non necessariamente sufficiente per poter richiedere il riconoscimento giuridico che è subordinato ad una valutazione caso per caso effettuata da questa Prefettura in considerazione delle finalità perseguite dall'Ente e della necessaria garanzia dei terzi, facendo salva, in ogni caso, la facoltà di richiedere l'integrazione del patrimonio in relazione ai summenzionati criteri valutativi.
Almeno un terzo del fondo patrimoniale minino sopraindicato dovrà costituire il Fondo di garanzia indisponibile e vincolato a garanzia dei terzi e precisamente, per le Associazioni euro 14.000,00 (quattordicimila) e per le Fondazioni euro 30.000,00 (trentamila). Tale fondo dovrà essere previsto nello stato patrimoniale del bilancio con specifica menzione e dovrà essere istituito (se non già indicato all'atto di costituzione dell'ente) con apposita deliberazione dell'organo decisionale che ne precisi l'importo e ne dichiari l'indisponibilità per le esigenze gestionali.
Il fondo di dotazione iniziale dovrà essere dimostrato da idonea documentazione:
- certificazione bancaria comprovante l'esistenza in capo all'ente stesso di un patrimonio mobiliare (la cui consistenza dovrà essere di almeno la metà della predetta dotazione);
- perizia giurata di parte o relazione di stima effettuata da un professionista per gli eventuali beni immobili, beni mobili registrati o altri beni mobili quali quelli artistici e museali.
Come da circolare ministeriale del 23 febbraio 2001, prot. n. M/5501/30, è necessario, altresì, che tra gli organi sociali dell'ente sia prevista la presenza dell'organo di revisione contabile i cui componenti siano dotati di adeguata professionalità (iscrizione nel Registro dei Revisori Legali del Revisore Unico o di almeno un membro del Collegio dei Revisori).
TIPOLOGIE DI PROCEDIMENTO :
1) Iscrizione nel Registro e acquisto della personalità giuridica;
2) Approvazione delle modificazioni dell'atto costitutivo e dello statuto, trasferimento della sede ed istituzione di sedi secondarie;
3) Rilascio di certificati attestanti l'iscrizione degli enti nel registro delle persone giuridiche nonché la qualità di legale rappresentante;
4) Iscrizione di variazione dei componenti degli organi direttivi;
5) Estinzione e cancellazione dal Registro;
6) Presa d'atto delle persone giuridiche straniere che operano in Italia o che hanno in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività.
1) ISCRIZIONE NEL REGISTRO E ACQUISTO DELLA PERSONALITA' GIURIDICA
Il rappresentante legale dell'ente che aspiri ad ottenere la personalità giuridica dovrà inoltrare una istanza intesa a conseguire l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, ex D.P.R. n. 361/2000, al Prefetto della provincia ove l'ente ha la propria sede legale.
Alla domanda dovrà essere allegata la seguente documentazione:
- Due copie , di cui una autentica in bollo (fatte salve le esenzioni di legge), dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
- Una relazione illustrativa sull'attività svolta e/o su quella che si intenderà svolgere, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante;
- Una relazione sulla situazione economico-finanziaria dell'ente, corredata da una perizia giurata di parte qualora l'ente sia in possesso di beni immobili, nonché da una certificazione bancaria comprovante l'esistenza, in capo all'ente stesso, di un patrimonio mobiliare;
- Copia dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi , sottoscritti dagli organi preposti, approvati nell'ultimo triennio o nel periodo intercorrente tra la costituzione e la richiesta di riconoscimento;
- Codice fiscale attribuito all'ente dall'agenzia delle entrate;
- Elenco , completo di dati anagrafici, dei componenti degli organi direttivi dell'ente ed indicazione del numero dei soci (nel caso si tratti di associazione), sottoscritto dal legale rappresentante;
- Autocertificazione , ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla inesistenza , in capo ai componenti di cui al punto 6, ai revisori dei conti, compreso il presidente del collegio dei revisori dei conti, e ai componenti dell'organo di controllo, di condanne penali e di provvedimenti in materia di applicazione di misure di prevenzione . I revisori dei conti dovranno autocertificare anche la propria iscrizione al relativo albo professionale;
- Documentazione comprovante l'effettiva disponibilità della sede legale (contratto di affitto, comodato d'uso ecc.).
2) APPROVAZIONE DELLE MODIFICHE DELLO STATUTO E DELL'ATTO COSTITUTIVO, TRASFERIMENTO SEDE ED ISTITUZIONE DI SEDI SECONDARIE
- Ai sensi dell'art. 2 D.P.R. 361/2000 le modificazioni dello statuto e dell'atto costitutivo devono essere redatte secondo le modalità e i termini previsti per l'acquisto della personalità giuridica.
- Associazioni, Fondazioni e altri enti già iscritti nel Registro delle Persone Giuridiche presso la Prefettura possono presentare istanza di approvazione delle modifiche statutarie, per il tramite del legale rappresentante pro tempore , allegando la seguente documentazione (vedi modello 2):
- copia autenticata in carta libera del verbale , redatto per atto pubblico alla presenza di notaio, con cui sono state approvate dall'organo competente le modifiche di cui si richiede l'approvazione, con allegata copia in carta libera del nuovo statuto ;
- una relazione , debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, avente ad oggetto i motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie, cui allegare un prospetto articolo per articolo delle modifiche in questione;
- copia dell'atto costitutivo e dello statuto vigente al momento di presentazione dell'istanza;
- una relazione patrimoniale ed economico-finanziaria dell'Ente, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di approvazione delle modifiche;
- una relazione sull'attività complessivamente svolta nell'ultimo triennio o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche, debitamente sottoscritta dal legale rappresentante.
- Nel caso in cui nello statuto sia indicato l'indirizzo della sede , anche se la nuova sede è ubicata nello stesso Comune, è necessaria una modifica statutaria: a tal fine, occorre presentare idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente, con allegata copia autenticata in carta libera dell'atto pubblico redatto da notaio da cui risulti la variazione della sede legale dell'Ente in statuto.
- Nel caso in cui nello Statuto sia indicato solo il Comune ove l'Ente ha sede legale e il trasferimento avvenga nell'ambito territoriale del medesimo Comune, occorre produrre idonea domanda sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente con allegato estratto notarile del verbale dell'organo che ha deliberato la modifica.
L'istituzione di sedi secondarie va comunicata alla Prefettura con nota sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente.
3) RILASCIO DI CERTIFICATI ATTESTANTI L'ISCRIZIONE DEGLI ENTI NEL REGISTRO DELLE PERSONE GIURIDICHE NONCHÉ LA QUALITÀ DI LEGALE RAPPRESENTANTE
Il Registro prefettizio può essere esaminato da chiunque ne faccia richiesta. I relativi estratti e certificati saranno rilasciati dalla Prefettura previa istanza (vedi modello 4), accompagnata da una marca da bollo da euro 16,00, da consegnare all'atto del ritiro del certificato; inoltre, per ciascun certificato rilasciato sarà esatta una marca da bollo di pari importo. Sono salve le esenzioni per ONLUS e gli Enti di Volontariato.
La consegna dei certificati avviene previo appuntamento on line, accedendo al relativo servizio di prenotazione - https://prenotazioni.utgroma.it/ .
4) ISCRIZIONE DI VARIAZIONE DEI COMPONENTI DEGLI ORGANI DIRETTIVI
Al fine di conseguire l'iscrizione nel Registro dei componenti degli organi direttivi dell'Ente è necessario presentare domanda alla Prefettura producendo la seguente documentazione:
- copia autentica in carta libera della deliberazione o del provvedimento con i quali sono stati nominati i predetti componenti;
- autocertificazione da parte dei nuovi componenti degli organi direttivi, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, sulla inesistenza a loro carico di condanne penali;
5) ESTINZIONE E CANCELLAZIONE DAL REGISTRO
Ai fini dell'estinzione/scioglimento e della conseguente cancellazione dal Registro delle Persone Giuridiche è necessario chiedere l'iscrizione dell'avvio della procedura di liquidazione presentando la seguente documentazione:
- copia autentica del verbale , redatto in forma di atto pubblico, di estinzione/scioglimento dal quale si rileva la volontà di estinguere l'Ente e l'eventuale destinazione del rimanente patrimonio ad ente avente fini analoghi;
- copia dell'ultimo bilancio consuntivo approvato e/o bilancio alla data più prossima alla delibera di scioglimento e relazione illustrativa delle motivazioni che hanno condotto allo scioglimento.
Si ricorda che il procedimento di scioglimento è regolato dagli artt. 11 e ss. delle Disposizioni di Attuazione del Codice Civile.
6) PRESA D'ATTO DELLE PERSONE GIURIDICHE STRANIERE CHE OPERANO IN ITALIA O CHE HANNO IN ITALIA LA SEDE DELL'AMMINISTRAZIONE O L'OGGETTO PRINCIPALE DELLA LORO ATTIVITÀ (ART. 16 DELLE PRELEGGI C.C.)
Il legale rappresentate dell'ente è tenuto a presentare alla Prefettura la seguente documentazione:
- atto costitutivo dell'ente straniero;
- delibera dell'ente straniero relativa all'apertura della sede operativa in Italia ed alla nomina del rappresentante legale in Italia;
- certificazione comprovante lo stato di persona giuridica rilasciato dall'autorità competente dello Stato straniero di provenienza;
- copia del certificato di acquisto o locazione relativo alla sede legale;
- copia di un documento in corso di validità del legale rappresentante.
Tutti i documenti formati all'estero devono essere debitamente legalizzati e muniti di traduzione in italiano, anch'essa legalizzata.
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Le suddette istanze possono essere inviate:
-mediante posta elettronica certificata (PEC): protocollo.prefrm@pec.interno.it o personegiuridicheprivate.prefrm@pec.interno.it;
- a mezzo raccomandata A.R. al seguente indirizzo Prefettura U.T.G. di Roma, Area IV quater, via IV Novembre 119/A, - 00187 Roma;
- oppure consegnate a mano all'Ufficio Protocollo della Prefettura di Roma sito in via Santa Eufemia n. 23 (via laterale della sede centrale della Prefettura in Via Quattro Novembre 119/A), aperto tutti i giorni feriali dalle ore 08,30 alle ore 13,30.
ATTENZIONE : la trasmissione in formato elettronico di atti pubblici e formati da notaio (anche per estratto) è consentita solo nel caso in cui questi siano firmati digitalmente e rispettino le prescrizioni della normativa vigente ( art. 20 D.P.R. n. 82/2005).
In caso di atti in bollo, i relativi oneri devono essere assolti digitalmente, fornendone prova all'Ufficio.