Dirigente reggente: Viceprefetto dott.ssa Alessandra LECCISI
Email: alessandra.leccisi@interno.it
Telefono: 0667291
Indirizzo: Via IV Novembre 119/a, 00187
Ubicazione: quarto piano

PEC: rappresentantedellostato.prefrm@pec.interno.it

Ufficio del Rappresentante dello Stato e della Conferenza Permanente

Il Prefetto riveste due posizioni funzionali:
- rappresentante sul territorio del governo della Repubblica, garante dell’unità della Repubblica;
- rappresentante dello Stato come Prefetto del capoluogo di regione, organo di amministrazione generale.

Il Rappresentante dello Stato è una figura responsabile delle relazioni istituzionali con il sistema delle autonomie territoriali, coordinando ed agevolando il rapporto con la regione da parte delle altre strutture territoriali dello stato, comprese le altre prefetture, raccordando e facilitando il rapporto con gli enti territoriali locali (regione, province e comuni).
L’istituzione di questa figura è da ricondurre alla avvertita necessità di una ricomposizione del sistema reso complesso dalla frammentarietà di un crescente policentrismo istituzionale.
La presenza nell’ordinamento del Rappresentante dello Stato attesta la precisa volontà di orientare il sistema dei pubblici poteri verso un modello rispettoso dell’autonomia di tutti i soggetti istituzionali che compongono la repubblica.
E’ proprio l’unione personale tra le due figure di rappresentante dello stato che rende, poi, legittima l’esecuzione dei provvedimenti sostitutivi adottati dal consiglio dei ministri ai sensi dell’articolo 120, secondo comma della costituzione, mediante proprio l’avvalimento degli uffici territoriali del governo e degli altri uffici statali aventi sede nel territorio regionale.
Il decreto del presidente della repubblica del 3 aprile 2006 n. 180: “regolamento recante disposizioni in materia delle prefetture-uffici territoriali del governo, in attuazione dell’articolo 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999 n. 300, e successive modificazioni”, innova sostanzialmente l’ufficio territoriale del governo riconoscendo al prefetto il ruolo di coordinamento dell’attività amministrativa delle strutture periferiche dello stato. Tale provvedimento esalta la funzione di coordinamento dell’attività amministrativa statale e quello di garanzia della leale collaborazione di questa con gli enti locali, unitamente al riconoscimento del potere sostitutivo del prefetto nei confronti della pubblica amministrazione inadempiente.
La funzione di coordinamento si esplica mediante la conferenza permanente, organismo orientato alla coesione interistituzionale. La conferenza permanente diventa l’ambito nel quale vengono progettati, avviati e sviluppati i nuovi modelli di raccordo quali gli accordi di programma, le intese convenzionali per progetto, i protocolli, i contratti, i progetti di rete, i patti territoriali, i programmi integrati. L’ufficio territoriale del governo è diventato così il garante del raggiungimento dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali di tutti i cittadini sul territorio nazionale.
L’articolazione della Conferenza Permanente (art. 11 decreto legislativo n. 29/2004, commi 2,3 e 4), che coadiuva il prefetto del capoluogo di regione, è composta dai rappresentanti delle strutture periferiche regionali dello stato, con la possibilità di partecipazione dei rappresentanti delle regioni e degli enti locali o loro delegati.

E’ suddivisa in sezioni corrispondenti a quattro aree o settori organici di materie:
- amministrazione d’ordine;
- sviluppo economico ed attività produttive;
- territorio, ambiente ed infrastrutture;
- servizi alla persona ed alla comunità.
L’art. 4 del D.P.R. 180/2006 prevede che la conferenza permanente deliberi in ordine alle modalità del proprio funzionamento con l’adozione di un vero e proprio regolamento interno dell’organismo.

Riferimenti normativi:
Art. 11 Decreto legislativo n. 300 del 1999;
Legge costituzionale 18 ottobre 2001 n. 3;
Legge 5 giugno 2003 n. 131, attuativa della legge costituzionale 18/10/2001 n. 3;
Decreto legislativo n. 29/2004;
D.P.R. 3 aprile 2006 n. 180.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 6 Novembre 2024, ore 12:20