Enti o privati che intendano prestare opera di vigilanza e custodia di proprietà mobiliari o immobiliari devono chiedere al Prefetto il rilascio della licenza per l' esercizio dell'attività ai sensi degli artt. 134 T.U.L.P.S. e 256 bis del Regolamento di esecuzione TULPS.
Competente a rilasciare e rinnovare l'autorizzazione è il Prefetto della provincia ove è fissata la sede principale dell'Istituto di Vigilanza Privata.
Requisiti richiesti:
- cittadinanza italiana ovvero di paese appartenente all'Unione Europea;
- rappresentanza legale;
- diploma scuola media superiore;
- aver ricoperto documentate funzioni direttive nell'ambito di istituti di vigilanza privata con alle dipendenze almeno venti guardie giurate, per un periodo di almeno tre anni, o delle Forze dell'Ordine, con esperienza documentata nel settore della sicurezza privata, per un periodo di almeno cinque anni ed avere lasciato il servizio, senza demerito, da non meno di un anno e non più di quattro anni;
- ovvero aver conseguito master di livello universitario in materia di sicurezza privata che prevedano stage operativi presso istituti di vigilanza privata;
- per gli istituti che operano con livello dimensionale 4 e ambiti territoriali 4 e 5 almeno una figura tra il titolare della licenza, l'instintore e il direttore tecnico deve possedere il profilo professionale UNI 10459:1995 "Funzioni e profilo del professionista della security aziendale";
- buona condotta;
- non aver riportato condanne a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- non essere sottoposto all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- non aver riportato condanne per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico ovvero per delitti contro le persone commessi con violenza o per furto, rapina, estorsione , sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione o per violenza o resistenza all'Autorità;
- non risulti esercitata l'azione penale per uno dei reati previsti dall'art. 51 comma 3bis del c.p.p., ovvero formulata la proposta per l'applicazione di una misura di prevenzione;
- mancanza di provvedimenti interdittivi previsti dall'art. 10 della L. 31/05/1965 n.. 575;
- non aver rivestito alcuna delle cariche sopra precisate in una società che sia fallita ovvero che sia stata sottoposta a liquidazione coatta negli ultimi 5 anni o sia, all'atto della domanda sottoposta ad amministrazione controllata;
- avere la capacità di obbligarsi richiesta dalla legge (art. 134 T.U.L.P.S.) ed in particolare non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative previste dall'art. 38 del D. Lgs. 163/2006;
- dimostrare il rispetto degli obblighi contributivi a mezzo del documento unico di regolarità contributiva, nonché l'integrale rispetto degli obblighi derivanti dall'applicazione del contratto collettivo nazionale di categoria e della contrattazione territoriale di secondo livello. Tale ultimo obbligo può essere assolto mediante esibizione della certificazione del competente ente bilaterale nazionale;
- non essersi avvalso dei piani individuali di emersione di cui all'art.1, comma 14 del D.L. 25 settembre 2002 n. 210, convertito dalla legge 22 novembre n. 266, ovvero che sia comunque concluso il periodo di emersione;
- non aver commesso gravi infrazioni, debitamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e ad ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;
- essere in regola con gli adempimenti tributari;
- essere in possesso di certificazione di qualità UNI 10891.200 0;
- capacità tecnica per i servizi che intende esercitare.
Per quanto riguarda il requisito della capacità tecnica vedi modello domanda e relativi allegati come da d.m. 1/12/2010 n. 269;
La domanda può essere inviata a mezzo servizio postale mediante raccomandata o depositata presso questa Prefettura.
In caso di accoglimento dell'istanza dovrà essere versato un deposito cauzionale il cui importo viene determinato in relazione ai servizi e al territorio autorizzato. La licenza è rilasciata in regola con l'imposta di bollo.
In caso di richiesta di licenza da parte di titolari di istituti di vigilanza già stabiliti in altro Stato membro dell'Unione Europea occorre presentare:
- Copia della licenza;
- Documentazione concernente la disponibilità della struttura organizzativa dei mezzi e delle attrezzature già in possesso nello stato di origine;
- Attestazione di regolarità di assolvimento degli obblighi e degli oneri, anche economici, assolti nello stato di origine;
- Documentazione concernente la cauzione già prestata nello stato di origine;
- Attestazione della capacità tecnica rilasciata dallo stato di origine.
Riferimenti normativi
- R.D. 18.06.1931,n.773, artt.133,134,136,137,138 (Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza).
- R.D. 06.05.1940, n.635, artt. 257 e 259 (Regolamento di attuazione del T.U.L.P.S.).
- d.m. 01.12.2010 N° 269.
Ufficio competente | Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale |
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