Cittadinanza

La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.

I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.

La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche ed integrazioni.

In base a queste disposizioni è possibile individuare due tipologie di concessione: 

 

  1. CONCESSIONE PER MATRIMONIO ( art. 5 della legge 5 .02.1992 n. 91 come modificato dalla legge 15.7.2009 n. 94, art.1 co.11 )
     
  2. CONCESSIONE PER RESIDENZA ( art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 )


 

1) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI (art. 5 della legge 5 febbraio 1992 n. 91 come modificato dalla legge del 15.7.2009 n. 94, art. 1 comma 11)

 

Chi può fare la richiesta:

Il cittadino straniero o apolide coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni *dalla data del matrimonio purché al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

  • Lo straniero residente all'estero, dopo tre anni dalla data del matrimonio, purché al momento dell'adozione del decreto di concessione della cittadinanza non sia intervenuto lo scioglimento, l'annullamento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista la separazione personale dei coniugi.

*  Il caso in cui il coniuge dell'istante è cittadino italiano naturalizzato i due anni di residenza decorrono dalla data in cui il marito o  moglie sono diventati cittadini italiani.

I predetti termini sono ridotti della metà in presenza di figli nati o adottati dai coniugi .

 

Cosa fare:

La domanda di richiesta della cittadinanza deve essere compilata sull'apposito modello A (scaricabile da questa pagina) e presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza. La domanda, in bollo da 16,00 euro dovrà essere compilata in tutte le sue parti, firmata dal richiedente e corredata di tutta la documentazione prevista dalla normativa.

Il modulo della domanda è inoltre in distribuzione presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura - U.T.G. di Oristano. Lo straniero che risiede all'estero, può presentare domanda, dopo tre anni di matrimonio, alla competente Autorità Consolare

 

Documentazione

I cittadini stranieri dovranno allegare alla domanda i seguenti documenti:

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, debitamente tradotto e legalizzato*;
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato *;
  3. fotocopia del titolo di soggiorno (permesso /attestato di soggiorno);
  4. fotocopia del documento di identità;
  5. ricevuta di versamento del contributo di euro 200,00 (modulo disponibile alle poste o presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura - U.T.G.). ( scarica il modello allegato: bollettino postale)

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

NOTA BENE I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta al punto 1, potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente recante l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori;
per quanto attiene alla posizione giudiziaria dell'istante, in luogo della documentazione richiesta nel punto 2, i predetti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti sotto la propria responsabilità di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel Paese di origine e negli eventuali paesi terzi di residenza.

Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero riceverà un invito dalla Prefettura U.T.G. a recarsi presso l'ufficio cittadinanza il quale provvederà alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana, firmato dal Prefetto di Oristano.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino straniero diverrà cittadino italiano il giorno successivo al giuramento.

 
 

2) CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA (art. 9 della legge 5 febbraio 1992 n. 91).  

 

Chi può fare la richiesta

  • Il cittadino straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini italiani per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni (art. 9, c.1 lett. a);
  • Il cittadino straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione (art. 9, c.1 lett. b ) ;
  • Il cittadino straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano (art. 9, c.1 lett. c);
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea residente legalmente in Italia da almeno 4 anni (art. 9, c.1 lett. d);
  • L'apolide e il rifugiato politico residente legalmente in Italia da almeno 5 anni dal riconoscimento dello status (art. 9, c.1 lett. e);
  • Il cittadino straniero non comunitario residente legalmente in Italia da almeno 10 anni (art. 9, c.1 lett. f).

 

Cosa fare

La domanda di cittadinanza in bollo da 16,00 euro va presentata alla Prefettura-U.T.G. del luogo di residenza debitamente compilata sull'apposito modello B (scaricabile da questa pagina).

 

Documentazione

  1. estratto dell'atto di nascita completo di tutte le generalità, debitamente tradotto e legalizzato*;
  2. certificato penale del Paese di origine e degli eventuali Paesi terzi di residenza, debitamente tradotto e legalizzato *;
  3. fotocopia del titolo di soggiorno (permesso/attestato di soggiorno);
  4. fotocopia del documento di identità;
  5. modelli fiscali (CUD, UNICO, 730) relativi ai redditi percepiti negli ultimi 3 anni;
  6. certificato di cittadinanza italiana del genitore o dell'ascendente in linea retta fino al secondo grado;
  7. sentenza di adozione rilasciata dal Tribunale;
  8. certificato di riconoscimento dello stato di status rifugiato politico o dello status di apolide;
  9. documentazione relativa alla prestazione del servizio anche all'estero alle dipendenze dello Stato;
  10. ricevuta di versamento del contributo di euro 200,00 (modulo disponibile alle poste o presso l'Ufficio Cittadinanza della Prefettura - U.T.G.) ( scarica il modello allegato: bollettino postale )

* Gli atti di cui ai punti 1) e 2) dovranno essere legalizzati dall'Autorità diplomatica o consolare italiana presente nello Stato di formazione, salvo le esenzioni previste per gli Stati aderenti alle convenzioni internazionali. Gli atti dovranno altresì essere debitamente tradotti in lingua italiana dalla suddetta Autorità ovvero, in Italia, dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese che ha rilasciato l'atto (in questo caso la firma del funzionario straniero dovrà essere legalizzata dalla Prefettura competente), oppure da un traduttore ufficiale o da un interprete che ne attesti con le formalità previste la conformità al testo straniero.

NOTA BENE

  • I rifugiati politici e gli apolidi, in luogo della documentazione richiesta al 1, potranno produrre atto di notorietà formato presso la Cancelleria del Tribunale territorialmente competente recante l'indicazione delle proprie generalità e di quelle dei genitori;
  • per quanto attiene alla posizione giudiziaria dell'istante, in luogo della documentazione richiesta nel punto 2, i predetti potranno produrre una dichiarazione sostitutiva di certificazione in cui si attesti sotto la propria responsabilità di non avere riportato condanne penali né di avere procedimenti penali in corso nel Paese di origine e negli eventuali paesi terzi di residenza.

 

Il responsabile del procedimento di concessione della cittadinanza italiana ai sensi dell'art. 9 della Legge 91/92 è il Dirigente dell'Ufficio Cittadinanza del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno a Roma.

Alla Prefettura spettano la verifica dei requisiti di ammissibilità dell'istanza e le comunicazioni successive all'adozione del provvedimento finale.

Se la domanda sarà accolta con esito positivo lo straniero riceverà un invito dalla Prefettura U.T.G. di residenza a recarsi presso l'ufficio cittadinanza il quale provvederà alla notifica del decreto di concessione della cittadinanza italiana firmato dal Presidente della Repubblica.

Lo straniero, entro 6 mesi dalla notifica del decreto, dovrà prestare giuramento presso il Comune di residenza. Il cittadino straniero diverrà cittadino italiano il giorno successivo al giuramento.

 

Cause ostative all'acquisto della cittadinanza:

Sono cause ostative all'acquisto della cittadinanza italiana i precedenti penali di cui all'art. 6 della legge 5 febbraio 1992 n. 91.

 

Tempi  

Due anni (730 giorni) dalla data di presentazione della domanda completa della documentazione richiesta.

 

SOLLECITI  

Eventuali solleciti riferiti a pratiche di cittadinanza per le quali siano decorsi i termini di legge (730 giorni dalla presentazione, a cui vanno sommati eventuali periodi riferiti a richieste di integrazione documentale) dovranno essere indirizzati esclusivamente al seguente Ufficio (tramite Raccomandata A.R. o a mezzo fax al n. 0646529614):


  MINISTERO DELL'INTERNO

  Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione

  Direzione centrale per i diritti civili, la cittadinanza e le minoranze

  Area IV - Cittadinanza

  Via Cavour, 6

  00184 - Roma

 

Per approfondimenti si rimanda al link della cittadinanza sulla pagina del sito del Ministero dell'Interno 

http://www.interno.gov.it/it/temi/cittadinanza-e-altri-diritti-civili/cittadinanza

 

Riferimenti normativi:

Legge 5 febbraio 1992, n. 91 così come modificata dalla Legge 15 luglio 2009, n. 94
D.P.R. 12 ottobre 1993, n. 572
D.P.R. 18 aprile 1994, n. 362

 

 

Ufficio competente Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Condizione Giuridica dello Straniero, Immigrazione e Diritto D'Asilo
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di ricevimento



 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 13:23
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