Qualsiasi cittadino italiano che intende cambiare il proprio nome o cognome o aggiungere al proprio un altro nome o cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da solide e significative motivazioni.
A tale riguardo, si ritiene che siano da considerarsi irrilevanti le motivazioni esclusivamente affettive, quando queste siano generiche e adattabili a una molteplicità di situazioni analoghe, non caratterizzate da peculiari e significative connotazioni.
In nessun caso può essere richiesta l’attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l’appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l’atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
La domanda, indirizzata al Prefetto (in bollo o in carta semplice, ove si richieda il cambiamento del nome o del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l’origine naturale), deve essere presentata in Prefettura-U.T.G. e sottoscritta dal richiedente in presenza del dipendente addetto a riceverla o, inviata per posta, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l’ufficio dello stato civile dove si trova registrato l’atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con Decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all’albo pretorio del Comune di nascita e del Comune di residenza, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso Decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone.
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell’ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla Prefettura competente, copia dell’avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata nonché la documentazione comprovante le avvenute notificazioni, ove prescritte.
Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e delle notificazioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvede sulla domanda con Decreto.
Il decreto del Prefetto, nei casi in cui vi è stata opposizione, deve essere notificato, a cura del richiedente, agli opponenti.
Riferimenti normativi
D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, come modificato dal D.P.R. 13 marzo 2012, n. 54
Tempi previsti per la conclusione del procedimento: 120 giorni
- GIUSEPPE RANIA: Dirigente Dell'Area
- Lunedì
- 11:00 - 13:00
- Martedì
- 11:00 - 13:00
- Mercoledì
- 11:00 - 13:00
- Giovedì
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- Venerdì
- 11:00 - 13:00
Sig. Emanuele COTZA tel: 07832142462