Il ritiro della patente è previsto per due tipi di violazioni.
- GUIDA CON PATENTE SCADUTA DI VALIDITÀ.
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PATENTE ITALIANA
Chiunque guidi con patente la cui validità sia scaduta è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente.
La patente scaduta viene inviata dall'organo di Polizia alla Prefettura U.T.G. del luogo della commessa violazione e viene restituita dall'Ufficio Patenti della stessa dietro esibizione del certificato medico che conferma l'idoneità del soggetto a condurre veicoli.
Il titolare (o altra persona munita di delega in carta semplice sottoscritta dal titolare e fotocopia del documento di identità del delegante) deve recarsi in Prefettura U.T.G. ed esibire una certificazione medica attestante l'idoneità alla guida.
Il titolare può di nuovo guidare con la patente che gli è stata restituita, accompagnata dalla certificazione rilasciata dall'Ufficiale Sanitario in attesa che gli pervenga il nuovo documento di guida che gli verrà inviato per posta dal Ministero dei Trasporti.
- PATENTE NON ITALIANA
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Rilasciata da paesi non appartenenti all'unione europea o allo spazio economico europeo.
Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato non appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo che, avendo acquisito la residenza anagrafica in Italia da non oltre un anno, guida con patente, scaduta di validità, è soggetto alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro della patente . La medesima sanzione si applica al titolare di patente di guida, rilasciata da uno Stato non appartenente all'Unione europea o dello Spazio economico europeo, non residente in Italia, che circola con il predetto documento scaduto di validità
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Rilasciata da paesi appartenenti all'unione europea o allo spazio economico europeo.
Il titolare di patente di guida rilasciata da uno Stato appartenente alla Unione europea o allo Spazio economico europeo residente in Italia che circola con patente scaduta, è soggetto, oltre che ad una sanzione amministrativa pecuniaria, alla sanzione amministrativa accessoria del ritiro del documento scaduto di validità.
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GUIDA CON PATENTE IN CORSO DI VALIDITA'
La patente di guida in corso di validità rilasciata da uno Stato dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo è ritirata, ai fini della conversione , ai titolari (trovati alla guida di veicoli) residenti da oltre un anno in Italia.
La patente ritirata, se convertibile , non verrà restituita al suo titolare, ma sarà inviata all'Ufficio Motorizzazione civile per la sua conversione in una patente italiana.
Qualora, invece, la patente posseduta non sia convertibile sarà trasmessa, dal Prefetto, all'autorità dello Stato che l'ha rilasciata,.
Riferimenti normativi:
- Nuovo Codice della Strada (artt.126 e 136)
Ufficio competente | Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio. |
Riferimenti | Dirigente, addetti, orario di ricevimento |