La cittadinanza italiana si basa sul principio dello "ius sanguinis" (diritto di sangue), per il quale il figlio nato da padre italiano o da madre italiana è italiano.
I cittadini stranieri, tuttavia, possono acquistarla se in possesso di determinati requisiti.
La materia è attualmente regolata dalla legge n. 91 del 5 febbraio 1992 e successivi regolamenti.
E' possibile individuare due tipologie di concessione.

CONCESSIONE PER MATRIMONIO (art. 5 L. 91 del 5 febbraio 1992)

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI CONIUGATI CON ITALIANI

Chi può fare la richiesta

Il cittadino straniero coniugato con un cittadino/a italiano/a e residente legalmente in Italia da almeno due anni dalla data del matrimonio (1 anno in caso di figli nati o adottati da ENTRAMBI i coniugi) purché nel predetto periodo non siano intervenuti scioglimento, annullamento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e non sussista separazione legale.

Documentazione da allegare all'istanza tramite scansione

  1. UNA MARCA DA BOLLO DA € 16,00 (inserire on line codice identificativo della stessa);
  2. ATTO DI NASCITA IN ORIGINALE LEGALIZZATO E TRADOTTO (scansionare tutte le pagine degli originali compresa la legalizzazione e la traduzione)
  3. CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA IN ORIGINALE LEGALIZZATO E TRADOTTO (scansionare tutte le pagine degli originali compresa la legalizzazione e la traduzione).
    Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni dovrà presentare anche i certificati penali di quei paesi esteri in originale, legalizzati e tradotti.  Importante: certificati penali esteri sono validi 6 mesi dalla data di rilascio.
  4. RIFUGIATI POLITICI E APOLIDI in luogo del certificato di nascita e del certificato penale dovranno scansionare un atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del Tribunale, contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita);
  5. AUTOCERTIFICAZIONE in sostituzione del certificato penale per i richiedenti  giunti in Italia entro i 14 anni di età. Autocertificazione penale (per i minori di 14 anni) (vedere a destra Allegato) 
  6. RICEVUTA comprovante il versamento di euro 250 , eseguito/intestato al richiedente, sul c/c n.809020 del Ministero dell'Interno D.L.C.I. - Cittadinanza - (causale: Cittadinanza art.1 c.12 L.94/09);
  7. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:
  • permesso di soggiorno o attestazione comunale di soggiorno (per i cittadini comunitari) + passaporto;
  • per rifugiati politici o apolidi allegare (tra i documenti generici) copia dello "status di rifugiato o di apolide" o il documento di viaggio
  • ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO B1, se non si è titolari di permesso di soggiorno UE o CE per soggiornanti di lungo periodo.  Informativa su certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1. Informativa su certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1 (vedere a destra Allegato)

Da scansionare solo se necessario tra i documenti generici:

  1. CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (nel caso si richieda la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 lett.a);
  2. COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ADOZIONE (art. 9 lett. b);
  3. DOCUMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SERVIZIO, ANCHE ALL'ESTERO, ALLE DIPENDENZE DELLO STATO (art.9 lett.c);
  4. ATTESTAZIONE CONSOLARE o ATTO DI MATRIMONIO LEGALIZZATO E TRADOTTO o AVIZ (solo nel caso in cui ci siano discordanze sulle proprie generalità).
CONCESSIONE PER RESIDENZA (art. 9 L. 91 del 5 febbraio 1992 )

CONCESSIONE DELLA CITTADINANZA ITALIANA A CITTADINI STRANIERI RESIDENTI IN ITALIA

Chi può fare la richiesta

  • Lo straniero non comunitario che risiede legalmente da almeno 10 anni nel territorio italiano;
  • Il cittadino di uno Stato membro della Comunità Europea se risiede legalmente da almeno quattro anni nel territorio italiano;
  • L'apolide e il rifugiato politico che risiede legalmente da almeno 5 anni nel territorio italiano;
  • Lo straniero del quale il padre o la madre o uno degli ascendenti in linea retta di secondo grado sono stati cittadini per nascita, o che è nato nel territorio della Repubblica e, in entrambi i casi, vi risiede legalmente da almeno 3 anni;
  • Lo straniero maggiorenne adottato da cittadino italiano che risiede legalmente nel territorio italiano da almeno 5 anni successivamente all'adozione;
  • Lo straniero che ha prestato servizio, anche all'estero, per almeno 5 anni alle dipendenze dello Stato Italiano.

Redditi personali/familiari
I redditi dei tre gli anni antecedenti a quello di presentazione dell'istanza devono avere i seguenti parametri:

  • se non si ha nessuno a carico l'importo annuale deve essere di € 8.263,31;
  • con coniuge a carico l'importo annuale deve essere di € 11.362,05;
  • per ogni figlio a carico l'importo annuale deve essere aumentato di € 516,00.

I redditi del richiedente sono autocertificabili sul modulo della domanda, mentre quelli dei familiari vanno dichiarati nel modulo di domanda e allegati all'istanza.
Possono essere considerati anche i redditi dei familiari presenti nello stesso stato di famiglia del richiedente, limitatamente a quelli previsti dall'art. 433 del Codice civile, ovvero (sempre in rapporto al richiedente la cittadinanza) il coniuge (o, ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, la parte unita civilmente o il convivente di fatto legato da un contratto scritto di convivenza), i figli legittimi o legittimati (e, in loro mancanza, i discendenti prossimi), i genitori (e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi), i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali: sono dunque esclusi fra l'altro i redditi di familiari diversi da quelli elencati sopra, di familiari non compresi nello stato di famiglia del richiedente, nonché del convivente di fatto non legato da un contratto scritto di convivenza (anche in presenza di figli in comune).

Documentazione da allegare all'istanza tramite scansione

  1. ATTO DI NASCITA IN ORIGINALE LEGALIZZATO E TRADOTTO (scansionare tutte le pagine degli originali compresa la legalizzazione e la traduzione)
  2. CERTIFICATO PENALE DEL PAESE di NASCITA IN ORIGINALE LEGALIZZATO E TRADOTTO (scansionare tutte le pagine degli originali compresa la legalizzazione e la traduzione)
    Chi è stato residente in altri Paesi oltre quello di nascita dopo i 14 anni dovrà presentare anche i certificati penali di quei paesi esteri in originale, legalizzati e tradotti. Importante: certificati penali esteri sono validi 6 mesi dalla data di rilascio.
  3. RIFUGIATI POLITICI E APOLIDI in luogo del certificato di nascita e del certificato penale dovranno scansionare un atto di notorietà, formato in Cancelleria Civile del Tribunale, contenente i dati anagrafici (cognome, anche il cognome da nubile per le donne, nome, paternità e maternità, luogo e data di nascita), e l'assenza di condanne penali e di procedimenti pendenti nel Paese d'origine
  4. AUTOCERTIFICAZIONE in sostituzione del certificato penale per i minori giunti in Italia entro i 14 anni di età Autocertificazione penale (per i minori di 14 anni) (vedere a destra Allegato)
  5. RICEVUTA comprovante il versamento di euro 250 , eseguito/intestato al richiedente, sul c/c n.809020 del Ministero dell'Interno D.L.C.I. - Cittadinanza - (causale: Cittadinanza art.1 c.12 L.94/09)
  6. DOCUMENTI DI RICONOSCIMENTO:
  • permesso di soggiorno o attestazione comunale di soggiorno (per i cittadini comunitari) + passaporto;
  • per rifugiati politici o apolidi allegare (tra i documenti generici) copia dello "status di rifugiato o di apolide" o il documento di viaggio;
  1. ATTESTAZIONE DI CONOSCENZA DELLA LINGUA ITALIANA LIVELLO B1, se non si è titolari di permesso di soggiorno UE/CE per soggiornanti di lungo periodo Informativa su certificazione di conoscenza della lingua italiana livello B1 (vedere a destra Allegato)

Da scansionare solo se necessario tra i documenti generici:

  1. CERTIFICATO DI CITTADINANZA ITALIANA di uno dei genitori o dei nonni paterni o materni (nel caso si richieda la cittadinanza ai sensi dell'art. 9 lett.a);
  2. COPIA AUTENTICA DELLA SENTENZA DI ADOZIONE (art. 9 lett. b);
  3. DOCUMENTAZIONE DELLA PRESTAZIONE SERVIZIO, ANCHE ALL'ESTERO, ALLE DIPENDENZE DELLO STATO (art.9 lett.c);
  4. ATTESTAZIONE CONSOLARE o ATTO DI MATRIMONIO LEGALIZZATO E TRADOTTO o AVIZ (solo nel caso in cui ci siano discordanze sulle proprie generalità).
Ultimo aggiornamento
Mercoledì 24 Luglio 2024, ore 17:26