Quando e' possibile proporre ricorso al Giudice di Pace :
In alternativa al ricorso al Prefetto, è possibile proporre ricorso al Giudice di Pace del luogo in cui è stata commessa la violazione al Codice della Strada.
Il ricorso va presentato entro 30 giorni dalla contestazione su strada o dalla notifica della violazione, sempre che non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi consentiti.
Il ricorso al Giudice di Pace può essere proposto anche dopo l'esito negativo del ricorso al Prefetto, il termine è di 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza-ingiunzione.
Come si propone ricorso al Giudice di Pace :
Il ricorso, in carta semplice, va depositato o inviato presso la cancelleria del Giudice di Pace competente, allegando il verbale o copia dell'ordinanza-ingiunzione (vedi mod A fac-simile ricorso GdP).
Innanzi al Giudice di Pace non è necessaria l'assistenza di un avvocato o procuratore legale: il ricorrente può stare in giudizio personalmente, tuttavia in questo caso occorre, ai fini della notificazione degli atti successivi, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel territorio di competenza del Giudice.
Come si conclude il procedimento innanzi al Giudice di Pace :
Al termine della discussione, il Giudice di Pace :
- accoglie integralmente il ricorso
- oppure lo accoglie parzialmente, modificando, ad esempio, l'entità della sanzione;
oppure
- rigetta il ricorso, quando accerta la responsabilità del ricorrente. In tal caso il ricorrente è tenuto a pagare la sanzione, che il Giudice determina in misura non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
Avverso le sentenze dei Giudici di Pace è ammesso un doppio gravame, di merito (appello innanzi al Tribunale) e di legittimità (ricorso per Cassazione).
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