Le ricompense al valor civile possono essere concesse in vita o alla memoria per premiare atti di eccezionale coraggio che manifestano virtù civica e per segnalarne gli autori come degni di pubblico onore.

La ricompensa al valor civile consiste i una Medaglia d'oro, d'argento o di bronzo e un "Attestato di pubblica benemerenza".

Gli atti di coraggio, per i quali può essere concessa la ricompensa al valore civile, devono risultare da apposita delibera di giunta del comune dove sono avvenuti unita ad attestazioni di eventuali testimoni oculari nonché da un dettagliato rapporto circa i pregi dell'azione svolta. 

Per gli atti compiuti fuori dal territorio italiano saranno le competenti Autorità consolari a svolgere l'istruttoria per la quale non è richiesta  la delibera di giunta.

Gli atti di valore civile, se ripetuti, possono essere premiati con un'appropriata ricompensa al valor civile e senza limitazione di numero.

Non è consentito il conferimento di più ricompense per un solo fatto, anche se molteplici siano stati gli atti di coraggio compiuti in tale circostanza dalla medesima persona.

Non è ammessa la trasformazione di più decorazioni di grado inferiore in uno di grado superiore.

Le medaglie al valor civile vengono conferite con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro dell'Interno.

L'attestato di pubblica benemerenza è concesso dal Ministro dell'Interno.

Chi può essere insignito

Le ricompense  al valor civile possono essere concesse a coloro i quali abbiano  esposto la propria vita a manifesto pericolo per: 

  • salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
  • impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
  • ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
  • arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
  • il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità;
  • tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.

La ricompensa  al valor civile può essere concessa alla memoria, nel qual caso viene attribuita di proprietà al coniuge  superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.  

In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle.

In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi l'atto coraggioso.
Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.

In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.

Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.

Cosa fare

Le proposte di conferimento o le istanze avanzate devono essere inviate al Ministero dell'Interno, tramite la Prefettura - U.T.G. competente per territorio - cui è demandata anche la relativa istruttoria - entro il termine perentorio di un anno dal compimento dell'atto di coraggio.

Per i fatti avvenuti fuori dal territorio dello Stato l'istruttoria è svolta dalle competenti Autorità consolari.

Documentazione da produrre
  1. Deliberazione della Giunta del Comune in cui sono avvenuti i fatti. La deliberazione non è necessaria ove trattasi di Enti, Corpi o appartenenti a Forze Armate dello Stato;
  2. Attestazioni di eventuali testimoni oculari;
  3. Dettagliata relazione circa  pregi dell'azione svolta;

Qualora, per le circostanze di tempo e di luogo nelle quali le azioni sono state compiute o per la qualità delle persone che eventualmente vi hanno presenziato, i fatti possano ritenersi sufficientemente accertati, si può procedere anche in assenza della documentazione su proposta della competente commissione.

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 18 Settembre 2024, ore 14:58