Le ricompense al valor civile possono essere concesse a coloro i quali abbiano esposto la propria vita a manifesto pericolo per:
- salvare persone esposte ad imminente e grave pericolo;
- impedire o diminuire il danno di un grave disastro pubblico o privato;
- ristabilire l'ordine pubblico, ove fosse gravemente turbato, e per mantenere forza alla legge;
- arrestare o partecipare all'arresto di malfattori;
- il progresso della scienza o in genere per il bene dell'umanità;
- tenere alti il nome ed il prestigio della Patria.
La ricompensa al valor civile può essere concessa alla memoria, nel qual caso viene attribuita di proprietà al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata, per sua colpa, sentenza di separazione e purché conservi lo stato vedovile.
In mancanza del coniuge, l'insegna ed il brevetto sono attribuiti al maggiore dei figli; in mancanza dei figli, al padre; in mancanza dei figli e del padre, alla madre; in mancanza di tutti i predetti congiunti, al maggiore dei fratelli o, se manchino anche i fratelli, alla maggiore delle sorelle.
In tutti gli altri casi, l'insegna ed il brevetto del deceduto sono attribuiti al Comune di nascita ovvero al Corpo cui egli eventualmente apparteneva al momento in cui compi l'atto coraggioso.
Per ottenere l'assegnazione delle insegne e dei brevetti delle ricompense al valor civile concesse alla memoria e, avendole conseguite, per fregiarsene, è necessario essere di buona condotta morale e civile.
In caso di morte della persona alla quale furono attribuite in proprietà le insegne ed i brevetti delle ricompense concesse alla memoria, i passaggi di proprietà delle insegne e dei brevetti medesimi sono regolati dalle comuni disposizioni di legge sulle successioni.
Tali disposizioni si applicano anche nel caso di morte del decorato che sia già in possesso dell'insegna e del brevetto.