I cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale.
Il Presidente della Repubblica concede l'onorificenza di "vittima del terrorismo" con la consegna di una medaglia d'oro ai cittadini italiani appartenenti o non appartenenti alle Forze dell'ordine, alla magistratura e ad altri organi dello Stato colpiti dalla eversione armata per le loro idee e per il loro impegno morale.
Le ricompense alle vittime del terrorismo possono essere concessi in vita o alla memoria .
L'onorificenza concessa alla memoria e' attribuita al coniuge superstite nei confronti del quale non sia stata pronunciata sentenza di separazione con addebito. In mancanza del coniuge e nell'ipotesi in cui non abbia titolo l'onorificenza e' attribuita ai figli; in mancanza dei figli, ai genitori. In mancanza anche dei genitori ai parenti entro il secondo grado; in mancanza di questi agli affini entro il secondo grado.
Al fine di ottenere la concessione dell'onorificenza, le vittime del terrorismo o, in caso di decesso, i loro parenti e affini entro il secondo grado, presentano domanda alla Prefettura di residenza o al Ministero dell'interno, anche per il tramite delle associazioni rappresentative delle vittime del terrorismo.
La domanda deve essere corredata di una dichiarazione sottoscritta dall'interessato, con firma autenticata dal segretario comunale o da altro impiegato incaricato dal sindaco, attestante il possesso delle condizioni previste per il conferimento dell'onorificenza, nonché di eventuali documenti reputati necessari per una esatta valutazione.
La domanda, la dichiarazione e gli eventuali documenti prodotti sono esenti da imposta di bollo e da qualunque altro diritto.
- Domanda in carta semplice;
- dichiarazione sottoscritta dal richiedente con firma autenticata;
- eventuali documenti relativi all'evento.