Si precisa che nel presente bando di gara non è indicata alcuna data per l’apertura delle offerte, in quanto nella gara telematica, come rilevato da consolidata giurisprudenza (tra le altre: TAR Veneto, Sez. III, sent. n. 370, 3 marzo 2018, TAR Campania, sez. I sent. n. 725, 2 febbraio 2018, Consiglio di Stato, Sezione V, 21 novembre 2017 n. 5388; Consiglio di Stato sez. III, 25 novembre 2016, n. 4990; Consiglio di Stato, sez. III 3 ottobre 2016, n. 4050), non sussiste l’obbligo della seduta pubblica.
A sostegno di tale posizione è stato rilevato che lo stesso Codice dei Contratti, non contempla alcuna fase pubblica.
In tale contesto normativo, pertanto, il principio di pubblicità delle sedute deve essere rapportato non ai canoni storici che hanno guidato l’applicazione dello stesso ma alle peculiarità e specificità che l’evoluzione tecnologica ha consentito di mettere a disposizione delle procedure di gara telematiche, atteso che la piattaforma elettronica assicura l’intangibilità del contenuto delle offerte (indipendentemente dalla presenza o meno del pubblico) e ogni operazione compiuta viene tracciata dal sistema elettronico senza possibilità di alterazioni.
In altri termini, poiché nelle gare telematiche è garantita non solo la tracciabilità di tutte le fasi ma anche l’inviolabilità delle buste elettroniche contenenti le offerte e l’incorruttibilità di ciascun documento presentato, non sussiste l’obbligo di svolgimento delle operazioni di apertura delle offerte in seduta pubblica.