White List - Elenco imprese iscritte

Presso la Prefettura di Massa-Carrara è istituita la c.d. "White List" prevista dal D.P.C.M. 18 aprile 2013 - Modalità per l'istituzione e l'aggiornamento degli elenchi dei fornitori di servizi ed esecutori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, di cui all' art. 1, comma 52, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

Si tratta di un elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio, individuati dall' art. 1, commi 53 e 54, della legge 6 novembre 2012, n. 190.

L'iscrizione nell'elenco è volontaria ed è soggetta alle seguenti condizioni:

a) assenza di una delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all' art. 67 del Codice antimafia;

b) assenza di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell'impresa di cui all' art. 84, comma 3 del codice antimafia.

Le attività imprenditoriali iscrivibili nell'elenco prefettizio, dopo le modifiche apportate dall'art. 4-bis del D.L. 8 aprile 2020 n. 23 (convertito con modificazioni dalla legge 5 giugno 2020 n. 40) sono:

  • SEZIONE I - Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti;
  • SEZIONE II - Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume;
  • SEZIONE III - Noli a freddo di macchinari;
  • SEZIONE IV - Fornitura di ferro lavorato;
  • SEZIONE V - Noli a caldo;
  • SEZIONE VI - Autotrasporti per conto di terzi;
  • SEZIONE VII - Guardiania dei cantieri;
  • SEZIONE VIII - Servizi funerari e cimiteriali;
  • SEZIONE IX - Ristorazione, gestione delle mense e catering;
  • SEZIONE X - Servizi ambientali, comprese le attività di raccolta, di trasporto nazionale e transfrontaliero, anche per conto terzi, di trattamento e di smaltimento dei rifiuti, nonché le attività di risanamento e di bonifica e gli altri servizi connessi alla gestione dei rifiuti.

Eventuali richieste di iscrizione per settori diversi o comunque non coincidenti con quelli stabiliti dalla norma sono inammissibili e saranno immediatamente definite secondo la modalità semplificata disciplinata dall' art. 2, comma 1, della L. n. 241/1990, come recentemente novellato dall' art. 1, comma 38, della Legge n. 190/2012.

Possono iscriversi all'elenco le imprese che hanno la propria residenza o sede legale nella provincia di Massa-Carrara.

Per le imprese costituite all'estero la Prefettura competente è quella della provincia ove l'impresa ha una sede stabile ai sensi dell' art. 2508 del codice civile, ovvero se l'impresa è costituita all'estero e non ha una sede stabile nel territorio dello Stato, la Prefettura nel cui elenco ha richiesto l'iscrizione.

Per l'iscrizione è necessario presentare istanza alla Prefettura utilizzando gli appositi modelli ed inviarli, corredati degli allegati necessari (scaricabili dal sito): 1) dichiarazione sostitutiva iscrizione C.C.I.A.A , 2) autocertificazione familiari conviventi  rese da tutti i soggetti di cui all'art.85 del D. Lgs. 159/2011, così come modificato dal D. Lgs. 218/2012 (Scarica il documento elenco art.85) per le richieste di informazioni antimafia (art.84, co.3 del Codice Antimafia, tramite posta elettronica certificata al seguente indirizzo P.E.C. della Prefettura: protocollo.prefms@pec.interno.it

L'iscrizione avviene a conclusione delle verifiche antimafia effettuate da parte della Prefettura.

Per le imprese iscritte nella "White List" non sarà necessario richiedere l'informazione antimafia per l'esercizio delle attività per cui è stata disposta l'iscrizione.

PROCEDURA PER L'ISCRIZIONE

 Il titolare dell'impresa individuale ovvero il legale rappresentante della società deve presentare istanza al Prefetto di Massa-Carrara, specificando per quale, ovvero per quali attività nel caso di esercizio plurimo, tra quelle sopra indicate, richieda l'iscrizione.

Il Prefetto, esperite con esito negativo le verifiche volte ad accertare l'insussistenza di condizioni ostative di cui all' artt. 67 e 84 co. 4 lett. a), b), c) e 91 co. 6 del "Codice antimafia", dispone l'iscrizione dell'impresa nell'elenco, dandone contestuale comunicazione all'interessato ed aggiorna l'elenco pubblicato sul sito istituzionale della Prefettura nella sezione "Amministrazione trasparente".

Nel caso in cui, a seguito delle verifiche disposte, emergano situazioni di controindicazione, il Prefetto rigetta l'istanza di iscrizione dandone notizia all'interessato.

La validità dell'iscrizione ha la durata di un anno. Le società iscritte dovranno comunicare con almeno 30 gg. di anticipo rispetto alla scadenza, l'interesse a rimanere nell'elenco, con la possibilità di iscrizione anche per settori di attività ulteriori o diversi da quello/i per i quali sono iscritte.

La Prefettura, previa richiesta degli iscritti, verifica il permanere dell'insussistenza nei loro confronti delle condizioni ostative sopra indicate.

Quando dalle verifiche svolte emergano situazioni di controindicazione ai sensi dell' art. 91 del Codice antimafia il Prefetto dispone la cancellazione dell'impresa dall'elenco.

Il Prefetto può differire la conferma dell'iscrizione nell'elenco per un periodo non superiore a trenta giorni quando le verifiche da svolgere siano di particolare complessità.

In ogni caso è fatto obbligo all'interessato di segnalare tempestivamente eventuali variazioni intervenute negli assetti proprietari o gestionali dell'impresa, ovvero nell'incarico di direttore tecnico (se previsto), pena la cancellazione dell'iscrizione dell'impresa dall'elenco.

La cancellazione dell'iscrizione è disposta, altresì, quando l'interessato abbia violato gli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

DECRETO PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 NOVEMBRE 2016

A seguito della pubblicazione del D.P.C.M. 24 novembre 2016 sulla Gazzetta Ufficiale n. 25 del 31 gennaio 2017 l'iscrizione nella white list costituisce modalità obbligatoria attraverso cui le stazioni appaltanti acquisiscono la documentazione antimafia delle imprese operanti nei settori " a rischio". Per i soggetti non censiti nella Banca dati nazionali unica che hanno presentato domanda di iscrizione nell'elenco, si osserva l'obbligo di consultazione disposto dall'articolo 92 commi 2 e 3 del Codice antimafia, dal quale decorrono i termini alla cui scadenza la stazione appaltante sarà legittimata a procedere alla conclusione e/o approvazione degli strumenti contrattuali, fatte salve le clausole di legge previste in caso di successivo diniego all'iscrizione.

Le stazioni appaltanti - mediante la consultazione delle white list -  acquisiscono, ai sensi dell'articolo 1 comma 52- bis  della legge n. 190/2012, la documentazione antimafia anche in relazione ad attività diverse da quelle per le quali è stata disposta, sempreché permangano le condizioni relative sia ai soggetti all'accertamento di cui all'articolo 85 del Codice antimafia sia alla composizione del capitale sociale. L'iscrizione nell'elenco tiene luogo della documentazione antimafia, non solo - come già previsto - per l'esercizio delle attività per cui l'impresa ha ottenuto l'iscrizione, ma anche per la stipula, approvazione o autorizzazione di contratti o subcontratti relativi ad attività diverse da quella per la quale è stata conseguita l'iscrizione in elenco.

Organizzazione ufficio

Addetto: dott. Stefano Alessio Biosa - Assistente Amministrativo 
Tel.: 0585 891619
e-mail: stefano.biosa@interno.it

Ultimo aggiornamento
Martedì 13 Agosto 2024, ore 09:41
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White List aggiornata al 02 Agosto 2024 98.78 KB
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Istanza iscrizione/rinnovo alla White List 7.21 KB
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Elenco soggetti all'accertamento antimafia 49.5 KB