La Certificazione antimafia è costituita da: informazione antimafia ex art. 91 D. Lgs. 159/2011 e comunicazione antimafia ex art. 84 co. 2 D. Lgs. 159/2011.

Gli Enti Pubblici/Stazioni appaltanti ex art. 83, commi 1 e 2 (pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all' art. 176 del D. Lgs. 163/2006) nonché i soggetti di cui all'art. 97 del D. Lgs. 159/2011 dal 07/01/2016 per la richiesta delle informazioni antimafia devono utilizzare la Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.)

Di conseguenza, i suddetti soggetti, una volta accreditati in B.D.N.A., acquisiranno d'ufficio la documentazione antimafia (comunicazione ed informazione antimafia) mediante consultazione della stessa.

Le richieste di documentazione antimafia che perverranno a questa Prefettura mediante modalità differenti da quanto previsto  nella sezione consultazione  Banca dati nazionale (B.D.N.A.) saranno non saranno trattate e verranno poste agli atti.

L'accesso alla Banca Dati Nazionale Antimafia (B.D.N.A.) può avvenire solo ed esclusivamente per finalità istituzionali e per ragioni strettamente connesse alla propria attività di servizio.

PER LE MODALITÀ DI ACCREDITAMENTO ALLA BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA (B.D.N.A.) CLICCARE sul seguente link Sistema Informativo Certificazione Antimafia - Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Catanzaro

INFORMAZIONI IMPORTANTI su inserimento dati B.D.N.A.  informazioni importanti clicca qui

INFORMAZIONI ANTIMAFIA

Attesta, oltre a quanto già previsto per la comunicazione antimafia (sussistenza o meno delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011) anche la sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate.

QUANDO VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA

L'informazione antimafia è acquisita, mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia da parte dei soggetti di cui all'articolo 97 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati, prima di stipulare, approvare o autorizzare contratti, subcontratti, o prima di rilasciare o consentire concessioni o erogazioni, qualora il valore sia :

  1. per opere, lavori pubblici e pubbliche forniture, pari o superiore al valore determinato dall'art. 35 l. n. 50/2016, in attuazione delle direttive comunitarie. In particolare, dal 1° gennaio 2022 sono entrati in vigore i Regolamenti Comunitari che stabiliscono nuove soglie per le varie tipologie di appalto.

      APPALTO DEI SETTORI ORDINARI, nello specifico:

  • in materia di appalti pubblici di lavori e concessioni, pari o superiore a € 5.382.000,00;
  • in materia di servizi e forniture pubbliche, pari o superiore a € 215.000,00;
  • in materia di servizi sociali di cui all'art. 35 lett. d) del D. Lgs. 50/2016, pari o superiore a € 750.000,00.

      APPALTO SETTORI SPECIALI, nello specifico: 

  • in materia di appalti di lavori pari o superiore euro 5.382.000;
  • in materia di appalti di forniture, di servizi e per i concorsi pubblici di progettazione pari o superiore a euro 431.000
  • per i contratti di servizi pari o superiore a euro 1.000.000;
  1. per concessioni di acque pubbliche o di beni demaniali per lo svolgimento di attività imprenditoriali e per la concessione di contributi, finanziamenti e agevolazioni su mutuo o altre erogazioni dello stesso tipo per lo svolgimento di attività imprenditoriali: superiore a € 150.000,00;
  2. Concessioni di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo, nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usufruiscono di fondi europei per un importo superiore a 25.000 euro o fondi  statali per un importo superiore a 5.000.00 euro;
  3. per le autorizzazioni di subcontratti, cessioni o cottimi concernenti la realizzazione di opere o lavori pubblici o la prestazione di servizi o forniture pubbliche: superiore a € 150.000,00;
  4. per le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali si applica la direttiva 2004/17/CE (come modificata dal Regolamento UE n. 1251/2011): a) Opere e lavori pubblici di importo pari o superiore a € 5.225.000,00; b) Forniture e servizi: di importo pari o superiore a € 418.000,00.

Tali importi si applicano solo agli appalti che gli enti pubblici aggiudicano per scopi relativi all'esercizio delle loro attività (art. 20 Direttiva 2004/17/CE).

E' vietato a pena di nullità, il frazionamento dei contratti, delle concessioni o delle erogazioni compiute a scopo di eludere l'applicazione della predetta normativa.

L'informazione antimafia, nell'ipotesi prevista  dall'art. 100 del D. Lgs. 159/2011  di scioglimento del consiglio comunale ai sensi dell'art. 143 del del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, deve acquisire, nei cinque anni successivi allo scioglimento, l'informazione antimafia precedentemente alla stipulazione, all'approvazione o all'autorizzazione di qualsiasi contratto o subcontratto, ovvero precedentemente al rilascio di qualsiasi concessione o erogazione indicati nell' articolo 67 indipendentemente dal valore economico degli stessi;

 QUANDO NON VA RICHIESTA L'INFORMAZIONE ANTIMAFIA TRAMITE LA B.D.N.A.

  1. Per i rapporti tra soggetti pubblici, pubbliche amministrazioni, enti pubblici, enti e Aziende vigilati dallo Stato o da altro ente pubblico, le società o imprese comunque controllate dallo Stato o da altro ente pubblico, concessionari di opere pubbliche o di servizi pubblici, contraenti generali di cui all'art. 194 del Dlgs. N. 50/2016;
  2. Per i rapporti tra i soggetti pubblici sopra menzionati ed altri soggetti, anche privati, i cui organi rappresentativi e quelli aventi funzioni di amministrazione e di controllo siano sottoposti, per disposizioni di legge o di regolamento, alla verifica di particolari requisiti di onorabilità tali da escludere la sussistenza di una delle cause di divieto, sospensione o di decadenza previste dall'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;
  3. Per il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni o licenze di polizia di competenza delle autorità nazionali e provinciali di pubblica sicurezza;
  4. Per la stipulazione o il rinnovo di contratti e per la concessione di erogazioni a favore di chi esercita attività agricole e professionali non organizzate in forma di impresa, nonché a favore di chi esercita attività artigiana in forma di impresa individuale;
  5. Per i provvedimenti, gli atti ed i contratti e le erogazioni il cui valore complessivo non superi i 150.000 euro;
  6. Per i rapporti fra privati;
  7. Per la verifica dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche previsti dall'art. 80, comma del D. Lgs. n. 50/2016.
  8. Per i liberi professionisti non organizzati in forma di impresa.

COMPETENZA AL RILASCIO DELL'INFORMAZIONE ANTIMAFIA (art. 90 del D. Lgs. 159/2011)

L'informazione antimafia è conseguita esclusivamente mediante consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (B.D.N.A.) da parte dei soggetti di cui all'articolo 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011 (Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti), debitamente accreditati.

Competente al rilascio della documentazione antimafia è il prefetto della provincia in cui:

  • hanno residenza le persone fisiche;
  • hanno sede legale le imprese, le associazioni o i consorzi;
  • hanno sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato le società di cui all'articolo 2508 del codice civile (società estere);
  • sede gli Enti Pubblici/Stazioni Appaltanti (soggetti richiedenti), nel caso di società costituite all'estero, prive di una sede secondaria con rappresentanza stabile nel territorio dello Stato.

COSA VA INDICATO NELLA RICHIESTA DI INFORMAZIONE ANTIMAFIA

La richiesta dell'informazione antimafia deve essere effettuata attraverso la banca dati nazionale al momento dell'aggiudicazione del contratto ovvero 30 giorni prima della stipula del subcontratto.

I soggetti di cui all'art. 97, comma 1 del D. Lgs. 159/2011, debitamente accreditati, dovranno inserire scrupolosamente nella Banca dati nazionale tutti i dati relativi alla richiesta d'informazione antimafia indicati dagli artt. 91, comma 4 del D. Lgs. 159/2011 e 23 del D.P.C.M. 30 ottobre 2014, n. 193.

Qualora i dati inseriti siano incompleti o errati, il sistema informativo della Banca Dati Nazionale sospenderà la procedura di rilascio della documentazione antimafia.

Per l'inserimento dei dati suddetti nella Banca dati nazionale, i soggetti elencati dall'art. 97 comma 1 del DL.gs 159/2011 dovranno acquisire:

  • la dichiarazione sostitutiva d'iscrizione alla C.C.I.A.A. contenente tutti i componenti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, nonché il numero del codice fiscale e della partita IVA dell'impresa stessa;
  • la dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
  • la dichiarazione sostitutiva relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall' art. 85, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 159/2011 e riferita anche ai loro familiari conviventi.

I soggetti per i quali devono essere effettuati i controlli ed acquisite  le informazioni antimafia sono diversi a seconda della tipologia di soggetto economico e sono indicati all'art. 85, commi 1 e 2 del dlgs. 159/2011.   Si chiarisce in merito  a quanto indicato nei predetti commi che per il  corretto inserimento dei dati la Stazione appaltante  dovrà acquisire le seguenti informazioni:

  • Per familiari conviventi si intende "chiunque conviva" con i soggetti di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011, purché maggiorenni.
  • Per Consiglio di Amministrazione : si intende il Presidente del C.d.A, l'amministratore delegato e i consiglieri.
  • Per componenti del collegio sindacale : si intendono i sindaci effettivi e supplenti.

L'art. 85, comma 2 bis del D. Lgs. 159/2011 prevede, inoltre, che i controlli antimafia siano effettuati, nei casi contemplati dall'art. 2477 del C.C., sul sindaco, nonché sui soggetti che svolgono i compiti di vigilanza di cui all'art. 6, comma 1, lett. b) del D. Lgs. 8 giugno 2011, n. 231.

La dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve riportare l'indicazione del direttore tecnico, ove previsto (art. 85, co. 2 D. Lgs. 159/2011).

Nella dichiarazione sostitutiva dovranno essere indicati, ai sensi dell'art. 91, comma 5 del D. Lgs. 159/2011, i procuratori generali, i procuratori speciali e i loro familiari conviventi.

Per procuratori generali e speciali : s'intendono coloro che, sulla base dei poteri conferiti loro, siano legittimati a partecipare alle procedure di affidamento di appalti pubblici di cui al D. Lgs. 50/2016, a stipulare i relativi contratti in caso di aggiudicazione (per i quali sia richiesta la documentazione antimafia) e, comunque, più in generale, i procuratori che esercitano poteri che per la rilevanza sostanziale e lo spessore economico sono tali da impegnare sul piano decisionale e gestorio la società determinandone in qualsiasi modo le scelte o gli indirizzi.

I procuratori titolari di tali poteri dovranno essere specificati al momento della presentazione della richiesta nel campo "note appalto" della Banca dati.

Dovranno essere specificati anche i familiari conviventi.

Nel caso di società fiduciarie o di trust:

I controlli antimafia si estendono anche al fiduciante o al trustee

Ai fini di un corretto inserimento della richiesta nella Banca dati, i dati anagrafici del fiduciante o del trustee dovranno essere inseriti selezionando il campo "gerente" della Banca dati.

Nel caso di Società consortili o di Consorzi, la documentazione deve essere integrata con:

dichiarazione del rappresentante legale dalla quale risultino ciascuno dei consorziati che nei consorzi e nelle società consortili detenga, anche indirettamente, una partecipazione pari almeno al 5 per cento;

Copia delle dichiarazioni sostitutive di iscrizione alla C.C.I.A.A. riferite alle suddette società consorziate;

Dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D. Lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi.

VARIAZIONE ORGANI SOCIETARI

Variazioni degli organi societari: I legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall' intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia di cui all'art. 85 del D. Lgs. 159/2011.

 La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'art. 86, comma 4 del D. Lgs. 159/2011.

RILASCIO DELLA INFORMAZIONE ANTIMAFIA  

Il rilascio della certificazione avviene secondo il disposto dell'art. 92 del d. lgs n. 159/2011

Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Incarico
Capo Ufficio di Staff
Dirigente
Dott. Salvatore Concetto Francesco FORTUNA
Qualifica
VICEPREFETTO

Nome ufficio
Antimafia
Responsabile del procedimento
Dr.ssa Flavia Barbuto
Addetto
Sig.ra Rita Brescia Dott. Marco Barillaro
Ubicazione dell'ufficio
2° piano
Orari di ricevimento
Per appuntamento

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 12 Giugno 2024, ore 13:59