Assegni

L'emissione di assegni senza autorizzazione e senza provvista (a vuoto) sono illeciti amministrativi a cui seguono sanzioni pecuniarie e accessorie.

Per tali illeciti non è ammesso il pagamento in misura ridotta e pertanto il Prefetto del luogo di pagamento dell'assegno, alla ricezione del rapporto o dell'informativa da parte del notaio, del segretario comunale o della banca che ha sollevato protesto, provvede entro 90 giorni dalla ricezioni del rapporto o dell'informativa (360 se l'interessato risiede all'estero), alla notifica degli estremi della violazione al soggetto che ha emesso l'assegno, il quale ha 30 giorni di tempo per inviare scritti difensivi e documenti.

Non è ammessa audizione personale.

La Prefettura, dopo aver valutato le deduzioni presentate determina con l'ordinanza motivata la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento unitamente alla sanzione accessoria ovvero emette un ordinanza motivata di archiviazione degli atti.

La sanzione pecuniaria viene graduata in relazione alla gravità dell'illecito.

Il soggetto nei cui confronti è stata emessa l'ordinanza ingiunzione di pagamento può presentare ricorso, avverso il provvedimento del Prefetto, entro 30 giorni dalla notifica, al Giudice di Pace competente per territorio (vedi il modello A  fac-simile di ricorso).

L'interessato che si trovi in condizioni economiche disagiate, può presentare al Prefetto che ha emesso l'ordinanza ingiunzione di pagamento una richiesta di rateizzazione mensile (da tre a trenta a rate) della sanzione pecuniaria (vedi il modello B richiesta pagamento rateale della sanzione pecuniaria).

Per i soli assegni senza provvista, le sanzioni amministrative non si applicano se il traente effettua il pagamento dell'assegno, degli interessi, della penale e delle eventuali spese entro 60 giorni dalla data di scadenza del termine di presentazione del titolo.

La prova dell'avvenuto pagamento deve essere fornita dal traente  mediante quietanza del portatore con firma autentica ovvero con attestazione della banca comprovante il versamento dell'importo dovuto.

 

Riferimenti normativi

  • Legge 24 novembre 1981, n. 689
  • Legge 15 dicembre 1990, n. 386
  • Decreto Legislativo 30 dicembre 1999 n. 507
     

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di ricevimento

 

 

 

Ultimo aggiornamento
Mercoledì 26 Giugno 2024, ore 12:30
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