Cartella esattoriale

Ruoli esattoriali (esecuzione coattiva delle sanzioni):

l'Amministrazione competente predispone i ruoli per la riscossione coattiva nel caso di mancato o errato pagamento di una sanzione pecuniaria per infrazione amministrativa (Violazione al Codice della Strada e alle norme del T.U.L.P.S., in materia di assegni, recupero spese di giudizio, recupero spese di custodia o altro). Successivamente all'iscrizione a ruolo, il Concessionario della riscossione territorialmente competente (quello della provincia di residenza del debitore), notifica all'interessato un documento, denominato cartella esattoriale, con il quale si chiede il pagamento di quanto dovuto, oltre agli interessi ed alle spese. 

Si informa che per i verbali di sanzioni amministrative, redatti nei confronti del conducente e del proprietario, che risponde solidalmente delle infrazioni comminate ai sensi dell'art. 196 del C.d.S., non pagati nel termine previsto dalla vigente normativa, l'iscrizione a ruolo viene richiesta in solido, nei confronti sia del conducente che del proprietario,  cosicché vengono emesse due cartelle di pari importo, una a carico del conducente ed una a carico del proprietario del mezzo che servì a compiere la violazione, relative ad un unico procedimento, delle quali una sola deve essere pagata. Se per errore vengono pagate da entrambi i contribuenti, il secondo pagante ottiene il rimborso dalla Società Concessionaria.  

I soggetti nei cui confronti è stata emessa e notificata la cartella esattoriale possono chiedere l'annullamento nei casi previsti o presentare ricorso

Qualora il contribuente sia in grado di dimostrare l'avvenuto pagamento entro i termini di legge della sanzione pecuniaria iscritta a ruolo può presentare istanza all'Autorità competente per lo sgravio (annullamento) della cartella esattoriale .

Il discarico dovrà essere richiesto alla Polizia Municipale interessata, se il verbale di accertamento cui fa riferimento la cartella è stato elevato dalla Polizia Municipale. Qualora invece il verbale sia stato elevato da un organo di Polizia statale, lo sgravio dovrà essere richiesto all'Ufficio Territoriale del Governo competente.  

Il contribuente che intende contestare la cartella di pagamento può proporre opposizione di fronte al Giudice di Pace competente territorialmente, per importi inferiori a €. 15.493,71 o al Tribunale competente territorialmente per importi superiori. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro 30 giorni decorrenti dalla data di notifica della cartella stessa. E' obbligatorio allegare al ricorso la cartella impugnata da cui risulti la data della notifica.

Per cause di valore non superiore a €. 516,46 il contribuente può stare in giudizio personalmente. Per quelle di valore superiore può stare in giudizio personalmente soltanto a seguito di apposita autorizzazione del Giudice di Pace.

Nelle opposizioni avanti al Tribunale è necessario il patrocinio di un legale. Contestualmente alla presentazione dei ricorsi può essere avanzata istanza di sospensione all'Autorità Giudiziaria adita. 

In caso di esito positivo del ricorso il ricorrente potrà presentare richiesta di discarico della cartella esattoriale.

 

Documentazione richiesta:

  1. Domanda
  2. Documentazione probatoria necessaria a verificare la fondatezza della richiesta di annullamento della cartella esattoriale di pagamento

 

Riferimenti normativi:

  • D. L.vo 30.4.1992, n. 285 (artt., 203 e 206);
  • D.P.R. 16.12.1992, N. 495;
  • Legge 24.11.1981, n. 689.

 

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di ricevimento

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 16:25
Allegati