Sequestro veicoli

Nell'ipotesi in cui il Codice della Strada prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di Polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

Quando oggetto della sanzione accessoria del sequestro amministrativo del veicolo è un ciclomotore o un motociclo, l'organo di polizia che procede dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia dove è custodito per trenta giorni.

Decorsi trenta giorni dal trasporto nel luogo di custodia del veicolo sequestrato il proprietario può chiederne l'affidamento in custodia.

Nelle altre ipotesi il proprietario ovvero, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale.

All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida.

Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al Prefetto. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. Quando ne ricorrono i presupposti, il Prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui il veicolo sia stato alienato, dispone la confisca della somma ricavata dall'alienazione. Il provvedimento di confisca costituisce titolo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

Avverso il provvedimento di confisca può essere proposto ricorso al Giudice di Pace.

Chiunque, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso è soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria ed alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente.

 

Circolazione del veicolo privo di copertura assicurativa per responsabilità civile .

Chiunque circola senza la copertura dell'assicurazione è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria ed a quella accessoria della confisca.

L'organo accertatore ordina che la circolazione sulla strada del veicolo sia fatta immediatamente cessare e che il veicolo stesso sia in ogni caso prelevato, trasportato e depositato in luogo non soggetto a pubblico passaggio, individuato in via ordinaria dall'organo accertatore o, in caso di particolari condizioni, concordato con il trasgressore. Quando l'interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l'organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all'avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. Quando nei termini previsti non sia stato proposto ricorso e non sia avvenuto il pagamento in misura ridotta, l'ufficio o comando da cui dipende l'organo accertatore invia il verbale al Prefetto per la confisca del veicolo.

La sanzione amministrativa pecuniaria è ridotta ad un quarto quando l'assicurazione del veicolo per la responsabilità verso i terzi sia comunque resa operante nei quindici giorni successivi alla scadenza della copertura assicurativa.

La sanzione amministrativa pecuniaria è altresì ridotta ad un quarto quando l'interessato entro trenta giorni dalla contestazione della violazione, previa autorizzazione dell'organo accertatore, esprime la volontà e provvede alla demolizione e alle formalità di radiazione del veicolo. In tale caso l'interessato ha la disponibilità del veicolo e dei documenti relativi esclusivamente per le operazioni di demolizione e di radiazione del veicolo previo versamento presso l'organo accertatore di una cauzione pari all'importo della sanzione minima edittale. Ad avvenuta demolizione certificata a norma di legge, l'organo accertatore restituisce la cauzione, decurtata dell'importo previsto a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria.

 

Documentazione:

All'istanza di dissequestro, da presentare in carta libera, nel caso di accertamento della mancanza di copertura assicurativa, deve essere corredata dalla seguente documentazione: 

  • ricevuta di pagamento della sanzione pecuniaria, che deve essere effettuata entro 60 giorni dalla notifica o contestazione del verbale;
  • certificato assicurativo del veicolo per almeno 6 mesi dal giorno della richiesta. 
  • modello A richiesta di rateizzazione (allegato) 
  • modello autocertificazione stato reddituale o economico (allegato)
     

Riferimenti normativi:

  • Legge 24.11.1981 n. 689
  • Decreto Legislativo 30.4.1992 n. 285, art.97 6° comma e art.193 (Nuovo codice della strada)
  • D.P.R. 16.12.1992 n. 495

 

Ufficio competente Area III - Applicazione del sistema Sanzionatorio Amministrativo; Affari Legali, Contenzioso e Rappresentanza in Giudizio.
Riferimenti Dirigente, addetti, orario di servizio

 

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 15 Ottobre 2024, ore 16:44
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