CHI SONO LE VITTIME DEL TERRORISMO E DELLA CRIMINALITA' ORGANIZZATA
Sono vittime del terrorismo e della criminalità organizzata di stampo mafioso chiunque, cittadino italiano, straniero o apolide, sia deceduto o abbia subito un'invalidità permanente a causa di atti terroristici o di stragi di tale matrice ovvero di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni mafiose.
A favore delle suddette vittime sono previsti benefici economici e non economici (ad esempio di natura sanitaria ed assistenziale, di natura processuale ecc.).
CHI PUO' PRESENTARE LA DOMANDA
Coloro che possono fare richiesta di beneficio sono la vittima civile ferita o i superstiti della vittima civile deceduta.
Per familiari della vittima si intendono:
- coniuge e figli se a carico all'epoca dell'evento;
- figli, anche non a carico all'epoca dell'evento, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione;
- genitori;
- fratelli e sorelle, se conviventi a carico;
- in assenza dei soggetti sopraindicati competono nell'ordine ai seguenti soggetti in quanto unici superstiti: orfani, fratelli o sorelle, ascendenti in linea retta anche se non conviventi e non a carico ed i conviventi more uxorio .
I benefici sono corrisposti ai familiari delle vittime secondo l'ordine sopra indicato (art. 6, legge n. 466/1980 e art. 82, legge 388/2000)
REQUISITI PER L'ACCESSO AI BENEFICI
La vittima che presenta la domanda deve aver subito lesioni o ferite che hanno causato un'invalidità permanente, di qualsiasi grado, in occasione di un evento terroristico avvenuto dopo il 1° gennaio 1961 o di criminalità organizzata di stampo mafioso, verificatosi dopo il 1° gennaio 1967;
- i familiari della vittima o i conviventi devono appartenere ad una delle categorie indicate nei punti 1, 2, 3, 4 e 5;
- la vittima, i suoi familiari e conviventi hanno diritto ai benefici purché estranei ad ambienti o rapporti delinquenziali.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE
Per le vittime della criminalità organizza , a partire dal 14 dicembre 2020, e per le vittime civili del terrorismo , a partire dal 1° marzo 2022, la presentazione della domanda deve essere effettuata dal richiedente, in modalità telematica , tramite il Portale Servizi del Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione, disponibile all'indirizzo https://portaleservizi.dlci.interno.it oppure tramite il Portale del predetto Dipartimento alla voce "Servizi on line" disponibile all'indirizzo http://www.libertaciviliimmigrazione.dlci.interno.gov.it/it ; è possibile accedere a entrambi i predetti Portali attraverso la propria identità digitale (SPID).
La Prefettura competente per territorio, a seguito dell'inserimento dell'istanza, avvierà l'istruttoria di rito per l'eventuale riconoscimento dei benefici economici richiesti.
Il Prefetto, su richiesta degli aventi diritto - vittime di atti di terrorismo e di criminalità organizzata e familiari superstiti - rilascia la certificazione attestante la condizione di invalido o di familiare superstite delle vittime, necessaria per l'ottenimento di altri benefici, non economici previsti dalla legislazione vigente (es., il collocamento obbligatorio al lavoro con precedenza e preferenza a parità di titoli, la riserva di posti per l'assunzione ad ogni livello e qualifica, l'esenzione ticket sanitari ecc.).
Per approfondimenti consulta pagina del Ministero dell'Interno
Riferimenti normativi:
Legge 23.12.2000, n. 388 (art. 82)
Ufficio competente | Area I - Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale |
Dirigente | Dott. Alberto Raimondi |
Responsabile del servizio | dott.ssa Fabiola Contini |
Telefono | 0783/2142.432 |
P.E.C. | sicurezza.prefor@pec.interno.it |