Area IV: Tutela dei Diritti Civili, Cittadinanza e Immigrazione
Dato non disponibile
Nome ufficio
Diritti Civili
Descrizione
Per l'Ufficio Legalizzazioni è necessario fissare appuntamento per essere ricevuti tramite telefonata o via email. Per qualsiasi informazione, è possibile contattare l'ufficio telefonicamente, tutti i giorni dal lunedì al venerdì esclusivamente dalle 12 alle 13, o tramite email. Si ricorda, inoltre, che gli Uffici rimarranno chiusi, in occasione della ricorrenza del Santo Patrono di Cremona del 13 novembre.
Addetto
Sig.ra Marisa PREZIUSO
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Per appuntamento

Presso le Prefetture-U.T.G. è istituito il Registro delle Persone Giuridiche.

 

Le associazioni, le fondazioni e le altre istituzioni di carattere privato acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche, istituito presso le Prefetture.

 

Le Associazioni, Fondazioni e altre Istituzioni di carattere privato, operanti in ambito nazionale (o le cui finalità statutarie interessano il territorio di più regioni) e/o in settori di competenza statale, acquistano la personalità giuridica mediante il riconoscimento determinato dall'iscrizione nel Registro Prefettizio .

 

Il riconoscimento delle fondazioni istituite per testamento può essere concesso d'ufficio dal Prefetto nel caso in cui il soggetto abilitato alla presentazione della domanda, senza giustificato motivo, non dia seguito alle disposizioni testamentarie.

 

Per il riconoscimento giuridico degli enti di culto cattolico, o diversi da quello cattolico, vedere l'apposita sezione RELIGIONI - ENTI DI CULTO.

 

Ai fini del riconoscimento è necessario che lo scopo sia possibile e lecito e che il patrimonio risulti adeguato alla realizzazione dello scopo.

 

Entro il termine di centoventi giorni dalla data di presentazione della domanda il Prefetto provvede all'iscrizione. Qualora la Prefettura ravvisi ragioni ostative all'iscrizione ovvero la necessità di integrare la documentazione presentata, entro il termine dei centoventi giorni ne dà motivata comunicazione ai richiedenti, i quali, nei successivi trenta giorni, possono presentare memorie e documenti. Se, nell'ulteriore termine di trenta giorni, il Prefetto non comunica ai richiedenti il motivato diniego ovvero non provvede all'iscrizione, questa si intende negata.

 

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono altresì tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'iscrizione sul registro, ogni eventuale variazione degli organi direttivi con l'indicazione degli amministratori ai quali è attribuita la rappresentanza, trasferimenti di sede e istituzione di sedi secondarie, deliberazioni di scioglimento.

 

Il Prefetto provvede anche alla cancellazione dell'Ente dal Registro delle Persone Giuridiche, su comunicazione del Presidente del Tribunale, al termine della procedura di liquidazione.

 

L'acquisto della personalità giuridica da parte delle associazioni, delle fondazioni e delle altre istituzioni di carattere privato senza fine di lucro che svolgono attività nelle materie di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali o che, comunque, sono detentrici a qualsiasi titolo di archivi, di biblioteche o di raccolte di opere di interesse culturale, è subordinato al preventivo parere del Ministero per i beni e le attività culturali. La domanda di riconoscimento deve essere presentata alla Prefettura unitamente alla documentazione necessaria alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui sopra, anche in forma di autocertificazione, che in ogni caso deve contenere gli elementi di identificazione del soggetto ed una relazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, che evidenzi le caratteristiche dell'attività svolta e che si intende svolgere. (d.m. Beni culturali 7-mag-02)

 

Le Associazioni e le Fondazioni costituite all' estero, devono iscriversi nel registro delle persone giuridiche qualora tali enti abbiano in Italia la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale della loro attività, ai sensi dell'art. 25 della legge 31 maggio 1995, n. 218.

 

Si fa presente che, il riconoscimento delle persone giuridiche private che operano nelle materie attribuite alla competenza delle regioni dal D.P.R. n. 616 del 24 Luglio 1977 e le cui finalità statutarie si esauriscono nell'ambito di una sola regione, è determinato dall'iscrizione nel registro delle persone giuridiche istituito presso la Regione.

 

Chi può fare la richiesta

 

Il legale rappresentante dell'Ente

 

Cosa fare

 

L'istanza di riconoscimento giuridico, redatta in bollo e sottoscritta dal rappresentante dell'ente, va indirizzata alla Prefettura della provincia nella quale l'ente stesso ha la propria sede.

 

Documentazione richiesta    

 

All'istanza devono essere allegati i seguenti documenti:

 

  1. due copie , di cui una autenticata e in bollo, dell'atto costitutivo e dello statuto, redatti per atto pubblico;
  2. relazione illustrativa, in due copie, sull'attività concretamente svolta e/o su quella che l'ente intende perseguire, debitamente sottoscritta dal presidente del medesimo;
  3.  relazione, in due copie, sulla situazione economico-finanziaria, sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente, corredata da perizia giurata di parte nel caso di esistenza di beni immobili e da attestazione bancaria relativa ai beni patrimoniali mobiliari;
  4. due copie dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio e nel periodo antecedente la presentazione dell'istanza, qualora l'istituzione abbia già operato come ente non riconosciuto;
  5. elenco dei componenti gli organi direttivi dell'ente, sottoscritto dal presidente di quest'ultimo, con indicazione del numero dei sodali (qualora si tratti di associazione);
    6. assenso dell'ordinario diocesano qualora l'ente non riconoscibile ai sensi dell'art. 9 della Legge 20.5.1985, n. 222, possa essere, comunque, riconosciuto, come dispone il successivo art. 10, alle condizioni previste dal codice civile.

 


MODIFICHE STATUTARIE

 

Le associazioni, le fondazioni e gli altri enti con personalità giuridica sono tenuti a comunicare alla Prefettura U.T.G., per l'approvazione mediante iscrizione , le eventuali modifiche apportate allo statuto e all'atto costitutivo (vedi modello 5)

 

L'istanza redatta in duplice copia (di cui una in bollo), sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente ed indirizzata alla Prefettura competente, volta ad ottenere l'autorizzazione ad apportare modifiche allo statuto, deve essere corredata dalla documentazione di seguito indicata:

 

  1. copia autenticata in carta libera della deliberazione di modifiche, approvata dall'organo sociale competente, corredata dal nuovo statuto;
  2. indicazione analitica dei motivi che hanno indotto l'ente ad apportare le modifiche statutarie;
  3. copia dello statuto vigente, al fine di consentire un rapido confronto dei due testi;
  4. relazione sull'attività svolta nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  5. relazione economico-patrimoniale sulla situazione finanziaria attuale, corredata dai bilanci preventivi e dai conti consuntivi approvati nell'ultimo triennio, o nel minor lasso di tempo intercorrente tra il riconoscimento e la richiesta di autorizzazione alle modifiche;
  6. assenso dell'ordinario diocesano qualora l'ente sia stato riconosciuto come disposto dall'art. 10 della Legge 222/85.


 

COSTO DEL SERVIZIO

 

Una marca da bollo da € 14,62 da apporre sulla domanda.

 


Richiesta di certificati

 

La Prefettura U.T.G. rilascia i certificati di iscrizione al Registro delle Persone Giuridiche su istanza di chiunque abbia un interesse. (vedi il modello 4)

 

Il rappresentante legale dell'Ente può autocertificare l'iscrizione sul Registro delle Persone Giuridiche ove tale certificato sia richiesto da amministrazioni pubbliche o da aziende che erogano pubblici servizi (quali ad esempio reti telefoniche, energia etc.) (vedi il modello 3)

 

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 12:40