Area I: Ordine e Sicurezza Pubblica e Tutela della Legalità Territoriale
Dato non disponibile
Nome ufficio
Ordine e Sicurezza Pubblica
Addetto
Sig.ra Vincenza Costanzo
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Libretto personale

Il libretto è un documento che viene rilasciato unitamente alla licenza di porto di pistola ed ha validità quinquennale

 

Chi può fare la richiesta

 

La domanda di rinnovo del libretto deve essere presentata prima della scadenza dall'intestatario del libretto.

 


Cosa fare

 

Il titolare della licenza del porto d'armi per difesa personale per ottenere il rinnovo del libretto personale deve presentare la documentazione richiesta al Prefetto.

 

Il libretto personale può essere ritirato (in Prefettura) direttamente dall'interessato o da persona munita di delega e di fotocopia del documento di riconoscimento dell'intestatario.

 

N.B. Per quanto concerne il versamento relativo al costo del libretto personale per licenze di porto di pistola per difesa personale. si fa presente che, entro il 31 dicembre 2023, verranno soppressi i conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie Provinciali dello Stato.

 

A far data del 1° gennaio 2024, il conto corrente postale nr. 5462, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cremona è sostituito dal seguente IBAN: IT04Q0100003245133010238300.

 

Pertanto, a far data del 1° gennaio 2024, per il rilascio o il rinnovo del citato documento , si dovrà effettuare il versamento sul cennato IBAN. 

 


Documentazione richiesta:

 

  1. domanda in bollo da € 16,00
  2. ricevuta di versamento di € 1,27 sul seguente IBAN: IT04Q0100003245133010238300 (dal 1° gennaio 2024)
  3. due fotografie formato tessera, di cui una autenticata.
    La fotografia può essere autenticata dall'ufficio che riceve la documentazione, se presentata personalmente dall'interessato munito di documento di riconoscimento valido.
  4. originale del libretto in scadenza

 

Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)

 

  • R.D. 6 maggio 1940, n. 635
Trasporto "vidimazione carta di riconoscimento"

La carta trasporto armi corte consente il solo trasporto delle armi, in essa indicate, dalla abitazione del titolare alla sede del tiro a segno nazionale.



La Prefettura - U.T.G. vidima annualmente il documento che viene rilasciato in due esemplari dalla Sezione del tiro a segno nazionale.



La richiesta deve essere presentata al Commissariato di P.S. o alla Stazione dei Carabinieri (quando non vi sia l'Ufficio di Polizia) o direttamente in Prefettura.

 

Chi può fare la richiesta

 

Il richiedente non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773).

 

Documentazione richiesta

 

  1. domanda in bollo da € 16,00 (vedi il modello 1)
  2. dichiarazione sostitutiva di certificazione sottoscritta dall'interessato da presentare insieme all'istanza attestante la residenza, lo stato di famiglia, la cittadinanza e la posizione agli effetti degli obblighi militari (vedi il modello di autocertificazione)
  3. Carta di riconoscimento da vidimare
  4. Certificato medico, rilasciato dalla A.S.L. di residenza ovvero dalle altre strutture sanitarie e dai medici previsti dall'art.3 del decreto del Ministero della Sanità 28/04/1998, attestante l'idoneità psicofisica al porto d'armi, in bollo.
    In caso di accoglimento dell'istanza, l'interessato dovrà, altresì, provvedere a regolarizzare ai fini del bollo la licenza rilasciata.

 

Riferimenti normativi (link in fondo alla pagina)

 

  • R.D. 18/06/1931, n. 773 art. 11,42, 43;
  • Legge 18/04/1975 n. 110 art. 31.


 

Porto di pistola per difesa personale

Il Prefetto concede il porto di pistola per difesa personale tramite il rilascio di un libretto, avente durata di cinque anni (e valido come documento di riconoscimento) e di una licenza da rinnovare annualmente.

 

Chi può fare la richiesta:

 

Il richiedente deve dimostrare che esiste concretamente l'effettiva necessità di circolare armato per fini di difesa personale.

 

Il richiedente non deve

  • aver riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale superiore a tre anni, per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione;
  • aver subito ammonizione o una misura di sicurezza personale;
  • essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza;
  • aver subito condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone, commessi con violenza ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione;
  • aver subito condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all'autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l'ordine pubblico;
  • aver subito condanna per diserzione i tempo di guerra o per porto abusivo di armi.

 

La licenza, inoltre, può essere ricusata dal Prefetto a coloro che abbiano subito condanna per delitto diverso da quelli sopraindicati o per mancato affidamento nell'uso delle armi.

 

La licenza di porto di pistola per difesa personale può essere richiesta in esenzione dal pagamento della tassa di concessione governativa , qualora il richiedente appartenga ad una delle categorie indicate negli artt.1 e 2 del Decreto del Ministro dell'Interno 24.03.1994, nr. 371, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, nr. 137 del 14.06.1994.

 

N.B. Per quanto concerne il versamento relativo al costo del libretto personale per licenze di porto di pistola per difesa personale, si fa presente che, entro il 31 dicembre 2023, verranno soppressi i conti correnti postali intestati alle ex Tesorerie Provinciali dello Stato.

 

A far data del 1° gennaio 2024, il conto corrente postale nr. 5462, intestato alla Tesoreria Provinciale dello Stato - Sezione di Cremona, è sostituito dal seguente IBAN: IT04Q0100003245133010238300.

 

Pertanto, a far data del 1° gennaio 2024, per il rilascio o il rinnovo del citato documento, si dovrà effettuare il versamento sul cennato IBAN.



Documentazione per rilascio/rinnovo:

 

1) istanza in carta da bollo, indirizzata al Prefetto, contenente i dati anagrafici e le motivazioni a sostegno della necessità di circolare armato;
2) certificato di idoneità psico-fisica al porto d'arma per difesa personale, in bollo, rilasciato da A.S.L., da Ufficiale Medico in servizio presso le Forze Armate ovvero da Sanitario della Polizia di Stato e conforme al modello allegato al d.m. Sanità 28 aprile 1998;
3) fotocopia di un documento di identità (solo per rilascio).

 

In caso di accoglimento della domanda di rilascio della licenza dovranno, successivamente , essere prodotti:

 

4) marca da bollo da € 16,00;
5) autocertificazione relativa alla posizione rispetto agli obblighi di leva (solo per i nati prima del 1985);
6) certificato di idoneità al maneggio delle armi, in data recente, da richiedere presso una Sezione del Tiro a Segno Nazionale;
7) due fotografie (uguali) formato tessera, di cui una legalizzata (anche presso l'Ufficio competente al rilascio/rinnovo della licenza - art. 34 del D.P.R. 28.12.2000, nr. 445);
8) ricevuta del versamento di € 1,27 sul seguente IBAN: IT04Q0100003245133010238300 (dal 1° gennaio 2024);
9) ricevuta del versamento di € 115 sul c.c.p. 8003, intestato all'Agenzia delle Entrate - Centro Operativo di Pescara - Tasse Concessioni Governative (non dovuta in caso di accoglimento della domanda di rilascio/rinnovo in esenzione dal pagamento della Tassa di Concessione Governativa).

 

Per il rinnovo annuale sono necessari i documenti di cui ai punti 1, 2, 3, 4, 9.



Il libretto personale è valido 5 anni dalla data di rilascio e deve essere rinnovato, contestualmente alla licenza annuale, allegando i documenti di cui ai punti 6, 7, 8. Alla domanda si deve allegare l'originale della licenza, se scaduta o la fotocopia della stessa, se in corso di validità alla data di presentazione della domanda di rinnovo.

 

N.B. Gli importi indicati ai punti 8 e 9 possono subire modificazioni, in relazione alle decisioni assunte in materia di imposte e tasse dagli Organi di Governo competenti.

 


Normativa di riferimento (link in fondo alla pagina)

 

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 773/1931 (artt. 11, 42 e 43);
  • Regolamento di Esecuzione al Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 635/1940 (art. 61 e seguenti).
  • d.m. Interno 24.03.1994, nr. 371.
Fabbricazione armi da guerra

La Prefettura rilascia l'autorizzazione alla fabbricazione di armi da guerra o parti di esse.

 

Chi può fare la domanda

 

Il legale rappresentante dell'impresa individuale o della società.

 


Requisiti :

 

Il richiedente:

 

  • non deve trovarsi nelle condizioni ostative elencate dagli articoli 11 e 43 del Testo Unico delle Leggi di P.S. (Regio Decreto 18.6.1931, nr. 773);
  • deve essere in possesso della capacità tecnica, prevista dall'art. 8 della Legge n. 110/1975, che va dimostrata acquisendo l'abilitazione a seguito di apposito esame da sostenere presso la Commissione Tecnica Provinciale per le Materie Esplodenti.

 


Documentazione :

 

  1. Domanda in bollo indirizzata alla Prefettura;
  2. planimetria dei locali, con relazione di un tecnico iscritto all'albo, che faccia particolare riferimento alla sicurezza dei locali stessi;
  3. copia del contratto di affitto dei locali o dichiarazione di disponibilità degli stessi;
  4. autocertificazione attestante l'iscrizione alla Camera di Commercio;
  5. se trattasi di società, è necessaria la procura dei soci o delibera del Consiglio di Amministrazione attestante i poteri del richiedente;
  6. fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

 


Normativa di riferimento  (link in fondo alla pagina)

 

  • Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza (Regio Decreto 18.6.1931 n. 773, artt. 28-34);
  • Legge 18 aprile 1975 n. 110, art.8 "Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi";
  • Legge 9 luglio 1990 n. 185 "Nuove norme sul controllo dell'esportazione, importazione e transito dei materiali d'armamento".


 

Esplosivi

AREA detenzione, fabbricazione, deposito, minuta, vendita e trasporto degli esplosivi.

 

Il Prefetto della Provincia ove risiede il richiedente è competente in ordine alle seguenti procedure:

 

1. Esame per l'accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito e la vendita di materiale esplodente e rilascio relativo attestato di idoneità (art. 52 R.D. 18/06/1931 n. 773);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta semplice (Modello 1)

 

2. Esame per l'accertamento della capacità tecnica per la tenuta in deposito, vendita e riparazione di armi e rilascio relativo attestato di idoneità (art. 8 Legge 110/75);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta semplice (Modello 2);

 

3. Esame per l'accertamento della capacità tecnica per svolgere l'attività di "fochino":

 

- Ai sensi del D.P.R. 19/03/1956 n.302, art. 27 (brillamento mine) e conseguente rilascio licenza per esercitare l'attività;
- Ai sensi R.D. 6/05/1940 n. 635, art. 101 (accensione e/o fabbricazione fuochi artificiali) e conseguente rilascio certificato di idoneità;
Documentazione necessaria:
- domanda in carta semplice (Modello 3 per accensione e/o fabbricazione fuochi artificiali) (Modello 3-bis per brillamento mine);

 

4. Accertamento idoneità dei locali da adibire a deposito permanente e/o vendita di materiale esplodente di I - IV e V categoria (art. 47 R.D. 18/06/1931, n. 773);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 4);
- documento attestante la proprietà dei locali o dichiarazione del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del locatario, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- pianta planimetrica dei locali e relativa relazione tecnica illustrativa;

 

5. Rilascio licenza di deposito permanente di esplosivi di I - IV - V categoria (art. 47 R.D. 18/06/1931, n.773);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 5);
- copia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del certificato di capacità tecnica per il deposito e vendita di esplosivi, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- documento comprovante di aver provveduto, a proprie spese all'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni quanto per le altre assicurazioni obbligatorie a norma di legge, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ( eventuale );

 

6. Accertamento idoneità dei locali da adibire a fabbricazione, deposito permanente e/o vendita di esplosivi di II e III cat. (art. 91 R.D. 6/05/1940, n. 635);

 

Documentazione necessaria.
- domanda in carta da bollo (Modello 6);
- documento attestante la proprietà dei locali o dichiarazione del locatore dalla quale risulti l'impegno contrattuale a favore del locatario, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- disegni planimetrici e altimetrici indicanti gli edifici che s'intendono adibire per la fabbrica o il deposito o il cantiere e le distanze, sia fra gli edifici medesimi, sia tra gli edifici e le strade, i corsi d'acqua, gli abitati e le case isolate, a norma dell'allegato B al Regolamento T.U.L.P.S., nonché relazione tecnica illustrativa;

 

7. Inoltro al Ministero dell'Interno della richiesta per il rilascio della licenza per la fabbricazione, il deposito e la vendita di esplosivi di II e III categoria (art.91 R.D. 6/05/1940, n. 635);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 7);
- documento comprovante la disponibilità dei locali ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia dell'attestato di idoneità tecnica del richiedente, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;

 

8. Rilascio licenza per il deposito e la vendita di esplosivi di I - IV e V categoria (art. 47 R.D. 18/06/1931, n.773);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 8);
- documento comprovante la disponibilità dei locali ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- fotocopia del certificato di capacità tecnica per il deposito e vendita di esplosivi, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione;
- documento comprovante l'aver provveduto, a proprie spese, all'assicurazione individuale o collettiva degli operai e guardiani, tanto per gli infortuni quanto per le altre assicurazioni obbligatorie a norma di legge, ovvero dichiarazione sostitutiva di atto notorio ( eventuale ).

 

9. Rinnovo licenza per la vendita di esplosivi di I - II - III - IV e V categoria;

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 9);
- fotocopia del certificato di prevenzione incendi (se in corso di validità) o copia della domanda presentata al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco per il rinnovo dello stesso, ovvero dichiarazione sostitutiva di certificazione.

 

10. Rilascio licenza trasporto esplosivi di I - IV - V categoria (art. 47 R.D. 18/06/1931, n. 773) di II e III categoria (delega permanente del Ministero ai sensi della circ. n. 10245.12982(40)6 del 2/2/1983);

 

Documentazione necessaria:
- lettera di avviso di trasporto, in carta semplice (Modello 10).

 

11. Rilascio licenza per esportare esplosivi di I - IV e V categoria (art. 93 R.D. 6/05/1940, n.635) di II e III (circolare n. 10.245.12982(40)6 del 2/2/1983);

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta semplice (Modello 11).

 

12. Inoltro al Ministero dell'Interno della richiesta per il rilascio della licenza di importazione di esplosivi, artifizi luminosi e fumogeni;

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta semplice (Modello 12).

 

13. Rilascio licenza permanente di detenzione presso l'abitazione di nr. 1.500 cartucce per arma corta e trasporto di nr. 600 cartucce;

 

Documentazione necessaria:
- domanda in carta da bollo (Modello 13)
- copia licenza di istruttore di tiro e direttore di tiro, in corso di validità ovvero copia tessera tiratore agonista o attestato comprovante la stessa qualifica nonché idonea documentazione comprovante la partecipazione a gare di livello nazionale o internazionale riferita all'anno precedente

 

Normativa di riferimento (link in fondo alla pagina)

 

• d.m. Interno del 9 agosto 2011
• R.D. 18/6/1931, n. 773;
• R.D. 6/5/1940, n. 635;
• D.P.R. 19/3/1956, n. 302, art. 27;
• Legge 18/4/1975, n. 110;
• Circolare del Ministero dell' Interno n. 559/C.853XVH.19(18)

Ultimo aggiornamento
Martedì 4 Giugno 2024, ore 10:50
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