La disciplina del cambiamento di nome e cognome è dettata dal d.P.R. n. 396/2000 (Regolamento per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile), che le dedica gli articoli da 89 a 94.
Qualsiasi cittadino che intende cambiare o modificare il proprio nome e cognome deve essere autorizzato dal Prefetto.
Le richieste devono rivestire carattere eccezionale e sono ammesse esclusivamente in presenza di situazioni oggettivamente rilevanti, supportate da adeguata documentazione e da significative motivazioni.
L'istanza può essere presentata solo da cittadini italiani.
In nessun caso può essere richiesta l'attribuzione di cognomi di importanza storica o comunque tali da indurre in errore circa l'appartenenza del richiedente a famiglie illustri o particolarmente note nel luogo in cui si trova registrato l'atto di nascita del richiedente o nel luogo di sua residenza.
Il Prefetto:
• autorizza il cambiamento del nome
• autorizza il cambiamento del cognome ridicolo, vergognoso o rilevante l'origine naturale o in altri casi meritevoli di tutela
La domanda (in bollo o in carta semplice ove si richieda il cambiamento del cognome perché ridicolo, vergognoso o rivelante l'origine naturale) deve essere presentata in Prefettura-U.T.G.o inviata per posta ordinaria, allegando fotocopia di un documento di riconoscimento.
La Prefettura-U.T.G. competente a ricevere la domanda è quella della provincia del luogo di residenza o del luogo nella cui circoscrizione è situato l'ufficio dello stato civile dove si trova registrato l'atto di nascita al quale la richiesta si riferisce.
Qualora la richiesta appaia meritevole di essere presa in considerazione il richiedente sarà autorizzato, con decreto del Prefetto, a far affiggere per trenta giorni consecutivi all'albo pretorio del comune di nascita e del comune di residenza attuale, un avviso contenente il sunto della domanda.
Lo stesso decreto può prescrivere la notifica del sunto della domanda, da parte del richiedente, a determinate persone .
Chiunque ritenga di avere interesse, può fare opposizione al Prefetto non oltre il termine di trenta giorni dalla data dell'ultima affissione o notificazione.
Trascorso questo termine senza che sia stata fatta opposizione, il richiedente presenterà alla prefettura competente copia dell'avviso con la relazione che attesti la eseguita affissione e la sua durata. Il Prefetto, accertata la regolarità delle affissioni e vagliate le eventuali opposizioni, provvederà ad emanare il decreto di autorizzazione al cambio del nome e/o del cognome.
NOVITA' SUL CAMBIO NOME E COGNOME
L’evoluzione della giurisprudenza, resasi interprete delle crescenti aspettative della società civile, che vedono, nell'aggiunta del cognome materno a quello paterno, l'effettiva parificazione dei coniugi prevista dall'articolo 29 della Costituzione con l'obiettivo di adeguare la legislazione alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno.
Le istanze più frequenti, infatti, sono riconducibili a tre tipologie :
1. la richiesta di aggiunta del cognome materno a quello paterno: queste domande, in costante incremento, vengono solitamente accolte se presentate da persona maggiore di età, ovvero riguardano un minore e sono corredate dal consenso di entrambi i genitori;
2. l'istanza della donna divorziata o vedova risposata che chiede di aggiungere per i figli il cognome del nuovo marito a quello del primo marito: anche in questo caso la modifica del cognome è normalmente concessa, mentre vengono respinte, tranne casi eccezionali, le domande volte a sostituire il cognome del nuovo marito a quello del primo;
3. l'istanza del neocittadino italiano che, in sede di concessione della cittadinanza, si vede assegnare il cognome paterno, diverso da quello con il quale era identificato all'estero e chiede di modificarlo per ricondurre ad unità le documentazioni.
Lo schema di regolamento, che d'ora in poi riguarda le singole Prefetture, è costituito da otto articoli, di cui in sintesi i punti fondamentali sono i seguenti:
- circoscritte le modifiche e le abrogazioni al Titolo X del d.P.R. 3 novembre 2000, n. 396, vengono affidate al Prefetto competente per territorio l'intera procedura, attualmente ordinata fra centro e periferia, per adeguare la legislazione alle pronunce della Corte Costituzionale e della Corte di Cassazione, che hanno ritenuto legittima la richiesta, sempre più frequente, di aggiunta del cognome materno a quello paterno;
- prevede la pubblicazione all'albo pretorio del comune di nascita e di residenza del richiedente, dell'avviso contenente la domanda di cambiamento del nome e del cognome, autorizzata dal Prefetto con proprio decreto;
- prevede, per eventuale opposizione alla domanda, il termine di trenta giorni sia dall'affissione sia dalla notificazione;
- prevede, modificando l'articolo 92 del d.P.R. n. 396, la notificazione ai controinteressati, così salvaguardando il principio della permanenza di una potestà discrezionale dell'autorità amministrava a pronunciarsi sulla domanda.